Il COA di Nola formula quesito in merito alla sussistenza o meno di ragioni di incompatibilità tra l’espletamento dell’attività amministrativa di liquidazione delle spese legali dei provvedimenti giudiziari e di rimborso del contributo unificato versato dalle controparti vittoriose nei giudizi in cui sia risultata soccombente un’Azienda Sanitaria Locale e il ruolo di Dirigente avvocato dell’Ufficio legale del medesimo Ente.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici è vincolata all’adibizione dell’avvocato, in condizioni di piena indipendenza ed autonomia, alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente. Di conseguenza, resta di regola esclusa qualunque commistione tra svolgimento dell’attività professionale e svolgimento di attività di gestione amministrativa (cfr. ex multis, da ultimo, il parere n. 30/2023).
Nel caso di specie, l’attività di cui al quesito appare – almeno in parte – inscindibilmente legata all’esercizio di attività professionale. Infatti, almeno per quel che riguarda la quantificazione definitiva delle somme dovute alla controparte tale attività corrisponde a quella che svolge ordinariamente anche l’avvocato del libero foro. Lo stesso non è a dirsi, evidentemente, per le attività di mera esecuzione del pagamento che, come tali, hanno natura amministrativa e quindi non possono essere esercitate dall’avvocato dipendente dell’ente. Ne consegue che, fermo restando il quadro generale che precede e nei limiti enunciati, l’attività di cui al quesito possa ritenersi compatibile.

Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 25 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 25 Maggio 2026
– Consiglio territoriale: COA Nola, delibera (quesito)