La Commissione di Diritto e Processo Amministrativo del Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 1 dicembre 2025, ha formulato quesito in merito alla portata applicativa dell’art. 4, comma 2, Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, alla luce delle disposizioni previste dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento la determinazione del compenso minimo dovuto agli avvocati a seguito dello svolgimento della propria prestazione professionale.

In particolare, chiede di sapere se “in riferimento alle prestazioni professionali rese dal difensore a beneficio di un cliente contro più soggetti e poste in essere dopo la data del 23 ottobre 2023, l’aumento del 30 % del compenso spettante all’avvocato sancito ai sensi dell’art. 4, comma 2, D. M. 10 marzo 2014, n. 55 possa integrare i parametri di compenso minimo stabiliti dalla L. 21 aprile 2023, n. 49, arrivando dunque ad annoverare all’interno del perimetro del minimo tariffario previsto dalla legge anche l’ulteriore 30% del compenso nei casi di cui all’art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con conseguenziale nullità delle eventuali pattuizioni di segno contrario”.
La risposta è resa nei termini che seguono.
In primo luogo, l’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 prevede che, quando in una causa l’avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico possa essere aumentato del 30% per ciascun soggetto oltre il primo, entro i limiti stabiliti dalla disposizione. Tale previsione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il difensore assista un solo soggetto contro una pluralità di parti. La ratio della norma è chiaramente individuabile nell’esigenza di tenere conto dell’incremento della complessità dell’attività difensiva derivante dal maggiore numero di soggetti processuali coinvolti nel giudizio. La giurisprudenza ha chiarito che, ricorrendone i presupposti, la maggiorazione ha natura obbligatoria, a seguito della soppressione dell’inciso «di regola» ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 147/2022, applicabile alle prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del citato decreto.
In secondo luogo, la disciplina dell’equo compenso dettata dalla L. 21 aprile 2023, n. 49 presenta un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, precisando che la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3).
Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12.
La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri “indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.
Anche la disposizione da ultimo introdotta nel Codice deontologico – all’articolo 25-bis – fa riferimento unicamente alle violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, la sua applicazione non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli a cui si applica la legge n. 49/2023.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, per le prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del D.M. n. 147/2022, l’aumento del 30% del compenso previsto dall’art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nel caso di assistenza prestata a favore di un solo soggetto contro più parti, possa integrare una causa di nullità di eventuali pattuizioni difformi esclusivamente qualora la prestazione professionale rientri nell’ambito di applicazione soggettivo della L. 21 aprile 2023, n. 49. Diversamente, al di fuori di tale ambito, resta ferma la validità delle pattuizioni liberamente concordate tra le parti.

Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 22 maggio 2026