La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12 prescrive che la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo viene deliberata “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.”.
Indipendentemente dall’interpretazione dei precedenti pareri di questo Consiglio, resi tutti su fattispecie con tratti di specificità, si rileva quanto segue.
Dal disposto dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge professionale, discende che:
a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’iscrizione nel registro del tirocinio;
b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l’iscrizione può permanere se non sono ancora trascorsi i cinque anni di abilitazione al patrocinio sostitutivo, anche ove essi eccedano il sessennio. Detto sessennio, infatti, rileva unicamente ai fini della possibilità di chiedere il certificato di compiuto tirocinio e non individua un termine massimo di iscrizione nel registro dei praticanti fermo restando che – ove non sia richiesto, nel sessennio, il certificato di compiuto tirocinio – il periodo di pratica resterà svolto inutiliter.
Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 25 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 25 Maggio 2026– Consiglio territoriale: COA Latina, delibera (quesito)