Il COA di Latina chiede di sapere: a) se il termine massimo di cinque anni per l’esercizio del patrocinio sostitutivo, previsto dall’art. 41, comma 12, della L. 247/2012, tenuto conto che tale termine decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro e che la relativa richiesta di abilitazione può essere presentata dal praticante anche in un momento successivo al compimento dei primi sei mesi di tirocinio, possa estendersi oltre il termine di sei anni dall’inizio della pratica forense, termine ultimo per la richiesta del certificato di compiuta pratica ai sensi dell’art. 17, comma 10, lettera b) della medesima legge; b) se, a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA deve avviare il procedimento di cancellazione del praticante non abilitato al patrocinio sostitutivo oppure deve essere comunque mantenuta l’iscrizione per tutto il tempo in cui il praticante potrebbe chiedere al COA l’abilitazione a poter esercitare l’attività professionale in sostituzione del dominus.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12 prescrive che la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo viene deliberata “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.”.
Indipendentemente dall’interpretazione dei precedenti pareri di questo Consiglio, resi tutti su fattispecie con tratti di specificità, si rileva quanto segue.
Dal disposto dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge professionale, discende che:
a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’iscrizione nel registro del tirocinio;
b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l’iscrizione può permanere se non sono ancora trascorsi i cinque anni di abilitazione al patrocinio sostitutivo, anche ove essi eccedano il sessennio. Detto sessennio, infatti, rileva unicamente ai fini della possibilità di chiedere il certificato di compiuto tirocinio e non individua un termine massimo di iscrizione nel registro dei praticanti fermo restando che – ove non sia richiesto, nel sessennio, il certificato di compiuto tirocinio – il periodo di pratica resterà svolto inutiliter.

Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 25 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 25 Maggio 2026
– Consiglio territoriale: COA Latina, delibera (quesito)

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