Nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare la comunicazione e l’audizione dell’interessato sono auspicabili ma non obbligatorie; la mancanza di audizione non determina, pertanto, alcuna causa di improcedibilità.(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 22 maggio 2000). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 190