L’omesso svolgimento delle indagini nella fase preliminare non determina l’invalidità del procedimento; infatti, la fase preliminare precedente alla fase dibattimentale del procedimento disciplinare è opportuna ma non necessaria, come esplicitamente previsto dall’art. 47 reg. att. che parla di raccolta di “opportune informazioni e documenti che il C.d.O. reputi necessari, nonché di deduzioni che gli pervengano”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 23 maggio 2002).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia – Fatto costituente reato – Omesso avvio dell’azione penale – Azione disciplinare – Procedibilità.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè è irrilevante, ai fini della procedibilità dell’azione disciplinare per fatti costituenti reato, l’omesso avvio dell’azione penale e comunque la valutazione della rilevanza penale dei comportamenti considerati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 23 maggio 2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Avvocato nominato curatore speciale di un minore – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nominato curatore speciale di un minore, ometta di svolgere l’incarico ricevuto non provvedendo, come richiesto dal giudice, alla impugnazione del riconoscimento di paternità. I casi di nomina del curatore speciale di minori sono, infatti, specificamente previsti per ogni ipotesi in cui una tale funzione si renda necessaria per agire o resistere in giudizio, così che il relativo incarico, soprattutto se conferito ad un professionista forense comporta implicitamente anche il conferimento del mandato a promuovere le occorrenti iniziative giudiziarie. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 10 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 322
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Requisito del domicilio e della residenza – Alternatività – Ipotesi di insussistenza.
Per effetto della legge 21 dicembre 1999 n. 526, che ai fini dell’iscrizione agli albi elenchi e registri ha equiparato il domicilio alla residenza, deve ritenersi necessaria per l’iscrizione all’albo degli avvocati la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio; pertanto nell’ipotesi in cui manchino entrambi i requisiti la domanda di iscrizione deve essere rigettata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 14 febbraio 2004).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Rigetto – Rigetto per motivi di incompatibilità e condotta – Omessa audizione dell’interessato – Concessione del termine a difesa – Validità della decisione.
E’ valida la decisione di rigetto della domanda di iscrizione all’albo per motivi di incompatibilità e condotta nell’ipotesi in cui il professionista pur non essendo stato ascoltato, come previsto dall’articolo 24 r.d.l. n. 1578/1933, sia stato comunque posto in condizione di fornire spiegazioni e chiarimenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 14 febbraio 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la controparte – Accanimento giudiziale – Richiesta di compensi non dovuti perché già percepiti – Omessa restituzione somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda e incassi dalla controparte compensi non dovuti perché già percepiti, che agisca per il pagamento di spese legali in parte già incassate e che non restituisca alla controparte le somme così indebitamente riscosse. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Decisione penale – Assoluzione perché il fatto non costituisce rato – Irrilevanza disciplinare.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, fermo il principio dell’immutabilità del fatto così come accertato dal giudice penale e non vi è alcuna correlazione tra responsabilità penale e disciplinare il cui accertamento e il cui giudizio sono riservati a giudici diversi. Pertanto la sentenza penale di proscioglimento “perché i fatti non costituiscono reato” non esclude la possibilità che possa promuoversi il procedimento disciplinare se gli stessi fatti rappresentino violazioni di norme deontologiche. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione – Omessa indicazione del tempo della commissione del fatto rilevante deontologicamente – Richiamo alla imputazione penale – Validità della decisione.
La mancanza della indicazione nel capo di incolpazione dell’epoca degli avvenuti addebiti non viola il diritto di difesa se questi comunque siano ben individuati dal richiamo effettuato alla imputazione penale e alla sentenza penale prodotta nel procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Nella specie il reato posto in essere era di truffa aggravata continuata e pertanto il termine prescrizionale non era decorso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Costituzione collegio giudicante – Dichiarazione riportata a verbale – Prova della regolare convocazione.
La convocazione del collegio giudicante avvenuta con qualunque mezzo, non stabilendo la legge professionale alcuna modalità, e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti” costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fini a querela di falso e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo in questa ipotesi il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).