Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che a seguito della revoca del mandato invii numerose parcelle all’ex cliente così chiedendo compensi eccessivi, usi in scritti difensivi espressioni offensive nei confronti di un magistrato e nei confronti del consiglio dell’ordine e del suo presidente. Il professionista, infatti, nell’espletamento della sua attività può manifestare la massima fermezza tanto negli scritti, quanto negli interventi orali pur sempre però nella rigorosa osservanza dei principi di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 14 dicembre 2001).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Immediata esecutività – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale – Inammissibilità.
Il procedimento di sospensione cautelare è immediatamente esecutivo e priva conseguentemente il professionista della facoltà di esercitare la professione sospendendone i diritti derivanti dalla iscrizione all’albo. E’ pertanto inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato, privo dello jus postulandi, ex articolo 63, comma I r.d. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, munito di regolare procura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 2 ottobre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e correttezza – Denaro versato in favore del cliente – Omesso rilascio al collega di controparte di quietanza liberatoria – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento corretto l’avvocato che non rilasci al collega di controparte quietanza liberatoria a saldo per alcune somme versate a favore della sua cliente, se la stessa non abbia mai dichiarato l’intenzione di accettare tale pagamento come esaustivo del maggior credito da lei vantato, e l’avvocato aveva preventivamente inviato alla controparte una missiva in cui si dichiarava di accettare il versamento della somma in questione come deposito cauzionale. (Nella specie l’avvocato, a cui era stata inflitta la sanzione della dell’avvertimento, non è stato ritenuto disciplinarmente responsabile). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 5 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 1 settembre 2004, n. 192
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Ricorso gerarchico – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso gerarchico avverso un provvedimento disciplinare del C.d.O. in quanto non vi è un rapporto gerarchico tra C.d.O. e C.N.F. trattandosi di organi dotati di autonomia e aventi natura e funzioni diverse. Le decisioni del C.d.O. in materia disciplinare hanno natura amministrativa mentre quelle assunte dal C.N.F. natura giurisdizionale, inoltre il C.N.F. non ha una generale competenza su tutti i provvedimenti adottati dai C.d.O. locali ma soltanto sulle delibere relative a materie previste da precise disposizioni di legge (e tra queste non rientra il provvedimento di archiviazione di un esposto). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 2002 e 8 agosto 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 191
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Soggetti legittimati.
Le decisioni del C.d.O. in materia disciplinare possono essere impugnate esclusivamente dal professionista contro cui si procede e dal procuratore generale presso la Corte d’appello, ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 2002 e 8 agosto 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 191
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità – Impugnazione dell’esponente – Inammissibilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, antecedente all’apertura del procedimento disciplinare, con il quale si manifesta la volontà di non iniziare ex officio l’azione disciplinare. Tale delibera peraltro è sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti e non da luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 2002 e 8 agosto 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 191
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Avvocato – Procedimento disciplinare -Decisione del C.d.O. in materia disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Soggetti legittimati.
Le decisioni del C.d.O. in materia disciplinare possono essere impugnate esclusivamente dal professionista contro cui si procede e dal procuratore generale presso la Corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 19 novembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 190
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità – Impugnazione dell’esponente – Inammissibilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, antecedente all’apertura del procedimento disciplinare, con il quale si manifesta la volontà di non iniziare ex officio l’azione disciplinare. Tale delibera peraltro è sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti e non da luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 19 novembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 190
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente sullo stato della pratica – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ripetutamente ometta e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica e non restituisca i documenti avuti per lo svolgimento del mandato. (Nella specie, anche considerando la reiterazione dei comportamenti illeciti posti in essere, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 8 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 1 settembre 2004, n. 189
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con i colleghi – Rapporti con il C.d.O. – Predisposizione di querela contro un collega – Omesso avviso al C.d.O. per l’espletamento dell’eventuale tentativo di conciliazione -Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che depositi una denuncia – querela contro un collega senza averne dato informazione né al consiglio dell’ordine, per l’eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, né al collega querelato. (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 29 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 1 settembre 2004, n. 188