Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che a mezzo di pressioni psicologiche induca un detenuto a conferirgli l’incarico revocandolo al collega verso il quale usi giudizi denigratori e che si appropri, senza alcuna autorizzazione, della corrispondenza scambiata tra questi e il suo cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.o. di Sassari, 27 settembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 10 novembre 2004, n. 271