La potestà decisionale del C.N.F. in materia di regolamento di competenza sorge esclusivamente quando due consigli dell’ordine, simultaneamente, prendono o ricusano di prendere cognizione della stessa infrazione disciplinare, pertanto è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza nelle ipotesi in cui l’ordine investitola altro ordine non dichiari la sua incompetenza ed anzi avvii il procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 8 febbraio 2003).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – False informazioni – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, a nulla rilevando che il professionista non avesse ricevuto un fondo spese. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 8 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. CARDONE), sentenza del 29 novembre 2004, n. 280
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di diligenza – Comunicazione al cliente si prognosi di prescrizione – Proposizione dell’azione – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che se pur comunicando al cliente la possibilità di definizione della questione con declaratoria di prescrizione, aderisca, comunque, alla richiesta dello stesso di agire giudizialmente. Tale comportamento, infatti, costituisce una scelta discrezionale che non contraddice con l’obbligo di leale e corretto esercizio della professione forense, potendosi peraltro la sussistenza dell’interesse alla definizione astratta del reato e alla risoluzione del giudizio per ragioni processuali. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 novembre 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancanza di prova certa su un capo di incolpazione – Testimonianza della parte lesa come unica prova – Decisione – Annullabilità.
Deve essere annullata la decisione del C.d.O. assunta con l’utilizzo della testimonianza della parte offesa come unica prova peraltro non confermata e anzi contraddetta dai fatti accertati. (Nella specie è stato assolto il professionista che era stato ritenuto responsabile di violazione del dovere fiscale per avere emesso una fattura di importo minore rispetto al compenso ricevuto, consederanto che, in realtà, l’assegno di importo maggiore emesso dal cliente era stato dallo stesso annullato, e solo la sua testimonianza, non comprovata da alcun elemento probatorio, affermava il pagamento di una somma di denaro maggiore rispetto alla fattura regolarmente emessa dall’avvocato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 novembre 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Reiscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Professionista condannato con decisione definitiva per concorso in sequestro di persona – Diritto all’iscrizione – Non sussiste – Concessione della grazia – Irrilevanza.
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata è necessario per l’iscrizione all’albo forense e la sua sussistenza è valutata autonomamente dal C.d.O. Pertanto è legittimo il provvedimento del C.d.O. che rigetti per mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata la domanda di reiscrizione presentata dal professionista che antecedentemente si era cancellato volontariamente dall’albo e che successivamente era stato condannato penalmente con decisione definitiva per concorso in sequestro di persona, non rilevando, peraltro, in sede disciplinare l’eventuale concessione della grazia, atto di clemenza che comunque non è idoneo ad incidere favorevolmente sulla valutazione complessiva della personalità dell’aspirante alla reiscrizione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nuoro, 16 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 29 novembre 2004, n. 278
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente – Trattenimento somme a compensazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare informazioni al cliente e che non autorizzato trattenga somme di spettanza dello stesso a compensazione di presunte spettanze professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 12 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 novembre 2004, n. 277
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione – Cessazione della causa di sospensione – Riassunzione – Termine per la riassunzione – Non sussiste.
Nel procedimento disciplinare non è previsto nessun termine per la riassunzione del giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione; pertanto non si ha estinzione del giudizio disciplinare se lo stesso, sospeso in attesa della definizione del giudizio penale, sia stato riassunto oltre il termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 12 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 novembre 2004, n. 277
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima, (tali devono considerarsi le omesse informazioni al cliente e il trattenimento di somme). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 12 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 novembre 2004, n. 277
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Avvocato dipendente pubblico – Tassatività dei requisiti richiesti – Dipendente assegnato all’ufficio legale ma con ulteriore incarico di capo del I dipartimento e vice segretario generale – Diritto all’iscrizione – Non sussiste.
Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale deve dimostrare che: – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo con specifica trattazione degli affari dell’ente; – che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente comunale che aveva funzioni di capo dipartimento e vice segretario generale e al quale venivano assegnati funzioni di collaborazione presso l’ufficio legale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 8 luglio 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Firma falsa su quietanza – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si appropri di somme di spettanza del cliente a titolo di risarcimento e apponga altresì una firma falsa sull’atto di quietanza. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 29 dicembre 2002).