Mentre per la reiscrizione successiva alla radiazione è condizione necessaria il decorso di un quinquennio dal provvedimento sanzionatorio per la sanzione della cancellazione non è prevista alcuna condizione temporale per la reiscrizione del professionista ma è necessaria la prova dell’effettivo riacquisto della dignità e probità proprie della professione forense, che sarà valutata discrezionalmente dal C.d.O.. (Nella specie il C.N.F. accoglie il ricorso avverso la decisione del C.d.O. cha aveva negato all’avvocato la reiscrizione, per mancata decorrenza del termine di cinque anni dalla inflizione della sanzione disciplinare della cancellazione) (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 25 marzo 2003).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecutività – Immediatezza – Provvedimento del C.d.O. di applicazione della sanzione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.
La sentenza disciplinare del C.N.F. è esecutiva per legge dal momento della sua pubblicazione e l’eventuale provvedimento dell’ordine locale di esecuzione è atto inimpugnabile rappresentando l’adempimento di un obbligo previsto per legge di mera presa d’atto e quindi meramente riproduttivo di una situazione legittimamente certa e pertanto non soggetta a gravame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 10 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 15 luglio 2004, n. 186
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con il C.d.O. – Omesso deposito del fascicolo di parte – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non depositi il fascicolo di parte, anche dopo la rinuncia al mandato, non dia informazioni alla parte e la suo nuovo difensore, rendendosi irreperibile, e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Quorum costitutivo – Maggioranza dei consiglieri – Validità della decisione.
Nel procedimento disciplinare, per la validità delle delibere del C.d.O. non è necessario l’intervento di tutti i componenti del consiglio essendo sufficiente, per la formazione del quorum costitutivo, ex art. 43, III comma, r.d. n. 37/1934, la presenza della maggioranza degli stessi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione a comparire – Sottoscrizione della citazione da parte del solo presidente – Validità.
La sottoscrizione della citazione a comparire da parte del solo presidente del C.d.O., e non anche del segretario, è necessaria e sufficiente ai fini della validità della citazione medesima, trattandosi, di atto che rientra nelle specifiche competenze del primo, come emerge dal combinato disposto degli articoli 47 e 48 n. 6 r.d. n. 37/1934 che, tra i requisiti della citazione, indica la “sottoscrizione del presidente” e non anche del segretario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Convocazione collegio giudicante – Convocazione a mezzo fax – Dichiarazione riportata a verbale – Prova della regolare convocazione – Legittimità.
La convocazione del collegio giudicante, effettuata attraverso l’invio di fax e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti a mezzo fax, costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fino a querela di falso, e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo, in questa ipotesi, il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Indicazione di un domicilio professionale falso – Uso abusivo del titolo di avvocato – Falsa affermazione della attività compiuta per la determinazione della parcella – Richiesta di compensi eccessivi e non dovuti – Svolgimento di attività senza titolo – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense il praticante abilitato che sottoscriva una lettera con il titolo di avvocato, peraltro utilizzando una carta intestata con la dicitura ingannevole di studio legale, che ai fini della determinazione della parcella affermi falsamente al vero di aver depositato un ricorso, che chieda onorari in misura superiore a quella dovuta per legge, e sottoscriva un atto per il quale non era professionalmente qualificato, perché superiore in valore ai limiti della propria competenza professionale, a nulla rilevando, peraltro, che tale atto fosse sottoscritto anche da un avvocato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 20 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 15 luglio 2004, n. 184
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Avvocato – Norme deontologiche- Dovere di probità e correttezza – Dichiarazioni false al collega dominus – Elezione di domicilio nello studio del dominus e a sua insaputa – Sottrazione e ritardata restituzione di fascicoli di studio – Ritardo nella consegna di un assegno – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che affidi al collega una scheda telefonica dichiarando falsamente al vero di esserne titolare, mentre in realtà la scheda era di proprietà di una società telefonica che successivamente chiedeva spiegazioni sul suo utilizzo, elegga domicilio a favore di terzi presso lo studio del collega dominus e a sua insaputa, sottragga fascicoli di studio restituendoli solo dopo tempo, ritardi, altresì, nella restituzione di un assegno a lui affidato dal dominus per la consegna ad un cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 7 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 183
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Omessa indicazione dei componenti del collegio – Indicazione dei componenti nel verbale d’udienza – Validità della decisione.
E’ valida la decisione del C.d.O. che non contenga l’indicazione dei componenti del collegio giudicante, se gli stessi siano indicati nel verbale che deve considerarsi atto integrativo della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 7 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 183
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Impugnazione al C.N.F. per sindacato di merito – Inammissibilità.
Nei casi previsti dal III comma dell’articolo 43 della legge professionale forense l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F., in sede di impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito per cui resta precluso ogni esame sulla opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 17 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 15 luglio 2004, n. 182