Nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare la comunicazione e l’audizione dell’interessato sono auspicabili ma non obbligatorie, pertanto, la mancanza di audizione non determina alcuna causa di improcedibilità o di nullità degli atti del procedimento. Per la validità del procedimento disciplinare è, infatti, sufficiente che il C.d.O. deliberi l’apertura del procedimento disciplinare e ne faccia comunicazione all’interessato con la specificazione degli addebiti, per consentire all’incolpato di conoscere l’oggetto dell’incolpazione e potersi compiutamente difendere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Composizione del collegio giudicante – Contrasto tra i nominativi riportati nella decisione e i nominativi indicati nel verbale d’udienza – Prevalenza della attestazione contenuta nel verbale d’udienza – Validità della decisione.
L’erronea indicazione nella intestazione della decisione disciplinare dei consiglieri componenti il collegio giudicante non determina la nullità della decisione medesima ove dal verbale d’udienza, unico che normativamente faccia fede delle presenze (art. 42 r.d. n. 37/1934) risultino senza incertezze i nominativi dei consiglieri presenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Composizione collegio giudicante – Variazione del giudice tra la fase istruttoria e la dibattimentale – Irrilevanza – Rispetto del quorum stabilito per legge – Necessità.
Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e pertanto ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice tra la fase istruttoria e quella dibattimentale, essendo sufficiente, per la validità del procedimento, che del collegio giudicante facciano sempre parte, in tutte le fasi del provvedimento, consiglieri in numero corrispondente al quorum stabilito dalla legge. Il C.d.O. infatti, non è un collegio perfetto, e quindi per la validità delle sue decisioni è sufficiente, ex art. 43 r.d.l. n. 37/1934, la presenza della maggioranza dei suoi componenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Convocazione del collegio giudicante – Convocazione avvenuta a mezzo fax – Dichiarazione riportata a verbale – Prova della regolare convocazione – Legittimità.
La convocazione del collegio giudicante, effettuata attraverso l’invio di un fax e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti a mezzo fax”, costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fino a querela di falso, e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo, in questa ipotesi, il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Comunicazione della convocazione – Libertà di forme – Seduta svolta con la maggioranza dei componenti – Prova della regolare convocazione – Non necessita.
In assenza di una normativa specifica, la comunicazione della convocazione del C.d.O. quale mera manifestazione di scienza ricettiva, posta a tutela del diritto di intervento dei soggetti componenti l’organo disciplinare, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e non è necessaria, ai fini della valida costituzione del collegio, la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri (quando peraltro la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un limitato numero di componenti, numero legale, per la validità della seduta). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività – Trattenimento somme avute in ragione del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e trattenga le somme avute in ragione dello stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei nei confronti dell’avvocato che, ricevuto il mandato di acquistare dei beni da un fallimento, tratteneva per sé le somme avute dal cliente per effettuare, attraverso il deposito, un’offerta di acquisto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 25 settembre 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prova certa della responsabilità – Necessità – Onere a carico del C.d.O. procedente – Sussiste – Decisione disciplinare – Mancanza di prova certa – Annullabilità.
Nel procedimento disciplinare l’addebito deve risultare provato e l’onere della prova è posto a carico del C.d.O. procedente (non essendo a carico dell’incolpato l’onere di dare alcune prova contraria).Pertanto, deve essere annullata la decisione disciplinare adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dall’incolpato. (Nella specie è stato assolto il professionista che era stato ritenuto responsabile di omesso svolgimento del mandato e false informazioni al cliente, in quanto il C.d.O. aveva fondato la sua decisione sulla mancanza di argomentazioni difensive da parte del professionista incolpato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 9 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 20 settembre 2004, n. 212
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità, decoro e probità – Richiesta di soldi al cliente per corrompere un pubblico ufficiale – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità dignità e decoro propri della classe forense, l’avvocato che richieda al cliente denaro da consegnare illegittimamente ad un pubblico ufficiale per la definizione di una pratica, a nulla rilevando l’eventualità che quelle somme fossero inferiori al credito vantato dall’avvocato per l’attività svolta e in realtà fossero state richieste per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 8 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 211
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni sullo stato della pratica – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e di dare informazioni al cliente sullo stato della pratica a nulla rilevando il fatto che il cliente avesse rifiutato il versamento di un fondo spese. (Nella specie in considerazione del fatto che l’avvocato si era comunque attivato, se pur in maniera incompleta e inadeguata, per lo svolgimento della pratica, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi tre a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 20 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 210
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Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Deposito del reclamo oltre il termine perentorio di dieci giorni – Inammissibilità – Deposito di copia dell’atto con riserva di deposito dell’originale – Ammissibilità.
Il termine previsto dall’articolo 6 d.l. n. 382/1944 ha natura perentoria e decorre dalla proclamazione degli eletti. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo elettorale depositato o presentato nella cancelleria del giudice della impugnazione oltre il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, a nulla rilevando l’eventualità che il reclamante non avesse a disposizione, per un ritardo dell’ufficiale giudiziario, l’originale dell’atto. L’articolo 6 d.l. n. 382/1944, infatti, non ha disciplinato le forme del reclamo stesso, che, pertanto, ben poteva proporsi mediante deposito di semplice copia dell’atto, con riserva di produzione del suo originale non appena restituito dal competente ufficiale giudiziario. (Dichiara inammissibile perché tardivo il ricorso avverso i risultati elettorali del C.d.O. di Firenze, biennio 2004/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 208