La difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, non si verifica nella ipotesi in cui il C.d.O. nella contestazione eccepisca al professionista una condotta irrispettosa e disdicevole nei confronti dei magistrati e successivamente lo condanni per aver usato espressioni offensive nei confronti degli stessi. In questa ipotesi infatti stesso è il fatto e il canone deontologico contestato e violato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 16 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4