Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non penale e pertanto non è applicabile e tale procedimento l’istituto della continuazione del reato propria del giudizio penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 27 ottobre 2003).
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Accanimento giudiziale – Omessa risposta alla quantificazione delle somme dovuta dalla controparte debitrice – Notifica del precetto – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l’atto di precetto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa astensione di un consigliere componente del C.d.O. – Assenza di rituale ricusazione – Nullità della decisione – Non sussiste.
Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neppure essere dedotto come motivo di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Omesso avviso al difensore dell’udienza di dibattimento – Comunicazione fatta all’imputato – Legittimità.
Non determina la nullità della decisione la mancata comunicazione al difensore dell’udienza dibattimentale. L’avviso al difensore, infatti, non è necessario in quanto l’esercizio del diritto di difesa trova compiuta e adeguata regolamentazione con la sola comunicazione all’inquisito, in considerazione della sua qualità e della sua legittimazione all’autodifesa, anche nella ipotesi in cui egli intenda farsi assistere da un difensore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Dovere di probità e decoro – Avvocato nominato commissario in una amministrazione coatta di società – Disposizione illegittima di somme – Omesso controllo dei propri collaboratori – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nominato commissario liquidatore in una amministrazione coatta di società disponga illegittimamente di rilevanti somme della stessa e omettendo altresì ogni controllo nei confronti dei suoi collaboratori consenta anche a questi di accedere illegittimamente ai fondi liquidi della società. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 23 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 232
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 r.d.l. n. 1587/1933 – Apertura procedimento penale – Prescrizione – Sentenza di patteggiamento – Decorrenza.
La prescrizione dell’azione disciplinare obbligatoria, ex art. 44 r.d.l. n. 1578/1933, allorché il fatto sia stato oggetto di procedimento penale decorre solo dalla definizione di quest’ultimo con una sentenza diversa dal proscioglimento con formula piena. Infatti solo nel giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile si avvera il presupposto necessario per la azione disciplinare obbligatoria e tale principio si applica anche nell’ipotesi di sentenza di patteggiamento, che non può essere considerata sentenza di proscioglimento con formula piena. (Nella specie si è affermato che il termine di decorrenza dell’azione disciplinare abbia cominciato a decorrere dal momento in cui era stato definito con sentenza di patteggiamento il procedimento penale relativo ai fatti costituenti la medesima condotta ascritta all’incolpato in seno al procedimento disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 23 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 232
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni – Inammissibilità.
Deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’articolo 50, II comma, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 27 marzo 2003).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con il collega di controparte – omessa comunicazione della pendenza di una azione giudiziale – Minacce – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che in una procedura di separazione ometta di comunicare al collega di controparte di aver depositato ricorso per la separazione giudiziale davanti al tribunale e per averlo altresì minacciato che gli sarebbe stato revocato l’incarico se non avesse indotto il suo cliente ad acconsentire alle richieste da lui stesso formulate. (Nella specie in considerazione della mancata acquisizione della prova certa su due capi di incolpazione la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 29 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 230
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di prova certa su alcuni capi di imputazione – Annullabilità della decisione.
Deve essere annullata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O. ove manchi la prova certa della partecipazione del professionista al comportamento incriminato. (Nella specie la decisione è stata riformata in quanto su due capi di incolpazione non era stata raggiunta la prova certa della responsabilità del professionista). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 29 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 230
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O – Decisione di archiviazione con contemporaneo richiamo al professionista per il rispetto delle regole deontologiche – Nullità della decisione per violazione del principio del contraddittorio.
Deve essere annullata per violazione del contraddittorio la decisione del C.d.O. di archiviazione di un esposto in cui però si deliberava contemporaneamente l’invio al professionista di una lettera di richiamo con l’invito all’osservanza delle norme deontologiche relative al dovere di informazione del cliente; infatti, tale deliberazione di fatto concretizza l’accertamento della responsabilità deontologica e l’inflizione della sanzione dell’avvertimento e come tale è affetta da nullità insanabile in quanto adottata in violazione delle norme procedurali, art. 47 e seg. r.d.l. n. 37/1934, poste a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. (Nella specie è stata dichiarata la nullità della decisione in quanto il ricorrente non ha avuto notizia dell’apertura del procedimento disciplinare, non ha mai ricevuto notifica alcuna di citazione a giudizio né conoscenza della data di trattazione del ricorso o degli addebiti contestati e quindi è stato nell’assoluta impossibilità di esercitare il suo diritto di difesa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 – 25 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 229