L’eccezione di mancanza della prova di regolare convocazione di tutti i componenti del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato in limine, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta comunicazione dei componenti o sanare la stessa; pertanto deve ritenersi tardiva l’eccezione proposta per la prima volta nel giudizio di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Espressioni convenienti ed offensive – Offese verso testimone – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in udienza, nel corso di una deposizione testimoniale rivolga espressioni sconvenienti ed offensive verso i testimoni. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 luglio 2003).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Professionista responsabile di concussione – Diritto all’iscrizione – Non sussiste.
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata è necessario per l’iscrizione all’albo forense ed è compito del C.d.O. procedere alla valutazione della sussistenza dello stesso. E’ legittimo, pertanto, il rigetto della domanda di iscrizione operato dal C.d.O. che considerando il principio costituzionale dell’efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare della sentenza penale di patteggiamento, in relazione alla sussistenza del fatto e che l’imputato lo abbia commesso, e in considerazione della valutazione del comportamento stesso, aveva negato il diritto all’iscrizione, per mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata al professionista che si era reso responsabile del reato di concussione per il quale aveva patteggiato la pena. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 14 febbraio 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e fedeltà – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nella stessa causa assuma l’incarico contro l’ex cliente che aveva difeso in primo grado. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura per l’avvocato che nel giudizio di primo grado aveva rappresentato e difeso una parte mentre nel secondo grado aveva assunto la difesa della controparte, a nulla rilevando, per il principio dell’autonomia dei giudizi, l’eventualità che egli fosse stato assolto in sede penale dal reato di patrocinio infedele). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 12 dicembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Dovere fiscale – Accaparramento di clientela – Accettazione di incarichi da intermediari – Omesso conferimento diretto del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di indipendenza e fiducia l’avvocato che assuma l’incarico da intermediari, all’insaputa del cliente, rinunciando al contatto diretto con lo stesso che, invece, è alla base della garanzia di diligenza con la quale l’opera professionale deve essere prestata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 30 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 313
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Assenza di dolo – Irrilevanza.
Per la imputabilità della infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 30 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 313
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Avvocato – Norme deontologiche – rapporti con la controparte – Omesso adempimento obbligazioni assunte – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere all’obbligazione assunta nei confronti della controparte, a nome e per conto della propria cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 14 giugno 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Erronea indicazione della data di nascita e indirizzo – Mero errore materiale – Validità della decisione.
E’ valida la decisione disciplinare che contenga l’inesatta indicazione della data di nascita dell’incolpato e dell’indirizzo se comunque si sia in presenza di un mero errore materiale che non ha assolutamente inciso sul diritto di difesa e non ha escluso l’identificazione dello stesso come soggetto incolpato e sanzionato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 14 giugno 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sanremo, 8 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 309
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59, r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto in impugnabile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sanremo, 8 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 309