L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretta da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie il certificato documentava della prenotazione per il ricovero ma non documentava che tale ricovero fosse effettivamente in atto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 29 dicembre 2002).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Costituzione attraverso procuratore abilitato all’esercizio della professione forense davanti le giurisdizioni superiori – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 82 c.p.c. nella parte in cui prevede per la costituzione e rappresentanza in giudizio di un laureato in giurisprudenza l’assistenza di un procuratore abilitato all’esercizio della professione forense. Il conseguimento della laurea e l’abilitazione alla professione forense sono, infatti, situazioni profondamente diverse, e il legislatore ha voluto subordinare l’esercizio di determinate professioni all’inserimento in un apposito albo da compiersi dopo il superamento di un esame di abilitazione che costituisce garanzia del conseguimento di una adeguata capacità tecnica. Tali principi sono stati peraltro ribaditi anche dalla Corte di giustizia della Comunità europea che ha ritenuto legittima e non lesiva della concorrenza del mercato l’esclusiva concessa da uno Stato membro ad avvocati in materia di tutela giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile-6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 11 novembre 2004, n. 274
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Diniego del certificato di compiuta pratica – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente dall’interessato – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Nella specie il ricorrente era iscritto nel registro dei praticanti con abilitazione al patrocinio). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile-6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 11 novembre 2004, n. 274
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Natura di ricorso gerarchico – Natura di ricorso gerarchico improprio – Non sussiste – Natura giurisdizionale del reclamo.
I consigli dell’ordine sono enti autonomi e autarchici rispetto al C.N.F. e pertanto i ricorsi a quest’ultimo organo avverso i provvedimenti del C.d.O. di diniego del certificato di compiuta pratica non possono essere considerati gerarchici, in quanto non vi è tra i due organi vincolo di subordinazione né identità di competenze, né possono essere considerati gerarchici impropri, perché il C.N.F. non adotta una decisione di tipo eliminatorio, ma può decidere nel merito, ove ritenga di accogliere il reclamo. Pertanto, in analogia con la competenza e la natura delle decisioni del C.N.F. la decisione relativa al certificato di compiuta pratica deve considerarsi a carattere giurisdizionale, sia per il termine normativo che parlando di “reclamo” presenta analogie con il reclamo elettorale, (la cui decisione viene considerata di natura giurisdizionale dalla stessa corte di cassazione), sia perché la statuizione del C.N.F. incide su una posizione soggettiva del reclamante. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile-6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 11 novembre 2004, n. 274
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Giurisdizione esclusiva del C.N.F. – Pendenza di decisione al Consiglio di stato – Irrilevanza.
Al Consiglio nazionale forense è attribuita la giurisdizione in via esclusiva sulle controversie connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alla categoria professionale, quali quelle relative alla tenuta dei registri e albi, ivi comprese quelle relative al rilascio del certificato di compiuta pratica, quelle attinenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari e infine quelle relative alla impugnazione dei risultati elettorali. Pertanto avendo il C.N.F. una competenza esclusiva è irrilevante la pendenza davanti al Consiglio di stato di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti reclamati davanti al Consiglio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile-6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 11 novembre 2004, n. 274
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Costituzione attraverso procuratore abilitato all’esercizio della professione forense davanti le giurisdizioni superiori – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 82 c.p.c. nella parte in cui prevede per la costituzione e rappresentanza in giudizio di un laureato in giurisprudenza l’assistenza di un procuratore abilitato all’esercizio della professione forense. Il conseguimento della laurea e l’abilitazione alla professione forense sono, infatti, situazioni profondamente diverse, e il legislatore ha voluto subordinare l’esercizio di determinate professioni all’inserimento in un apposito albo da compiersi dopo il superamento di un esame di abilitazione che costituisce garanzia del conseguimento di una adeguata capacità tecnica. Tali principi sono stati peraltro ribaditi anche dalla Corte di giustizia della Comunità europea che ha ritenuto legittima e non lesiva della concorrenza del mercato l’esclusiva concessa da uno Stato membro ad avvocati in materia di tutela giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile-6 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 11 novembre 2004, n. 273
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Diniego del certificato di compiuta pratica – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente dall’interessato – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Nella specie il ricorrente era iscritto nel registro dei praticanti con abilitazione al patrocinio). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile-6 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 11 novembre 2004, n. 273
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Natura di ricorso gerarchico – Natura di ricorso gerarchico improprio – Non sussiste – Natura giurisdizionale del reclamo.
I consigli dell’ordine sono enti autonomi e autarchici rispetto al C.N.F. e pertanto i ricorsi a quest’ultimo organo avverso i provvedimenti del C.d.O. di diniego del certificato di compiuta pratica non possono essere considerati gerarchici, in quanto non vi è tra i due organi vincolo di subordinazione né identità di competenze, né possono essere considerati gerarchici impropri, perché il C.N.F. non adotta una decisione di tipo eliminatorio, ma può decidere nel merito, ove ritenga di accogliere il reclamo. Pertanto, in analogia con la competenza e la natura delle decisioni del C.N.F. la decisione relativa al certificato di compiuta pratica deve considerarsi a carattere giurisdizionale, sia per il termine normativo che parlando di “reclamo” presenta analogie con il reclamo elettorale, (la cui decisione viene considerata di natura giurisdizionale dalla stessa corte di cassazione), sia perché la statuizione del C.N.F. incide su una posizione soggettiva del reclamante. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile-6 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 11 novembre 2004, n. 273
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Giurisdizione esclusiva del C.N.F. – Pendenza di decisione al Consiglio di stato – Irrilevanza.
Al Consiglio nazionale forense è attribuita la giurisdizione in via esclusiva sulle controversie connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alla categoria professionale, quali quelle relative alla tenuta dei registri e albi, ivi comprese quelle relative al rilascio del certificato di compiuta pratica, quelle attinenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari e infine quelle relative alla impugnazione dei risultati elettorali. Pertanto avendo il C.N.F. una competenza esclusiva è irrilevante la pendenza davanti al Consiglio di stato di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti reclamati davanti al Consiglio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile-6 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 11 novembre 2004, n. 273
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione – Tassatività dei motivi – Revocazione per errore di diritto – Inammissibilità.
Il ricorso per revocazione può proporsi solo per motivi espressamente indicati nell’art. 395 c.p.c., pertanto è inammissibile il ricorso per revocazione proposto per presunto errore di diritto. (Nella specie il ricorrente denunciava la erronea decisione del C.N.F. di declaratoria di inammissibilità del ricorso, avverso la decisione del C.d.O., per mancanza dello jus postulandi in quanto evidenziava come in effetti egli aveva conferito la procura a professionista abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori su foglio separato ma spillato al ricorso; in questa ipotesi, infatti, avrebbe dovuto proporre ricorso davanti la Corte di Cassazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Palermo, 29 marzo e 28 novembre 2003).