L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, depositato al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e l’estinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile e 6 novembre 2002). Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. Bassu), sentenza del 20 settembre 2004, n. 204