Va accolto il ricorso diretto a conseguire, nella pur riconosciuta responsabilità, l’irrogazione di sanzione meno grave di quella determinata dal Consiglio, laddove l’organo territoriale non abbia considerato tutti gli elementi idonei alla attenuazione della responsabilità, quali l’essersi il ricorrente adoperato per l’eliminazione delle conseguenze civili, il comportamento complessivo di costui, che non abbia mai negato la propria responsabilità né posto in essere atti idonei ad intralciare il regolare corso del procedimento disciplinare, nonchè il complesso di cause che abbiano determinato il comportamento e che depongano per la non intenzionalità della condotta (nella specie, il Collegio, in accoglimento del ricorso, ha irrogato la sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 aprile 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Pluralità di violazioni – Sanzione – Misura – Grave stato di bisogno – Rilevanza.
Si pone in contrasto con le norme che disciplinano il decoro professionale il comportamento dell’avvocato che ometta di onorare le obbligazioni assunte, tanto più poi quando il fatto omissivo non costituisca un episodio isolato ma si inscriva in una di pluralità di condotte di inadempimento ripetute e protratte, onde siffatto comportamento indebito, pur appartenendo alla vita privata del professionista, diviene capace di incidere negativamente non solo sul singolo professionista ma anche sulla considerazione generale dell’intero ceto cui egli appartiene. Nel doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda, deve essere tuttavia tenuta nella dovuta considerazione l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, con conseguente valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità (nella specie, il Collegio ha ritenuto sanzione congrua e adeguata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata massima di anni uno in luogo della radiazione irrogata dal C.O.A.). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 7 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 143
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione intero C.d.O. – Competenza.
Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. C.p.S. n. 597/1947, la competenza a decidere sulla ricusazione spetta al consiglio costituito nella sede della Corte d’Appello. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, e disposta la trasmissione degli atti al Consiglio territoriale competente, avverso la delibera con cui il C.d.O. disponga l’invio degli atti al C.N.F. a seguito dell’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti di tutti i componenti del C.O.A. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 6 febbraio 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione intero C.d.O. – Competenza.
Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. C.p.S. n. 597/1947, la competenza a decidere sulla ricusazione spetta al consiglio costituito nella sede della Corte d’Appello. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 6 febbraio 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall’incolpato sospeso in via cautelare – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso, proposto avverso la decisione con cui il C.d.O. disponga la sospensione cautelare dall’esercizio della professione, sottoscritto sia dal ricorrente, privo di jus postulandi in virtù della immediata esecutività del provvedimento e quindi non legittimato alla proposizione in proprio dell’impugnazione, sia dal suo difensore che all’epoca della sottoscrizione non risulti iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 24 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 140
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Registro praticanti Avvocati – Rigetto – Mancata tempestiva impugnazione – Istanza di riesame – Rigetto – Atto confermativo – Impugnazione – Inammissibilità.
Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O., respingendo l’istanza di riesame della precedente decisione di rigetto della richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati non impugnata in termini, si limiti a constatare che la ricorrente, nel chiedere il riesame e la revoca della delibera di rigetto, non abbia dedotto nuovi elementi rispetto a quelli già considerati e che conseguentemente provveda a confermare la decisione di rigetto senza dar corso ad ulteriore esame e senza nuova motivazione, trattandosi di impugnazione di atto meramente confermativo di precedente deliberazione del Consiglio non tempestivamente impugnata. Peraltro, laddove i motivi di ricorso siano come nella specie esclusivamente diretti ad affermare l’esistenza di quei requisiti per l’iscrizione che il Consiglio dell’Ordine abbia già motivatamente disatteso, deve parimenti concludersi per l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza di revoca, in quanto la stessa, non risultando sorretta da alcun nuovo elemento rispetto a quelli già considerati nel rigetto non impugnato, si risolverebbe in una inammissibile remissione in termini rispetto ad un atto già divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Larino, 17 marzo 2009).
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati – Rigetto per incompatibilità – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Nullità del provvedimento.
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo per motivi di incompatibilità in difetto della preventiva audizione dell’interessato e, comunque, senza che questi sia stato messo in condizione di conoscere le contestazioni che gli vengono mosse ed ostative all’iscrizione e senza, dunque, poter far valere le proprie ragioni, deve ritenersi affetta da nullità, sia in ragione della specifica previsione dell’art. 31 R.D.L. n. 1578/33 sia più genericamente, per la disciplina posta dalla Legge n. 241/90 (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vasto, 24 ottobre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento cautelare – Impugnazione – Ammissibilità – Scrutinio di merito – Esclusione.
Alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50, r.d.l. n. 1578/33, deve ritenersi ammissibile il ricorso al CNF avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’Ordine stabilisca d’iniziare il procedimento disciplinare a carico di un avvocato, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo ex art. 111 Cost., un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio del procedimento de quo. Tale ricorso diviene tuttavia inammissibile allorquando l’esame che con esso viene richiesto dal ricorrente non attenga verifica della sussistenza o meno dei necessari presupposti della delibera impugnata, ma postuli un esame di merito, che in tale fase è senz’altro precluso al CNF. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 febbraio 2009).
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Avvocato – Tenuta albi – Registro praticanti Avvocati – Cancellazione – Immediata esecutività – Esclusione – Impugnazione – Effetti – Trasferimento ad altro Ordine
Il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti non è immediatamente esecutivo ed in pendenza della relativa impugnazione il praticante conserva iscrizione, anzianità ed abilitazione maturati. Ciò accade anche in sede di trasferimento ad altro registro e l’Ordine che tale registro tiene è tenuto a riconoscere al praticante iscrizioni, anzianità e abilitazione conservati in pendenza di impugnazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 9 giugno 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto
E’ configurabile una situazione di conflitto d’interessi deontologicamente rilevante nel caso in cui l’avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima, sostenendo, in favore del primo e contro il secondo, la stessa tesi giuridica in precedenza per quest’ultimo sostenuta, con ciò violando sia l’art. 37 c.d.f., laddove risultino sfruttate dall’incolpato ad esclusivo vantaggio del Comune le conoscenze e le informazioni acquisite nel corso dell’attività di consulenza svolta per il Consorzio, sia l’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, in virtù del tempo eccessivamente breve (quaranta giorni) intercorso fra la rinuncia ai mandati precedenti e l’assunzione del nuovo incarico nei confronti dell’ex cliente, tale da non configurare il ragionevole periodo di tempo richiesto dalla norma nella sua precedente formulazione.
Le violazioni dell’art. 37 can. I c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (contenuto nel 2° comma) e dell’art. 51 C.D.F. ben possono coesistere, rendendo più grave la posizione dell’avvocato che ne risulti responsabile, in quanto, se è vero che la situazione di conflitto d’interessi sanzionata dall’art. 37 c.d.f. non può certo venir meno per il decorso di un termine sia pur lungo, è altrettanto vero che l’avvocato che, nell’assumere un mandato successivo, abbia violato l’art. 37, c.d.f. può anche commettere la violazione sanzionata dall’art. 51 c.d.f. quando assuma il nuovo incarico a distanza di tempo non ragionevole (o prima del decorso del biennio, come recita la nuova formulazione dell’art. 51 c.d.f., a seguito della modifica introdotta con delibera del CNF del 27 gennaio 2006) e quando egli si avvalga di notizie apprese nel corso del recedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 marzo 2007).