Deve ritenersi manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 24, comma 2, 101 comma 2, 108 comma 2 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del R.D. n. 1578/1933. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Violazione doveri dignità, probità e decoro – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico – Sanzione – Misura – Adeguatezza.
La sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici va ritenuta giustificata e proporzionata alla gravità dell’illecito comportamento deontologico posto in essere dal professionista che, ottenuto un prestito da un amica e cliente soggetta a grave infermità, non restituisca la somma ad onta delle ripetute richieste della creditrice, poi deceduta, mancando altresì di assolvere in modo reiterato agli obblighi professionali assunti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 22 luglio 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 -Illegittimità costituzionale e comunitaria – Eccezione – Manifesta infondatezza – Questione pregiudiziale ex art. 234 CE – Richiesta sospensione giudizio innanzi al CNF – Rigetto.
E’ infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale e comunitaria della legge 25 novembre 2003 n. 339 (e, conseguentemente, dell’impugnato provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati), per contrasto con i principi, di carattere sia interno sia comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità, sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti.
Va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio innanzi al CNF per essere state prospettate alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 234 C.E., talune questioni relative alla compatibilità della legge del 2003 con i principi che regolano il diritto comunitario, atteso che tali questioni, sollevate con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati, possono eventualmente assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non già anche a quelli esercenti in regime di part time. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 marzo 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 259
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Violazione artt. 3, 4, 35 E 41 Cost. – Illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, per asserito contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 gennaio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Funzioni giurisdizionali del C.N.F. – Principi indipendenza, terzietà ed imparzialità – Violazione artt. 24 e 111 Cost. – Illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento alle funzioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale, per asserito contrasto con l’art. 24 e con l’art. 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 gennaio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 35 c.d.f. – Rapporto di natura economica – Illecito deontologico.
Nei doveri primari dell’avvocato rientra quello di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest’ultimo rapporti di carattere economico. Tale divieto è diretto a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, posto che solo l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi della parte patrocinata garantisce la difesa tecnica, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità.
Il divieto posto dall’art. 35 can. 2 c.d.f. mira a preservare due valori assoluti e portanti del ministero professionale, l’intuitus personae ed il dovere di evitare situazioni di conflitto di interessi, le quali, oltre a pregiudicare in re ipsa il rapporto professionale, si traducono in una più ampia e generale lesione della credibilità ed affidabilità etica della classe forense. Pone in essere, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri con il cliente un articolato rapporto di dare e di avere regolando il relativo rapporto economico su basi compensative. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 luglio 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Revoca del mandato.
Va esclusa la responsabilità disciplinare dell’avvocato che, ottenuta la conferma della revoca del mandato da parte del proprio cliente ed assicuratosi della presenza del nuovo difensore di fiducia all’udienza successiva, ometta di comparire né comunichi al Tribunale l’avvenuta revoca. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rinunzia al mandato – Dovere di presenziare all’udienza successiva – Insussistenza – Illecito deontologico – Esclusione.
Non viola alcun precetto deontologico, né tanto meno la norma posta dall’art. 47 c.d., il professionista che, avendo rinunziato al mandato il giorno prima dell’udienza, non sia presente nel corso di quest’ultima per assistere l’imputato cui venga nominato in quella sede un difensore d’ufficio, non derivando in conseguenza del censurato contegno alcun pregiudizio né al processo né all’imputato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 12 settembre 2007).
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario – Onorario per attività non realmente prestate o non dovuti – Mero errore di calcolo – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione -Misura.
L’avere un professionista di lunga esperienza esposto in parcella onorari per attività non realmente prestate ovvero non dovuti (come nel caso della redazione delle “repliche” e delle udienze di mero rinvio, ovvero previsti per la “materia stragiudiziale” pur risultando le attività prestate intrinsecamente “connesse all’attività giudiziale”) costituiscono non semplici errori di calcolo, ma condotte lesive sia degli interessi del cliente, poiché amplificano ingiustificatamente l’importo complessivo del compenso, sia dell’immagine della categoria, minandone la serietà e la fiducia verso i terzi. (Il CNF nella specie, pur condividendo il giudizio di disvalore complessivo della condotta posta in essere dal ricorrente compiuto dal C.O.A., ha tuttavia ritenuto di applicare la sanzione meno afflittiva dell’avvertimento in luogo di quella della censura, a motivo della problematicità delle questioni relative alla determinazione del valore e della complessità della controversia relativa ad un giudizio di divisione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 29 maggio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Imputazione penale – Pedissequa incolpazione – Sopravvenuta decisione penale che riqualifica condotta addebitata – Integrazione o modificazione contestazione disciplinare – Necessità.
Al fine di assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio ed un giusto procedimento, il Consiglio territoriale, allorché apra il procedimento disciplinare per un’ipotesi criminosa riproducendo pedissequamente la imputazione penale, è tenuto alla integrazione o alla modifica della contestazione disciplinare sulla scorta della decisione penale nel frattempo intervenuta, qualora questa ricostruisca o anche qualifichi diversamente la condotta addebitata all’incolpato. (Nella specie, la originaria contestazione disciplinare del C.d.O. era rimasta ancorata alla richiesta di rinvio a giudizio dell’incolpato per il reato di calunnia, mentre dal successivo giudicato penale, era risultato che la condotta materiale del medesimo, integrata da talune espressioni della comparsa di costituzione, configurasse non il reato di calunnia ma il diverso reato di diffamazione, peraltro non perseguibile per l’esimente ex art. 598 c.p.). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 16 novembre 2006).