L’art. 45 del R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione. La prima condizione è relativa all’aspetto formale e vuole evitare che un soggetto possa essere giudicato a sua insaputa, mentre la seconda attiene all’aspetto sostanziale e tutela il diritto di difesa attiva dell’incolpato. Ai fini del realizzarsi della seconda condizione, pertanto, i 10 gg. devono intercorrere tra il momento della notifica dell’atto di citazione e il momento in cui all’incolpato sia data la facoltà di rappresentare le ragioni a sua difesa, tenendosi presente, altresì, che l’incolpato, in qualsiasi momento del giudizio, ha il diritto di chiedere di essere ascoltato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione ricorso direttamente al CNF – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense, e non presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine territoriale che ha emesso la pronuncia avverso cui si ricorre, ai sensi dell’art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 169
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorrente non iscritto all’Albo degli Avvocati – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità.
Dinanzi al Consiglio Nazionale Forense è legittimato a stare in giudizio, senza la rappresentanza e l’assistenza di difensore iscritto nell’albo speciale, esclusivamente il professionista iscritto nell’albo degli Avvocati. Ne consegue che il Praticante Avvocato, sia che risulti iscritto nello specifico registro, sia che risulti cancellato dal relativo registro, non è abilitato a stare in giudizio davanti al CNF, ne a redigere in proprio il relativo ricorso, in quanto privo dello jus postulandi, con conseguente declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 169
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Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Indebito trattenimento di somme – Mancata restituzione – Interversione del possesso – Appropriazione indebita – Configurabilità.
Pone in essere un illecito deontologico l’avvocato che non solo non adempia l’obbligo negoziale di restituire al promissario acquirente la somma da questi versata a titolo di acconto in vista della stipula del definitivo – comportamento nel quale sempre va ravvisata una evidente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro sanciti dall’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → in relazione all’obbligo, prescritto dall’art. 59 dello stesso codice, di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, per gli inevitabili riflettersi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritta e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe forense – ma che altresì continui a detenere, nonostante la contraria volontà espressa dalla controparte, la somma da quegli versata a titolo di acconto prezzo per un trasferimento immobiliare mai avvenuto per fatto e scelta dell’incolpato, con la conseguenza che l’interversione del possesso operata dall’incolpata in ordine alle somme ricevute deve far ritenere che non già si tratti di semplice inadempimento di una obbligazione di natura civile ma di vera e propria appropriazione indebita. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 giugno 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 165
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Mandato conferito ad avvocato non iscritto nell’Albo speciale ex art. 33 r.d.l. n. 1578/1933 – Difetto legittimazione rappresentanza processuale – Inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 60 del r.d. n. 37/1934, nel procedimento davanti al Consiglio nazionale il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, munito di mandato speciale. Il ricorso proposto al C.N.F. va pertanto dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale nel procedimento di impugnazione, allorquando il ricorrente, come nella specie, abbia conferito mandato speciale ad un avvocato che risulti non iscritto nell’albo speciale di cui al citato art. 33, né l’atto risulti sottoscritto dal ricorrente stesso, a nulla rilevando la nomina di altro difensore depositata in cancelleria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 30 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 164
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento soggettivo – Imputabilità – Consapevolezza illegittimità condotta – Irrilevanza – Volontarietà dell’azione – Sufficienza.
Ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dolo o colpa), essendo sufficiente la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto, a prescindere dall’eventuale finalità dell’azione violativa della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 28 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 163
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Avvocato – Norme deontologiche – Avvocato privo abilitazione Magistrature superiori – Esercizio attività difensiva in difetto di jus postulandi – Illecito deontologico – Validità procura – Irrilevanza.
Costituisce principio incontrastato quello secondo cui pone in essere un comportamento lesivo dei principi di correttezza e lealtà il professionista che sottoscriva una procura per attività da svolgere dinanzi ad una Autorità Giudiziaria in ordine alla quale egli sia privo di jus postulandi o che eserciti attività defensionale senza aver conseguito la necessaria abilitazione (nella specie, l’incolpato, privo di iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, aveva ricevuto autonomamente il cliente, ricevuto ed autenticato una specifica procura a rappresentarlo dinanzi al Consiglio di Stato, redatto autonomamente l’atto difensivo, trasmesso l’atto al Collega abilitato per la mera sottoscrizione, nonché partecipato all’udienza dinanzi al giudice amministrativo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 28 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 163
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Atto teletrasmesso – Requisiti sostanziali conformità – Mancanza – Inesistenza atto introduttivo – Inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 183/93, ai fini della conformità all’originale dell’atto processuale trasmesso a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, devono ricorrere tre requisiti sostanziali: all’avvocato ricevente deve essere conferita la procura ex art. 83 c.p.c., la procura stessa deve risultare dalla copia foto riprodotta, e l’avvocato ricevente deve sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell’atto. Qualora, pertanto, l’atto di impugnazione del ricorrente sia documento teletrasmesso e non rispetti i suddetti requisiti essenziali (in particolare, nella specie, perché privo del conferimento della procura speciale al difensore che non è aliunde desumibile, né risultante dagli atti del procedimento disciplinare svoltosi davanti al C.d.O.), le riscontrate carenze comportano l’inesistenza dell’atto introduttivo del procedimento innanzi a questo Consiglio con conseguente statuizione di inammissibilità. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 25 settembre 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Falsa dichiarazione in sede di iscrizione Registro dei praticanti – Esclusione.
Escludono la sussistenza della condotta specchiatissima ed illibata, presupposto soggettivo necessario per ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, ai sensi dell’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, i comportamenti non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche della professione forense (per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito assume rilievo) idonei ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto svolgimento dell’attività forense. A tal fine, la falsa dichiarazione resa dall’interessato in sede di iscrizione – ossia in occasione del primo contatto formale che l’aspirante praticante avvocato intrattiene con il proprio Ordine territoriale – non può non assumere negativo rilievo in relazione al dovere di verità cui deve essere ispirato e conformato il rapporto con il Consiglio dell’Ordine, così come sancito, per gli iscritti, dall’art. 24 can. I c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → (nella specie, il ricorrente aveva censurabilmente attestato di non avere riportato condanne penali, neppure ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p., così rendendosi autore di una falsa dichiarazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ed esponendosi alle eventuali sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 10 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 161
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Avvocato – Procedimento disciplinare -Ricorso al C.N.F. – Atti impugnabili – Tassatività – Decisione C.d.O. su istanza di ricusazione – Esclusione.
Gli atti impugnabili dinanzi al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e tra questi non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 29 ottobre 2007).