Va dichiarato inammissibile poiché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato così come previsto dall’art. 50 co.2 del R.D.L. n. 1578/33, con conseguente preclusione dello scrutinio di merito delle doglianze del ricorrente. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 1 dicembre 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Delibera di ammissione al patrocinio legale – Impugnazione della delibera di iscrizione nel Registro dei praticanti pendente in Cassazione – Rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio – Esclusione.
Va rigettato il ricorso avverso la delibera del C.O.A. di iscrizione nel Registro dei praticanti ammessi al patrocino legale proposto dal p.g. in ragione della pendenza in Cassazione della impugnazione a suo tempo proposta avverso la sentenza del CNF che abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione contro la delibera di iscrizione del medesimo praticante al registro dei praticanti avvocati, trattandosi di sentenza esecutiva ex lege, nè essendo stata proposta alla Suprema Corte istanza di sospensione della esecutività, come pure avrebbe potuto farsi ai sensi dell’art. 56 co. 4, R.d.l. n. 1578/33. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 12 febbraio 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Condotta nella vita privata – Rilevanza.
Realizza un illecito deontologico l’avvocato che nei confronti di una collega ponga in essere reiterati comportamenti molesti e non graditi tali da turbare la vita di relazione e colleganza della medesima, allorquando una tale condotta, ancorché non riguardante l’attività professionale ma la vita privata, rivesta una indubbia rilevanza esterna tale da incidere negativamente sul prestigio, la dignità ed il decoro della classe forense, conformemente ala norma di cui all’art. 5/Il c.d. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 19 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
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Avvocato – Tenuta degli albi – Istanza di iscrizione al Registro dei praticanti avvocati – Silenzio – Impugnazione – Ricorso sottoscritto dal solo praticante avvocato – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile per difetto di jus postulandi il ricorso al CNF sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Milano serbato su istanza di iscrizione nel Registro dei praticanti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 222
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Natura – Perentoria – Deposito tardivo – Inammissibilità del ricorso.
A seguito dell’inutile decorso del termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento del quale si chiede la riforma ex art. 50, co. 2, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, il ricorrente decade dalla facoltà di proporre gravame avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine. Il ricorso depositato oltre il suddetto termine perentorio va pertanto dichiarato inammissibile perché tardivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 25 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 221
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Istanza di ammissione al patrocinio legale – Iscrizione – Atto dovuto – Pendenza impugnazione presso Corte di Cassazione avverso delibera iscrizione con riserva nel Registro dei praticanti – Rigetto o sospensione dell’istanza – Esclusione.
La pendenza di un’impugnazione presso la Corte di Cassazione avverso la delibera di iscrizione nel registro praticanti con riserva di valutazione della specchiata condotta non può avere un effetto sospensivo sulla pratica, non potendosi impedire che la stessa sia portata a termine nei modi e nei termini che la legge consente, sicché l’abilitazione al patrocinio davanti alle preture, pur in presenza di una tale pendenza, costituisce sostanzialmente un atto dovuto, rientrante nel dovere in capo ai Consigli di far sì che il praticante non compia una pratica solo teorica, ma che a questa se ne aggiunga anche una di carattere pratico sotto il controllo e la responsabilità del dominus. (Nella specie, il P.G. aveva motivato il ricorso avverso la delibera di ammissione del praticante al patrocinio legale con la pendenza presso la Corte di Cassazione del ricorso avverso la delibera d’iscrizione al Registro dei praticanti, ritenendo pertanto che la istanza di ammissione al patrocinio fosse da rigettare, ovvero da sospendere, fino all’esito della decisione delle Sezioni Unite). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 12 febbraio 2009).
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Avvocato – Tenuta albi – Albo degli Avvocati – Esercizio funzioni di Giudice di Pace – Erronea iscrizione di diritto – Cancellazione a seguito di revisione annuale dell’Albo – Doverosità – Equiparabilità funzioni giudice di pace e funzioni di magistrato ordinario – Esclusione.
Il difetto ab initio dei titoli e dei requisiti in base ai quali sia stata erroneamente disposta l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati può e deve essere rilevato in sede di revisione degli albi ai sensi degli artt. 16 e 37 dell’ordinamento professionale, con l’unica eccezione che l’iscrizione non sia stata disposta o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti, sicché la cancellazione ben può essere disposta per fatti sopravvenuti, anteriori o coevi alla stessa iscrizione. (Nella specie, il ricorrente, dapprima iscritto di diritto ex art. 30 R.D.L. n. 1578/1933 quale ex Giudice di Pace, era stato poi cancellato a seguito della pubblicazione della sent. n. 8737/08 delle SS.UU. civili della Cassazione, che ha negato l’equiparabilità delle funzioni di Giudice di pace a quelle di magistrato inquadrato nell’Ordine giudiziario).
Attesa la tassatività delle eccezioni previste dalla legge professionale in tema di iscrizione di diritto agli albi, deve ritenersi che lo svolgimento di funzioni giurisdizionali minori non è di per sé sufficiente ad eliminare l’incontestabile differenza che corre tra la posizione del magistrato ordinario, che ha superato un concorso molto selettivo, e quello del giudice onorario che non è chiamato a sostenere alcun esame. Né il dovere di osservanza dei medesimi doveri imposti ai magistrati ordinari e l’esercizio temporaneo della giurisdizione possono essere equiparati all’esame di idoneità all’esercizio della professione forense, previsto come obbligatorio dalla norma costituzionale (art. 33). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 19 febbraio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 219
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Impugnazione – Cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. – Cessata materia del contendere.
Va dichiarata cessata la materia del contendere qualora il ricorrente, a seguito dell’impugnazione della decisione con cui il C.d.O. abbia disposto la sua cancellazione dall’Albo per incompatibilità ai sensi della legge n. 339/03, dichiari di rinunciare al ricorso per essere venuta meno la causa d’incompatibilità per effetto delle dimissioni e della conseguente cessazione del rapporto presso l’Ente pubblico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 30 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 218
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Impugnazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Questione pregiudiziale ex art. 234 CE – Richiesta sospensione giudizio innanzi al CNF – Rigetto.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). Va pertanto ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt.1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità.
Va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio innanzi al CNF per essere state prospettate alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 234 C.E., talune questioni relative alla compatibilità della legge del 2003 con i principi che regolano il diritto comunitario, atteso che tali questioni, sollevate con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati, possono eventualmente assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non già anche a quelli esercenti in regime di part time. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cremona, 5 giugno 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 217
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 c.d.f. – Conflitto potenziale – Violazione.
L’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, nel tutelare la condizione astratta di imparzialità ed indipendenza dell’avvocato, sancisce l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando ciò determini un conflitto di interessi reale ovvero anche meramente potenziale con il proprio assistito, sicché anche il solo rischio serio di conflitto determina la violazione del dettato deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 aprile 2008).