Conforme alla massima n. 37 del 23 maggio 1990. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verbania, 31 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. VACIRCA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 42
Conforme alla massima n. 37 del 23 maggio 1990. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verbania, 31 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. VACIRCA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 42
Deve essere rifiutata l’iscrizione nel registro dei praticanti quando manchi il requisito della condotta specchiatissima ed illibata. Nella fattispecie, nei confronti del professionista erano stati promossi giudizi penali per usura poi dichiarati estinti per prescrizione, e risultava provato che l’interessato aveva concesso mutui a condizioni onerose tali da giustificarne la rescindibilità ex art. 1448 c.c. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Napoli, 2 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. DOLZANI), sentenza del 8 giugno 1990, n. 41
Non può essere disposta la cancellazione dell’iscritto dal relativo Albo, Elenco o Registro se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni. Nella fattispecie è stata annullata la delibera del Consiglio dell’Ordine che aveva disposto la cancellazione del professionista dal Registro dei praticanti procuratori per non aver presentato in Consiglio la relazione annuale dell’attività di cui all’art. 5 r. d. 22 gennaio 1934, n. 37, adottata senza preventiva notifica di convocazione per sentire l’interessato nelle sue giustificazioni. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Forli, 5 settembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. VACIRCA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 40
Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 22 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAMASSA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 39
Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 22 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAMASSA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 38
La facoltà di impugnare le decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista assoggettato a procedimento disciplinare) ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 16 marzo 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CAMASSA), sentenza del 23 maggio 1990, n. 37
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale (avendo natura diversa sia per i presupposti che per le finalità) e tale autonomia trova espressione nella possibile diversa valutazione discrezionale dei fatti al fine di accertare se essi configurino o meno anche infrazioni di principi deontologici. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Siracusa, 15 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 2 maggio 1990, n. 36
Il professionista che ometta di dichiarare al Consiglio dell’Ordine la sopravvenuta causa d’incompatibilità e provveda a successive dichiarazioni « sul proprio onore » di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità dimostra sia l’inosservanza voluta e meditata della legge, sia l’assenza di un pur minimo rispetto per l’ordine forense ed i colleghi tutti. La gravità e la natura di tale infrazione importano la conferma della sanzione definitiva inflitta (cancellazione), essendo manifesta nell’incolpato la carenza delle doti morali necessarie a chi voglia svolgere la professione forense. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. GIOSEFFI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 35
L’art. 37 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 vieta la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, ma non vieta affatto il procedimento disciplinare quando sia in corso la procedura di cancellazione. Ed infatti il professionista nei cui confronti sia stato aperto procedimento disciplinare non può evitare la prosecuzione e la conclusione dello stesso con la sola presentazione di domanda di cancellazione dall’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. GIOSEFFI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 35
Il professionista che richieda quale compenso per l’attività professionale prestata un compenso di circa otto volte superiore a quello spettantegli per tariffa tiene un comportamento lesivo della dignità e del prestigio della classe forense che vede realizzati, nelle tariffe professionali, un rimedio alle esosità ed un riconoscimento dell’attività effettivamente prestata. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento in considerazione della scarsa esperienza professionale della parte interessata e dei suoi buoni precedenti. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 14 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di PALMA), sentenza del 21 aprile 1990, n. 34