Va confermata la sanzione della radiazione che appaia congrua ed adeguata in relazione alla estrema gravità delle condotte contestate, alla loro reiterazione per un lungo periodo temporale nell’ambito di un persistente e sistematico disegno truffaldino e di falsificazione di atti e firme, nonché di false informazioni ai clienti ed ai terzi, trattandosi di comportamenti che, sia pure unitariamente considerati anche in rapporto alle parziali condotte riparatorie, non possono sfuggire alla massima sanzione disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Omessa lettura dispositivo in udienza – Nullità – Esclusione – Immediatezza camera di consiglio – Esclusione.
In difetto di espressa previsione, l’omessa lettura del dispositivo in udienza non determina la nullità né costituisce irritualità del procedimento, essendo le decisioni del C.d.O. pubblicate mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria. L’art. 51 del R.D. n. 37/1934 si limita a prescrivere che, chiusa la discussione, il Consiglio deliberi fuori della presenza dell’incolpato e del difensore, senza pertanto richiedere l’immediatezza della camera di consiglio, la quale ben può essere tenuta anche in data successiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’Albo – Competenza del C.d.O. del luogo di consumazione dell’illecito – Criterio della prevenzione.
Deve essere rigettata poiché infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in relazione all’art. 8 del R.D.L. 1578/1933 per il fatto che al momento della consumazione degli illeciti l’incolpato fosse iscritto allo speciale registro dei praticanti tenuto da un C.d.O. distinto da quello che abbia aperto e deciso il procedimento disciplinare, atteso che, per costante insegnamento del CNF, la materia disciplinare a carico dei praticanti è disciplinata dall’art. 58 del R.D. n. 37/1934, che rinvia all’intero titolo IV della Legge professionale ed alle norme ivi previste, tra le quali l’art. 38 comma 2 che prevede la competenza concorrente secondo il principio della prevenzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Sussistenza – Cancellazione – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Contrarietà ai principi comunitari della libera concorrenza tra imprese e della libera circolazione degli avvocati nell’U.E. – Esclusione.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non dei diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano legittimamente iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09).
La disciplina posta dalla legge n. 339/03, che si occupa di un problema di regolamentazione del pubblico impiego, si riferisce propriamente alla Pubblica Amministrazione ed alle modalità di esercizio di funzioni pubbliche e non tratta affatto dell’ordinamento e dell’organizzazione della professione di avvocato, che rimane intatto nei suoi principi. Va pertanto esclusa la possibilità di disapplicare la suddetta normativa per asserita contrarietà della stessa con il Trattato istitutivo della Comunità Europea sotto il duplice profilo della disciplina della concorrenza tra imprese e del diritto di libera circolazione degli avvocati nell’Unione europea. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 14 marzo 2009). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova testimoniale – Mancata audizione testi indicati dal ricorrente – Nullità decisione – Esclusione.
La mancata audizione dei testi indicati dal ricorrente con la memoria depositata poco tempo prima della udienza fissata per la discussione e decisione del procedimento, e quindi tardivamente e dopo l’audizione dei testi indicati dall’Ordine, non determina la nullità della decisione disciplinare, allorquando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il Collegio pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede istruttoria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 20 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Necessità – Omissione – Inammissibilità.
In virtù del pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza, deve essere dichiarato inammissibile, l’atto di impugnazione con il quale il ricorrente manchi di esporre con specifici motivi le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale. Ai sensi dell’art. 342 c.p.c., invero, la specificazione dei motivi di appello da effettuarsi nel ricorso al CNF ai fini dell’ammissibilità del ricorso richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze ed anche delle mere eccezioni, tali da consentire l’identificazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al riesame del giudice. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 20 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità.
È inammissibile poiché tardivo il ricorso avverso la delibera del C.d.O. in materia disciplinare proposto oltre il termine perentorio di venti giorni ex art. 50, co. 2, del R.D.L. n. 1578/33 decorrenti dalla data di notifica della decisione impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 244
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Albo avvocati – Decisione di rigetto – Mancata audizione richiedente – Nullità assoluta.
Ai sensi dell’art. 31 co. 3, R.D.L., n. 1578/33, che sancisce espressamente l’obbligatorietà della partecipazione della istante al procedimento di valutazione della domanda di iscrizione all’Albo Forense, va annullata la delibera con la quale il C.O.A. respinga la domanda di iscrizione della ricorrente nell’Albo degli Avvocati senza procedere preventivamente alla convocazione, e quindi alla audizione della stessa, ed alla concessione del termine, ove richiesto, per il deposito di deduzioni scritte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 21 aprile 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Istanza di revoca – Rigetto – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità.
È inammissibile poiché tardivo il ricorso avverso la delibera del C.d.O. in materia disciplinare proposto oltre il termine perentorio di venti giorni ex art. 50, co. 2, del R.D.L. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 11 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 242
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà, correttezza e diligenza – Mancato adempimento del mandato – Irreperibilità del cliente – Irrilevanza.
Attesa la più volte affermata rilevanza deontologica, per violazione dei generali doveri di correttezza, lealtà e diligenza, del comportamento dell’avvocato che ometta di compiere gli atti inerenti all’esercizio del mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa senza che diversamente rilevi il fatto che il professionista non abbia ricevuto un fondo spese, va affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpata che non abbia fatto precedere l’abbandono dell’attività professionale, indotto nella specie dal timore di non essere retribuito a motivo dell’irreperibilità del cliente, da una rinuncia al mandato ritualmente comunicata nelle forme del terzo comma dell’art. 47 c.d.f.Art. 47 cod. prev. – Rinuncia al mandato.L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. I. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necess…Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 giugno 2008).