La mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni (che ha autonomia regolarmente ed è adeguatamente normato anche ai fini della piena attuazione del contraddittorio) è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, e non costituisce lacuna normativa colmabile con l’applicazione dell’art. 2 della l. n.241/90, che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 aprile 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Notificazione – Termine ex art. 50 co.1 L.P. – Natura ordinatoria – Violazione – Nullità decisione – Esclusione.
Il termine di quindici giorni dal deposito previsto per la notifica della copia integrale della decisione da parte dei C.d.O. all’interessato e al p.m. non ha natura perentoria e, pertanto, la sua inosservanza non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 aprile 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità e buon andamento p.a. – Indipendenza professione forense – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Esclusione – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.
La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti la professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare.
La disciplina posta dalla legge n. 339/03 risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Ad essa non si applicano i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 21 novembre 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 210
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Sussistenza – Cancellazione – Provvedimento meramente esecutivo – Discrezionalità del C.O.A. – Esclusione – Violazione diritti quesiti – Esclusione.
Il C.d.O., in sede di cancellazione dall’Albo degli avvocati con rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi della l. n. 339/03, agisce come mero organo esecutivo, provvedendo senza discrezione alcuna alla cancellazione nei casi previsti dalla normativa statale, che, in presenza della situazione di incompatibilità, impone d’ufficio l’adozione del provvedimento. La legge, prevedendo direttamente l’incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense, nonché le sue conseguenze sul piano giuridico, non impone erga omnes o rafforza alcuna decisione da parte del Consiglio dell’ordine competente. Il provvedimento di cancellazione dall’albo adottato da questo non può, dunque, essere considerato come una concertazione al fine di “espellere” dal mercato gli avvocati in situazione di incompatibilità, in quanto trattasi di provvedimento meramente esecutivo, consistente nell’accertamento dei requisiti di fatto per l’applicazione di una conseguenza direttamente prevista dalla legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 21 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 210
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità e buon andamento p.a. – Indipendenza professione forense – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Esclusione – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.
La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti la professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare. ).
La disciplina posta dalla legge n. 339/03 risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Ad essa non si applicano i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 2 febbraio 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 209
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Sussistenza – Cancellazione – Provvedimento meramente esecutivo – Discrezionalità del C.O.A. – Esclusione – Violazione diritti quesiti – Esclusione.
Il C.d.O., in sede di cancellazione dall’Albo degli avvocati con rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi della l. n. 339/03, agisce come mero organo esecutivo, provvedendo senza discrezione alcuna alla cancellazione nei casi previsti dalla normativa statale, che, in presenza della situazione di incompatibilità, impone d’ufficio l’adozione del provvedimento. La legge, prevedendo direttamente l’incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense, nonché le sue conseguenze sul piano giuridico, non impone erga omnes o rafforza alcuna decisione da parte del Consiglio dell’ordine competente. Il provvedimento di cancellazione dall’albo adottato da questo non può, dunque, essere considerato come una concertazione al fine di “espellere” dal mercato gli avvocati in situazione di incompatibilità, in quanto trattasi di provvedimento meramente esecutivo, consistente nell’accertamento dei requisiti di fatto per l’applicazione di una conseguenza direttamente prevista dalla legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 2 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 209
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità e buon andamento p.a. – Indipendenza professione forense – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Esclusione – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.
La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti la professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare.
La disciplina posta dalla legge n. 339/03 risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Ad essa non si applicano i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 2 marzo 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 208
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Sussistenza – Cancellazione – Provvedimento meramente esecutivo – Discrezionalità del C.O.A. – Esclusione – Violazione diritti quesiti – Esclusione.
Il C.d.O., in sede di cancellazione dall’Albo degli avvocati con rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi della l. n. 339/03, agisce come mero organo esecutivo, provvedendo senza discrezione alcuna alla cancellazione nei casi previsti dalla normativa statale, che, in presenza della situazione di incompatibilità, impone d’ufficio l’adozione del provvedimento. La legge, prevedendo direttamente l’incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense, nonché le sue conseguenze sul piano giuridico, non impone erga omnes o rafforza alcuna decisione da parte del Consiglio dell’ordine competente. Il provvedimento di cancellazione dall’albo adottato da questo non può, dunque, essere considerato come una concertazione al fine di “espellere” dal mercato gli avvocati in situazione di incompatibilità, in quanto trattasi di provvedimento meramente esecutivo, consistente nell’accertamento dei requisiti di fatto per l’applicazione di una conseguenza direttamente prevista dalla legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 2 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 208
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Sussistenza – Cancellazione – Violazione diritti quesiti – Esclusione.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico “part-time”, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 11 luglio 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Sussistenza – Cancellazione – Disapplicazione ex artt. 10 e 81 CE – Esclusione.
Va rigettato il motivo di ricorso, proposto avverso la decisione del C.d.O. che disponga la cancellazione dall’Albo dell’avvocato che verta in condizioni di incompatibilità in ragione del proprio status di lavoratore dipendente part-time di p.a., il quale sia fondato sulla considerazione secondo cui gli artt. 10 e 81 Trattato CE, obbligando gli stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle attività di impresa cui l’esercizio della professione sarebbe assimilabile, imporrebbero al C.N.F. di disapplicare l’art. 2 della legge n. 339/03. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 13 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 206