La rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente a seguito di cessazione dell’interesse ad agire e fatta pervenire al C.N.F. determina l’estinzione del procedimento. (Dichiara estinto il procedimento avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 luglio 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Avvocato – Tenuta albi – Elenco difensori d’ufficio – Cancellazione – Ricorso al CNF – Inammissibilità.
Ai sensi degli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 r.d.l. n. 1578/33, sono devoluti alla giurisdizione del C.N.F. solo i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli locali in materia di iscrizione, rifiuto di iscrizione e cancellazione dall’Albo, nonché in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, trattandosi di ipotesi tassative che non consentono interpretazioni estensive. Va pertanto dichiarato inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori di ufficio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BAFFA), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 158
-
Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Albo avvocati – Insegnante elementare – Rigetto – Eccezioni regime incompatibilità ex art. dell’art. 3, R.D.L. n. 1578/1933 – Tassatività – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
Va ribadita, nel solco di un consolidato orientamento interpretativo della formula dell’art. 3, comma 4 lett. a) del R.D.L. n. 1578/1933, la tassatività dei casi – da intendersi pertanto quale numerus clausus – individuati dal legislatore quali eccezione al regime ordinario delle incompatibilità preclusive dell’iscrizione all’albo professionale, restando conseguentemente precluse sia l’applicazione analogica sia l’interpretazione estensiva (nella specie, il CNF ha confermato la decisione del Consiglio territoriale che aveva respinto l’istanza di iscrizione all’Albo degli Avvocati del ricorrente che svolgeva attività di insegnante elementare retribuita con stipendio a carico del bilancio dello Stato, in quanto non compresa tra le eccezioni di cui alla lettera a) dell’art. 3 del r.d.l. n. 1578/1931)
E’ manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 2 ottobre 2008). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Dovere di informazione – Violazione – Illecito deontologico – Sanzione – Misura – Adeguatezza – Elementi idonei attenuazione della responsabilità – Rilevanza.
Va ridotta la sanzione disciplinare della cancellazione in quella della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno allorquando la misura afflittiva irrogata dal C.O.A. appaia sproporzionata in eccesso non tanto rispetto ai fatti accertati (quali l’omesso diligente adempimento del mandato ricevuto, l’omessa informativa in ordine all’attività svolta, l’omessa fatturazione, nonché la minaccia di proporre domanda di fallimento al fine di conseguire il pagamento del preteso credito professionale ed in ultimo la violazione del dovere sia di difesa che di informativa, essendosi l’incolpato reso irreperibile sia nei confronti della clientela sia dello stesso Consiglio dell’Ordine di appartenenza), ma piuttosto in relazione alla loro non eccessiva lesività ed alle condizioni economiche in cui versava il ricorrente. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 novembre 2007).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di evitare incompatibilità – Mancata comunicazione partecipazione società di fatto – Violazione – Sussistenza.
Posto che l’attività assicurativa, ex art. 2195 n. 4 c.c., deve essere considerata attività commerciale, va affermata l’incompatibilità ex art. 3 r.d.l. n. 1578/33, ostativa alla permanenza nell’Albo, e conseguentemente ritenuta integrata la violazione degli art. 16 c.d.f.Art. 16 cod. prev. – Dovere di evitare incompatibilità.E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine. I. L'avvocato non deve…Leggi il testo completo → e art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, allorquando risulti che il professionista sia stato socio di un’agenzia di assicurazioni gestita come società di fatto senza mai comunicare al Consiglio dell’Ordine di trovarsi in una situazione di incompatibilità ostativa alla permanenza nell’Albo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 29 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MAURO), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 150
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esecuzione della sentenza in mancanza di preavviso al Collega avversario – Violazione dovere lealtà e correttezza – Esclusione.
Non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l’esatto contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all’esecuzione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 3 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LANZARA), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 149
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esecuzione del mandato – Dovere di diligenza – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico – Praticanti – Dovere di diligenza – Insussistenza incarico professionale – Esclusione.
Commette illecito disciplinare l’avvocato il quale richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica, tanto più quando, come nella specie, l’inadempimento della prestazione professionale sia consistito in un mancato adempimento procedurale che non si è limitato a diminuire il valore dell’attività svolta per l’esponente, ma ha reso la stessa del tutto inefficiente in vista del compito per il quale l’incarico professionale era stato conferito, indipendentemente dagli ipotetici risultati a cui detta prestazione avrebbe dovuto assurgere.
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita dell’avvocato e, comunque, a prescindere dall’eventuale risarcimento ottenuto dal cliente stesso, atteso che il fine del procedimento disciplinare non è quello di tutelare interessi privati, ma quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.
In difetto del presupposto dell’esistenza di un incarico professionale, va esclusa la violazione del dovere deontologico di diligenza da parte del praticante che, con il proprio contegno omissivo, assista alla condotta non conforme alla legge ed ai canoni dell’avvocatura posta in essere da altro avvocato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 21 aprile 2007). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Motivi – Cognizione C.d.O. – Controllo requisiti formali – Limiti – Fattispecie – Pluralità istanze ricusazione – Riconduzione ad unità – Criterio.
Il principio secondo il quale la circostanza che la cognizione dei motivi di ricusazione appartenga al Consiglio dell’Ordine costituito nella sede della Corte d’appello nei casi in cui per il numero dei consiglieri ricusati venga a mancare il numero prescritto per deliberare non esclude che il medesimo consiglio possa accertare se esistono i presupposti formali che rendono ammissibile la ricusazione, va inteso nel senso che il controllo della sussistenza dei presupposti richiesti per la presentazione di un‘istanza di ricusazione è possibile pur con il concorso dei consiglieri ricusati solo se si tratta di verificarne i requisiti di ammissibilità, per modo che tale controllo si traduca in mera delibazione sommaria di stampo ricognitivo circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di ammissibilità dell’istanza stabiliti in astratto.
Il potere di controllare la sussistenza del requisito formale, secondo cui la ricusazione deve riguardare i singoli consiglieri e non il Consiglio, incorpora la facoltà di accertare se essa, pur formalmente proposta nei confronti dei primi singolarmente, concerna in realtà, per l’identità delle motivazioni e la loro ripetitività, il Consiglio nella sua interezza
Pur in presenza di una pluralità di istanze di ricusazione, esse vanno ridotte ad unità e devono intendersi inammissibilmente riferite all’intero Consiglio quando presentino motivazioni non singolari ovvero non si attaglino a ciascun consigliere ma rappresentino espressione di un’unica formulazione standardizzata e di un’accusa non individualizzante. In tal caso, pertanto, il rilievo dell’unicità della motivazione e della sua natura non individualizzante costituisce espressione di un controllo di stampo meramente formale ed attinente alla verifica della sola sussistenza dei requisiti di ammissibilità della ricusazione, controllo in quanto tale perfettamente rientrante nei confini segnati dall’art.53 r.d. 37/1934. Diversamente, allorquando il controllo, implicando la necessità di un raffronto tra motivazioni di ricusazione anche solo in apparenza diverse, traligni quei limiti e divenga non compatibile col compito di delibazione sommaria, va dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti nell’ambito del procedimento disciplinare a partire dall’adunanza nel corso della quale, inammissibilmente, il consiglio territoriale abbia respinto le ricusazioni e proceduto ad attività istruttoria. (Accoglie il ricorso in riassunzione in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della decisione C.N.F., 26 marzo 2007 n. 27). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Nozione di parte assistita.
Benché l’art. 44 c.d.f.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →, nel prevedere l’obbligo dell’avvocato di mettere immediatamente a disposizione le somme riscosse per conto del cliente, faccia riferimento espresso alla parte assistita, è indubbio che la ratio della norma impone che gli obblighi ivi previsti a carico del professionista debbano estendersi nei confronti di chiunque assuma, in quanto avente diritto, una posizione assimilabile a quella di parte assistita. (Nella specie, il C.N.F., in ragione della esiguità della somma trattenuta, della dinamica dei fatti e della mancanza di precedenti disciplinari, ha ritenuto congrua la sanzione della censura in luogo della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 27 marzo 2007).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Duplicità di domicili professionali – Nozione.
Il domicilio professionale è rappresentato dal luogo in cui il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività e, qualora questi si avvalga per l’esercizio della sua attività di una pluralità di sedi, il domicilio deve essere individuato nel centro principale di attività. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 dicembre 2007).