Il ricorso in cassazione avverso le decisioni del C.N.F. non ha effetto sospensivo dell’esecutività della stessa ma è competenza esclusiva della Suprema corte decidere sulla eventuale sospensione della loro esecutività. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., N. 51/2006). Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 54