Autore: admin

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Silenzio – Diritto di difesa – Rilevanza – Art. 24, I e II canone, c.d.f. – Differenza.

    Le ipotesi contemplate dai primi due canoni dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, ancorché entrambe palesemente riferite all’avvocato nei cui confronti sia stata sollevata una questione disciplinare, ne distinguono tuttavia la posizione in relazione alle diverse fasi procedimentali nelle quali si svolge l’obbligo dell’iscritto di collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali di tale organismo pubblico osservando il dovere di verità. Allorquando sia stato aperto il procedimento disciplinare, il rapporto con il Consiglio è definito dalla posizione e dai connessi diritti di incolpato, e non sussistono esigenze di informative o chiarimenti preliminari diretti a stabilire la sussistenza di elementi che eventualmente giustifichino l’apertura di un procedimento, essendo questa già deliberata, sicché il silenzio, in tal caso, costituisce forma di esercizio del diritto costituzionale di difesa nel processo e non costituisce illecito autonomo, configurandosi il diritto di difesa quale limite al dovere di collaborare. Nel II canone, al contrario, l’avvocato nei cui confronti è presentato un esposto, da un lato ha l’obbligo (oltre al diritto) di chiarire il suo comportamento nei confronti del reclamante, e dall’altro ha il dovere di fornire al Consiglio, investito con l’esposto del dovere di valutare la sussistenza delle condizioni per aprire un procedimento, elementi che consentano ad esso il pieno e corretto esercizio delle sue funzioni istituzionali che tutelano prioritariamente un interesse pubblico. Tale fase preliminare, non prevista dalla legge, costituisce regola che trova la fonte nel diritto vivente formatosi nella giurisprudenza disciplinare ed il profilo in esame si ricollega al dovere dell’avvocato sancito dall’art. 7 can. II c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →, riferibile alla responsabilità sociale dell’appartenente ad un ordine che, come quello forense, esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche nell’interesse dei terzi e della collettività. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione del ricorso a mezzo posta – Spedizione entro il termine di venti giorni dalla notifica della decisione – Deposito tardivo – Inammissibilità – Termine ex art. 59, comma 1, R.D. n. 37/34 – Natura – Decadenziale – Equivalenza tra spedizione e ricezione – Esclusione.

    In difetto di una espressa previsione di legge che sancisca la tempestività della presentazione del ricorso per il solo fatto del compimento entro il termine decadenziale delle operazioni di trasmissione (quando questa non si traduca nella consegna manuale presso gli uffici del Consiglio territoriale che ha emesso la decisione) ed a prescindere dalla effettiva ricezione dell’atto entro quel termine, gli altri modi alternativi di inoltro del ricorso, per quanto legittimi, si accompagnano al rischio, gravante sull’interessato, di una ricezione oltre il termine decadenziale. E trattandosi di decadenza, quest’ultima non opera solo se entro il termine previsto ex art. 59, comma 1, R.D. n. 37/34 sia compiuta l’attività tipizzata dalla legge, la quale consiste proprio nel deposito dell’atto, mentre la sua spedizione a mezzo posta costituisce attività meramente strumentale ad ottenere tale risultato. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso spedito a mezzo posta il ventesimo giorno dalla notifica della decisione impugnata e nella specie pervenuto al C.d.O. otto giorni dopo, restando preclusa all’interprete, in mancanza di un’espressa previsione normativa, la possibilità di variare il corso della decadenza stabilendo un’equivalenza funzionali tra spedizione e ricezione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 novembre 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di evitare incompatibilità – Rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale – Illecito disciplinare – Sanzione – Misura – Criteri di valutazione.

    E’ configurabile la responsabilità disciplinare dell’avvocato che, versando in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense per il fatto di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato retribuito a tempo parziale con una società cooperativa, domandi l’iscrizione all’Albo e successivamente eserciti l’attività professionale, così permanendo nella suddetta condizione per lungo tempo e fino all’intervento autoritativo della Cassa forense, che solo abbia costituito la fonte del ravvedimento operoso del ricorrente. Tuttavia, ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, pure rilevanti, connessi alla giovane età ed inesperienza dell’incolpato, all’assenza di precedenti disciplinari ed alla circostanza dell’essere stata la condizione di incompatibilità rimossa, seppur tardivamente, prima dell’avvio formale del procedimento disciplinare. (Nella specie, il Consiglio Nazionale ha sostituito alla irrogata sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due quella più tenue della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 14 ottobre 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 33

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Omessa astensione dei componenti – Mancata censura – Ricusazione – Rinuncia.

    La mancata formulazione della censura avente ad oggetto l’omessa astensione di taluni Consiglieri nella fase dibattimentale del procedimento disciplinare da parte dell’incolpato, ad esso presente ed altresì partecipe, configura sostanziale rinuncia ad avvalersi del rimedio della ricusazione, costituente nel sistema processuale lo strumento per resistere alla eventuale violazione dell’obbligo di astensione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 14 ottobre 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 33

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura – Amministrativa – Composizione del Collegio disciplinare – Variazione – Irrilevanza.

    Il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio territoriale ha natura tipicamente amministrativa, con conseguente irrilevanza della variazione di composizione del Collegio disciplinare, che rimane sottratto alla regola dell’unità e continuità di formazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 14 ottobre 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 33

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Data di assunzione della decisione e data apposta in calce – Difformità – Mero errore materiale – Efficacia invalidante – Esclusione.

    La difformità tra la data di assunzione della deliberazione e la data apposta in calce alla decisione stessa non è di per sé sola sufficiente a far ritenere che la sentenza sia stata deliberata prima di tale udienza, cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del Collegio, configurandosi tale diversità come mero errore materiale, non invalidante la decisone assunta, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 13 maggio 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 12 maggio 2010, n. 32

  • Avvocato – Tenuta albi – Registro dei Praticanti Avvocati – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Caratteri – Natura, occasionalità, distanza nel tempo – Rilevanza – Fattispecie.

    La sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati va esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il delicato ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense. A tale riguardo, tuttavia, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, bensì quelle che rilevano ai fini della valutazione rispetto all’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività, con esclusione, pertanto, delle condotte che, per loro natura, occasionalità, distanza nel tempo o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità. (Nella specie, il CNF ha annullato la decisione con cui il Consiglio territoriale aveva respinto la domanda di iscrizione del ricorrente nel Registro dei Praticanti Avvocati in virtù di un procedimento penale a carico di costui conclusosi con il patteggiamento in seguito alla contestata detenzione di sostanze stupefacenti, atteso che tale reato, se certamente rilevante ai fini della valutazione della condotta di un soggetto che aspiri ad esercitare la professione forense, era stato commesso in epoca risalente nel tempo ed attribuibile ad un giovane – all’epoca ventenne – il cui successivo comportamento era stato poi costantemente improntato a correttezza). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Locri, 7 novembre 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 31

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Carenza di motivazione – Esclusione – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia.

    Mediante l’impugnazione della delibera che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, il potere del Consiglio nazionale forense essendo limitato ad un controllo estrinseco di mera legittimità formale della decisione, qualificato dal semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento.
    Nell’attuale assetto ordinamentale, i Consigli territoriali, che non sono entità gerarchicamente e funzionalmente sottordinate al C.N.F. e che si caratterizzano per la più ampia discrezionalità in ordine al se ed al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi dei quali sono enti esponenziali, sono i soggetti depositari del potere di iniziativa disciplinare (art. 14, co. 1, lett. a), R.D.L. 1578/1933) ed assegnatari della relativa competenza (art. 38, R.D.L. cit.), mentre al C.N.F. non spetta nemmeno la competenza (e men che mai l’iniziativa disciplinare) nei confronti dei membri dei Consigli territoriali che ne risultassero interessati, né alcun potere surrogatorio nei confronti di un Consiglio territoriale che ometta di esercitare l’azione disciplinare. Risulta pertanto incompatibile con siffatta attribuzione dei C.d.O. un controllo del C.N.F. che abbia ad oggetto il merito dell’iniziativa disciplinare, traducendosi di fatto nell’avocazione del ridetto potere.
    In sede di impugnazione dinanzi al C.N.F. dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare, mentre non possono essere dedotti motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, possono invece essere proposte censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera, e tra questi, esemplificativamente, l’esistenza e il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari, l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri, l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale, l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, presupposti tutti la cui riscontrata insussistenza, se conduce al ripudio della delibera, non ne impedisce la reiterazione nel rispetto, questa volta, dei presupposti di legge. Tra questi ultimi non figura certamente la carenza di motivazione del provvedimento di avvio del procedimento disciplinare, che costituisce classico aspetto di merito, con conseguente inammissibilità del relativo capo di impugnazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 16 febbraio 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 12 maggio 2010, n. 30

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Professori universitari a tempo pieno – Limitato svolgimento attività professionale – Obbligo contributivo ex art. 7 D.Lgs.Lgt. n. 382/44 – Sussistenza – Determinazione entità contributo – Potere autorganizzazione del Consiglio territoriale – Contestazione criterio liquidatorio o impositivo – Interesse legittimo – Giurisdizione – Giudice amministrativo.

    La fissazione del contributo ex art. 7 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44 costituisce espressione del potere di autorganizzazione del Consiglio territoriale e la posizione dell’iscritto che intenda contestarne il criterio liquidatorio o impositivo integra una situazione di interesse legittimo, rimessa alla giurisdizione del g.a.
    In ossequio ai principi di tipicità e di tassatività della sanzione, il Consiglio territoriale deve ritenersi privo di potere discretivo in ordine alla scelta ovvero all’entità della sanzione, che non può che essere quella espressamente codificata nell’ordinamento. Va pertanto ritenuta priva di riscontro normativo, e come tale illegittima, la decisione con cui il C.d.O. disponga la cancellazione dall’Albo degli Avvocati del professionista iscritto nell’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno, sul presupposto della manifestata propensione del ricorrente ad astenersi, anche per il futuro, dall’adempimento dell’obbligazione contributiva, così privando ab initio di sostanza e di effetti l’adozione di una misura provvisoria, come la sospensione a tempo indeterminato prevista dall’art. 2 della Legge n. 536/1949 quale unica sanzione applicabile al ridetto inadempimento.
    Posto che il professionista iscritto nell’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno deve ritenersi senz’altro tenuto al versamento del contributo annuale, la sola sanzione applicabile per l’ipotesi del mancato adempimento dell’obbligo di contribuzione è rappresentata dalla sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione ex art. 2 della Legge n. 536/1949, pur nei ristretti ambiti consentiti ad un iscritto nell’elenco speciale in ragione dei suoi vincoli di status e di subordinazione con l’ente universitario di appartenenza. L’inflitta sanzione della cancellazione dall’albo va, pertanto sostituita con quella appropriata della predetta misura restrittiva, destinata ad esaurire i suoi effetti allorché il ricorrente avrà integralmente adempiuto la propria obbligazione contributiva. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 17 settembre 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 29

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Professori universitari a tempo pieno – Limitato svolgimento attività professionale – Inadempimento obbligo contributivo ex art. 7 D.Lgs.Lgt. n. 382/44 – Sanzione – Sospensione a tempo indeterminato ex art. 2 l. n. 536/49 – Natura – Amministrativa.

    Il contributo dovuto dagli iscritti al Consiglio territoriale, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44, si configura come una prestazione connessa alla pura iscrizione all’Albo, rispetto al quale il dato dell’effettivo svolgimento della professione rimane indifferente, sicché l’obbligo contributivo sussiste anche in capo al professionista sospeso, dal momento che costui permane comunque iscritto all’albo anche durante il periodo di sospensione.
    L’elenco speciale nel quale risultino iscritti i professionisti che documentino lo status di professore universitario in regime di tempo pieno non costituisce albo diverso da quello ordinario, ma solo una partizione di quest’ultimo, nella quale vengono iscritti gli avvocati i quali, in virtù del rapporto di dipendenza con gli enti universitari e per l’opzione individuale per il regime a tempo pieno, hanno limitate possibilità di svolgimento dell’attività libero-professionale. La pretesa dell’iscritto al suddetto elenco speciale di vedersi attribuire un contributo “simbolico” o, addirittura, un’esenzione contributiva non trova fondamento in alcuna disposizione di legge e confligge in nuce con la natura stessa del contributo, che risulta priva di base sinallagmatica e sistematicamente svincolata dalla qualità e quantità delle prestazioni che il Consiglio territoriale possa in concreto erogare in favore del singolo iscritto. Nel vigente contesto normativo e regolamentare, invero, il professionista che non intenda assoggettarsi al versamento annuale del contributo al proprio C.d.O. di appartenenza dispone della sola opzione di richiedere la cancellazione dall’albo ovvero dall’elenco allo stesso annesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 17 settembre 2008)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 29