In tema di modifica del collegio tra la fase istruttoria e quella dibattimentale, il procedimento disciplinare davanti al COA ha natura amministrativa, sicché ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice tra la fase istruttoria e quella dibattimentale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 15 giugno 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Correlazione tra addebito contestato e decisione – Violazione – Limiti
In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va effettuata alla stregua di un confronto meramente formale tra contestazione e sentenza, atteso che, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di tale principio non sussiste, come nel caso concreto, allorché l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 6 novembre 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di dignità e decoro
Va confermata la responsabilità disciplinare, e con essa la sanzione della censura irrogata dal COA, del professionista che, nell’ambito di un tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro ed in presenza di più persone, si rivolga ad alta voce e con tono aggressivo al Collega di controparte ed al suo assistito, così arrecando grave pregiudizio al decoro ed alla dignità dell’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 maggio 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BASSU), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 250
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall’incolpato non iscritto all’Albo degli Avvocati – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente ed esclusivamente da professionista privo dello jus postulandi ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, in quanto radiato, e non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 26 novembre 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva “riservata” ricevuta dal collega di controparte – Illecito deontologico
Il carattere riservato di una missiva scambiata tra colleghi non è certamente costituito dall’apposizione o meno di un’annotazione di stile sulla stessa, ma piuttosto dal suo contenuto, che seppure autorizza il collega ricevente a fornire comunicazioni al proprio cliente, non lo autorizza certamente all’utilizzo ovvero all’esibizione in giudizio, con conseguente configurabilità della responsabilità disciplinare per violazione del precetto di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 12 febbraio 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F. – Prescrizione – Effetto interruttivo
Durante la fase giurisdizionale che si svolge davanti al CNF opera il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945 co. 2 e 2943 c.c., il quale si protrae per la durata dell’intero giudizio e nelle eventuali successive fasi di impugnazione e sino al passaggio in giudicato della sentenza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Notificazione – Termine ex art. 50 co.1 L.P. – Natura ordinatoria – Violazione – Nullità decisione – Esclusione
Il termine ex art. 50, co. 1, L.P., secondo cui «le decisioni dei Consigli dell’ordine locale sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale» ha natura ordinatoria, non essendo espressamente previsto quale termine perentorio come dispone l’art. 152, co. 2, c.p.c.; ne consegue che l’eventuale mancato rispetto di tale termine non può in ogni caso determinare la nullità, o, comunque, l’illegittimità del provvedimento adottato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e colleganza – Rapporti con i colleghi- Espressioni sconvenienti e offensive
Va esclusa la configurabilità dell’illecito disciplinare per violazione del rapporto di correttezza e colleganza allorché, dalla lettura dell’intero periodo nel quale sia riportata la frase asseritamente lesiva dell’integrità di un Collega, si evinca che non vi fosse nell’incolpata un animus denigratorio della professionalità e dell’integrità di quest’ultimo, e che anzi l’espressione utilizzata possa essere ben considerata come inerente all’attività difensiva perché utilizzata, forse con eccesso di zelo, per contestare la tesi avversaria. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 12 dicembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 246
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Mancato pagamento spettanze ex art. 30 C.D.F – Tardivo adempimento – Entità della sanzione – Rilevanza
Benché non sia dubbio che costituisca illecito disciplinare il mancato pagamento delle spettanze ad un collega che abbia prestato la propria opera in sostituzione del dominus, così come previsto dall’art. 30 C.D.F.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo →, la circostanza che l’incolpato abbia adempiuto, seppure con ritardo, ai propri obblighi pecuniari (nella specie, in occasione del tentativo di conciliazione esperito presso il COA) va tenuta nella dovuta considerazione al fine di ridurre, in parziale accoglimento del ricorso, la irrogata misura della censura nella più mite sanzione dell’avvertimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 14 dicembre 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 245
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e di informazione
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nel contesto di un contegno complessivamente equivoco, fornisca ai propri assistiti un’informazione incompleta poiché priva del riferimento oggettivo della complessiva liquidazione ottenuta dalla controparte in sede transattiva, così impedendo loro una piena e consapevole conoscenza dei compensi ingenti e comunque sproporzionati pretesi dal professionista per l’attività svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 11 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 244