Va annullata per violazione del diritto di difesa la decisione con cui il C.d.O., dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, ponga a base della propria decisione un fatto diverso che non può dirsi ricompreso in quello contestato, così giungendo ad applicare la sanzione per un episodio diverso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 27 giugno 2005)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Illecito deontologico
L’avvocato che ometta di fornire i chiarimenti al C.d.O, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il Consiglio di appartenenza, per i quali il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione delle proprie finalità istituzionali. Tale contegno configura peraltro un’autonoma violazione disciplinare ai sensi dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, giacché disattende il dovere imposto a ciascun professionista di collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali, dovendo ravvisarsi nelle mancate risposte un mancato rispetto verso le istituzioni collettive e un mancato senso di responsabilità collegato all’attività difensiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 novembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 11
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Rapporti con il collega dominus della causa- Violazione
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga con negligenza il mandato ricevuto, che ometta di dare informazioni al collega dominus della causa sullo stato del procedimento, e che non restituisca al medesimo collega mandante ed ai clienti i titoli esecutivi necessari ad azionare la procedura esecutiva oggetto del mandato, così compromettendo la tutela delle relative ragioni creditorie. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 novembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 11
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Avvocato – Tenuta albi – Richiesta di autorizzazione al patrocinio – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata
Deve ritenersi insussistente il requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” ex art. 17 R.D.L. n. 1578/1933 richiesto anche in sede di autorizzazione al patrocinio, allorchè la condotta ostativa, sufficientemente vicina nel tempo e non episodica, si sia estrinsecata in fatti che, pur di non particolare gravità ed allarme, tuttavia denotino un atteggiamento non corrispondente alla piena moralità richiesta dalla norma (nella specie, il ricorrente aveva commesso nell’anno 2003 i reati di guida in stato di ebrezza e di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 28 novembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 10
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione ricorso direttamente al CNF – Inammissibilità.
L’art. 59 del R.d. n. 37/34 stabilisce che il ricorso ex art. 37 del R.d.l. n. 1578/33 avverso la decisione di cancellazione dall’Albo degli Avvocati vada presentato negli Uffici del C.d.O. che ha emesso la pronuncia, Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso depositato direttamente al Consiglio Nazionale Forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 6 novembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DE GIORGI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 9
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Avvocato – Tenuta degli albi – Incompatibilità – Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato di S.p.A.- Generali poteri di gestione e rappresentanza – Sussistenza
Va ritenuta sussistente l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e la carica di Presidente del C.d.A. e di Amministratore Delegato di società per azioni, con conseguente legittimità del provvedimento di cancellazione del medesimo professionista dall’Albo degli Avvocati, allorchè quest’ultimo eserciti – come nella specie – un effettivo e concreto potere di gestione che trova conferma nelle previsioni statutarie, a nulla rilevando in senso contrario la natura pubblicistica o privatistica della società, né tantomeno la circostanza che la stessa sia controllata da enti pubblici mediante la formula del c.d. in house providing. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 6 novembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DE GIORGI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 8
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione Registro praticanti Avvocati – Interruzione semestrale della pratica – Rilevanza – Fattispecie
Ai fini della cancellazione dal registro dei praticanti, l’interruzione della pratica forense per periodo superiore ai sei mesi presuppone la mancanza di pratica sia sotto il profilo dell’attività di Studio (atti, giudiziali e stragiudiziali) sia sotto il profilo delle udienze.
Non può pertanto dirsi sussistente un’effettiva e completa interruzione dell’attività della pratica forense per un periodo superiore al semestre quando, come nella specie, pur in difetto di prova di qualsivoglia attività di Studio, emerga dalla copia conforme all’originale del libretto una sia pur incompleta, ed in parte irregolare, attività d’udienza.(Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 18 luglio 2008) -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Decorrenza
Diversamente dall’iniziativa disciplinare prevista dall’art. 38 L.P., collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, in relazione alla quale il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla data della commissione del fatto, l’azione disciplinare invece contemplata dall’art. 44 e collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata un’imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto; con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta, restando irrilevante, il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, e ciò anche nel caso in cui il C.d.O., avuta notizia del fatto, abbia dapprima deliberato l’apertura e disposto poi la sospensione del procedimento disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 4 agosto 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 9 aprile 2009, n. 6
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Presupposti
Il potere di adozione della misura della sospensione cautelare, che postula la sola gravità del fatto addebitato al professionista in un atto dell’Autorità Giudiziaria indipendentemente dalla sua fondatezza, e come tale idoneo a creare allarme nella collettività per la compromissione della dignità e del decoro della professione tale da rendere incompatibili con tali doveri la prosecuzione dell’attività da parte di costui, ha natura discrezionale e non è sindacabile, avendo affidato l’ordinamento al solo Consiglio territoriale la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità della misura cautelare. Lo scrutinio del CNF, invero, è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio sull’opportunità della misura sospensiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 4 agosto 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 9 aprile 2009, n. 6
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico
Deve ritenersi adeguata alla gravità dei fatti commessi dal ricorrente, considerato altresì il danno arrecato alla cliente ed il grave discredito arrecato alla categoria forense, la sanzione della sospensione per mesi sei dall’esercizio dell’attività professionale all’avvocato che abbia gravemente trascurato i propri doveri professionali sia nel comportamento processuale sia in quello successivo al rapporto con la cliente, alla quale sia stata assicurata l’esecuzione di una serie di adempimenti in realtà mai avvenuti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 21 dicembre 2007)