Va esclusa la violazione dell’art. 26 c.d.f.Art. 26 cod. prev. – Rapporti con i praticanti.L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione. I. L’avvocato deve fornire al pratic…Leggi il testo completo → e la conseguente responsabilità riconosciuta dal Consiglio territoriale, qualora dalle risultanze probatorie sia emerso che l’avvocato titolare dello studio abbia sempre sorvegliato l’attività dei praticanti sia in udienza sia nella redazione di atti, a nulla rilevando la circostanza che lo studio sia sprovvisto di segretaria e che i praticanti rispondano al telefono. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 19 settembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall’incolpato privo di jus postulandi – Inammissibilità
In tema di difesa personale della parte dinanzi al C.N.F., deve ritenersi inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dal solo interessato sprovvisto in assoluto di jus postulandi, per non essere iscritto all’Albo degli avvocati al tempo della proposizione del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 18 agosto 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Audizione del professionista
La mancata audizione del professionista ed il mancato rispetto del termine non minore di dieci giorni previsto per la difesa dell’incolpato medesimo determinano la nullità del provvedimento adottato, atteso che il suddetto termine minimo assegnato al professionista costituisce presupposto essenziale al fine di giustificare l’applicazione delle sanzioni disciplinari, in quanto momento qualificante dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 19 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 60
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova testimoniale – Dichiarazioni dell’esponente – Prova documentale – Conformità – Completezza dell’istruttoria – Sussitenza
L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente, ma anche dell’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria. Invero, per costante orientamento della giurisprudenza, la prova dell’addebito non può dirsi raggiunta solo quando l’unico elemento di accusa sia costituito dalla parola interessata dal cliente, in contrasto con documenti o con testimonianze, ovvero quando le dichiarazioni dell’esponente non trovino conforto in una serie di elementi probatori tramite i quali risalire con certezza allo svolgimento dei fatti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 19 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 60
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Valutazione prove – Principio libero convincimento del giudice
Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.d.O., il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 25 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Violazione – Reiterazione – Sanzione della cancellazione – congruità
La violazione dell’obbligo di dare informazioni ai clienti ex art. 40 C.D. e la sua reiterazione nell’ambito di pluirimi rapporti professionali e per di più in un ristretto ambito territoriale deve far ritenere giustificata la gravità della sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo degli avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 25 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancata comunicazione udienze – Nullità decisione – Esclusione
In quanto adempimento non necessario, la mancata comunicazione al difensore delle udienze fissate nell’ambito del procedimento disciplinare non determina la nullità della decisione, l’esercizio del diritto di difesa trovando compiuta ed adeguata attuazione e tutela con la sola comunicazione della citazione a comparire all’inquisito, in considerazione della sua qualità e della legittimazione all’autodifesa, anche nell’ipotesi in cui egli intenda farsi assistere da un difensore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 25 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Generica specificazione – Illegittimità decisione C.d.O. – Esclusione
Nel procedimento che si svolge dinanzi al C.O.A., la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che l’incolpato, mediante la lettura della imputazione, sia messo in grado di predisporre le proprie difese in maniera compiuta ed efficace, senza dover correre il rischio di essere condannato per fatti diversi tra quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso, in sede di riesame, avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 novembre 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Mutamento – Invalidità decisione C.d.O. – Esclusione
Il mutamento della composizione collegiale nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. non comporta l’invalidità della decisione resa dall’organo disciplinare, atteso che il principio della invariabilità del collegio giudicante è posto esclusivamente in riferimento ai procedimenti di carattere giurisdizionale. (Rigetta il ricorso, in sede di riesame, avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 novembre 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura – Amministrativa – Applicabilità disciplina nullità atti processuali – Esclusione
Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine territoriale, a differenza di quello che si svolge dinanzi al CNF, non ha natura giurisdizionale bensì amministrativa, con conseguente impossibilità giuridica, oltre che logica, di trasferire in tale sede le regole dettate dal codice di rito, con riguardo alle nullità degli atti del processo, non potendosi così applicare, in particolare, né il precetto di cui all’art. 158 c.p.c. concernente la nullità derivante dalla costituzione del giudice (giacchè non può il Consiglio locale in sede disciplinare qualificarsi “giudice”), né quello del successivo art. 161 c.p.c., relativo alla nullità delle sentenze soggette ad appello (atteso che la decisione del Collegio territoriale è un provvedimento amministrativo). (Rigetta il ricorso, in sede di riesame, avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 novembre 2002).