L’incompatibilità prevista dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, discende obiettivamente dalla assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione, risultando non pertinenti indagini circa la portata economica o la natura giuridica (ordinaria o straordinaria) dell’amministrazione ovvero la maggiore o minore autonomia nelle decisioni ed azioni rispetto ad altre concorrenti od anche sovraordinate fonti volitive, giacché deve ritenersi sufficiente, perché tale situazione di conflitto si configuri, la potenzialità della gestione connessa alla carica assunta, ovvero la titolarità anche solo formale dei relativi poteri, senza che a tal fine rilevi la concretezza di specifici atti di gestione (nella specie, l’incolpato, che aveva assunto la carica di Amministratore Unico di talune società a r.l., aveva dapprima rimosso con ingiustificato ritardo la situazione di incompatibilità nonostante le comunicazioni ricevute dall’Ordine degli avvocati, e poi reiterato il comportamento incompatibile divenendo amministratore di altre compagini). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 26 novembre 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Proposizione oltre il termine di 20 giorni ex art. 50 RDL 27.11.33 n. 1578 – Inammissibilità
E’ inammissibile, poiché tardivo, il ricorso avverso la decisione del COA proposto al CNF oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 27 marzo 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la controparte e con i terzi – Espressioni offensive – Necessità difensive – Illecito deontologico – Insussistenza
Va esclusa la responsabilità professionale dell’avvocato che, senza la diretta intenzione di ledere l’onore e la reputazione delle controparti, utilizzi in una lettera redatta nel solo interesse del proprio assistito espressioni tuttavia non rivolte contro una persona ben determinata, quanto invece ad un ufficio tecnico, dovendo nel caso di specie ritenersi che il professionista abbia fatto ricorso ad un’espressione forte al solo scopo di difendere il proprio cliente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 3 aprile 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 259
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Uso strumentale e pretestuoso dello strumento ricusatorio – Dovere di dignità e decoro – Violazione
Va irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi sei, in luogo di quella più ridotta per mesi quattro irrogata dal COA, al professionista che pervicacemente abbia fatto ricorso allo strumento della ricusazione adducendo motivazioni palesemente pretestuose, così denotando, nel quadro di un preordinato disegno teso solo a paralizzare il corso delle procedure esecutive avviate contro i clienti, assoluta insensibilità al rispetto dei canoni di dignità e decoro reiteratamente violati. (Accoglie parzialmente il ricorso del P.G. avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 marzo 2007)
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata
Atteso che devono ritenersi idonee ad escludere il requisito previsto dall’art. 17 della legge professionale tutte le condotte, sia pure non penalmente rilevanti, tali da incidere sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto svolgimento dell’attività forense, non possono non assumere rilievo assoluto sotto tale profilo condotte anche non prossime alla data in cui la valutazione deve essere eseguita, allorquando, per la gravità dell’illecito commesso, esse possano dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore (nella specie, il CNF ha ritenuto insussistente il requisito del possesso della condotta specchiatissima ed illibata ai fini della domanda di abilitazione al patrocinio legale in virtù della gravità del fatto, consistente in un tentativo di estorsione commesso in concorso con altri compagni, della condanna penale definitiva per il fatto reato, della circostanza che il fatto stesso sia stato commesso quando il giovane aveva ormai raggiunto la maggiore età ed avrebbe perciò dovuto essere in grado di valutare le conseguenze della sua condotta, e della persistenza nella condotta illecita, ad onta del decorso di un consistente periodo di tempo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 28 novembre 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Risoluzione del rapporto con i colleghi di studio – Doveri di lealtà e correttezza – Violazione
Viola i doveri di lealtà e correttezza l’avvocato che, incrinatosi il rapporto con il Collega di studio, imponga a quest’ultimo di lasciare lo studio contro la sua volontà, mettendo in pericolo il rapporto con i clienti e l’immagine complessiva di tale professionista, senza invece cercare una soluzione condivisa – anche con la eventuale mediazione del Consiglio dell’Ordine – e, in caso di fallimento del tentativo, rivolgersi al giudice per la risoluzione del contratto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 marzo 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 256
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Avvocato – Norme deontologiche – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Svolgimento funzioni di avvocato senza titolo – Violazione art. 21 – Violazione art. 26 canone III – Sussistenza
L’avvocato che consenta al praticante non abilitato di firmare insieme a lui atti giudiziari pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di vigilanza e correttezza a cui ciascun dominus è tenuto.
Il comportamento del praticante non abilitato che compaia in udienza in sostituzione del dominus della controversia in un giudizio eccedente la sua competenza integra in via diretta ed immediata la violazione dell’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo →, a tenore del quale devono ritenersi sanzionabili le condotte comportanti lo svolgimento di attività professionale sine titulo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 17 ottobre 2006)Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 255
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata
L’esercizio della difesa dinanzi al giudice di pace da parte del praticante privo di abilitazione al patrocinio per sopravvenuta scadenza del sessennio non costituisce elemento sufficiente a giustificare il diniego di iscrizione nell’Albo degli Avvocati per difetto del requisito della condotta specchiatissima e illibata, laddove la ricorrente, come nella specie, non abbia ricevuto nè la notifica nè alcuna comunicazione del provvedimento di cancellazione, potendo così la stessa in buona fede ritenere – in base alla giurisprudenza del CNF che per il passato ha considerato necessaria l’adozione e la comunicazione della delibera di cancellazione dal registro perché il praticante abilitato al patrocinio si potesse ritenere privo del patrocinio – che l’abilitazione al patrocinio fosse ancora efficace. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 22 aprile 2008)
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Intervenuta scadenza del termine – Cancellazione dal registro dei praticanti – Provvedimento – Natura – Dichiarativa
Il decorso del termine di sei anni dalla iscrizione nel registro dei praticanti patrocinatori comporta l’automatica decadenza dell’abilitazione temporanea al patrocinio, indipendentemente dall’intervento della deliberazione consiliare di cancellazione dall’apposito registro. Contrariamente alla tesi della natura costitutiva della deliberazione di cancellazione dal registro dei praticanti ammessi al patrocinio, pur in passato sostenuta dalla giurisprudenza, va invero affermato che la scadenza del sessennio comporti la decadenza della ammissione al patrocinio concessa ex lege a termine, e che pertanto la deliberazione che dispone la cancellazione dal registro abbia natura meramente dichiarativa e non costitutiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 22 aprile 2008)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Illecito – Sussistenza
Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che abbia trattenuto la somma incassata nell’interesse e per conto della cliente senza consegnarla tempestivamente a quest’ultima, nonostante i solleciti in tal senso inviati dalla stessa e dal difensore subentratole nel mandato, ed abbia inoltre avanzato una pretesa di compensazione con propri presunti crediti professionali. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 2 aprile 2007)