L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento (fattispecie relativa alla denegata iscrizione richiesta da soggetto abilitato che svolgeva attività di lavoro dipendente quale responsabile dell’unità operativa del contenzioso ipo-catastale di un Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 marzo 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Istanza di iscrizione – Silenzio del C.d.O. – Natura – Silenzio inadempimento – Decisione tardiva non satisfattiva del C.d.O. – sopravvenuta improcedibilità del ricorso ex art. 31 co.6 R.D.L. n. 1578/33
In tema di natura e di effetti del silenzio serbato dal Consiglio dell’Ordine territoriale in ordine alla domanda di iscrizione, deve escludersi, in via di principio, che l’art. 31, comma 3 del R.D.L. n. 1578/1933 abbia inteso sottrarre all’Organo territoriale, una volta inutilmente decorso il termine di tre mesi, il potere di provvedere in merito all’istanza dell’interessato. L’inerzia del Consiglio territoriale, invero, si rapporta alla categoria generale del silenzio inadempimento, il quale non consuma la potestà di decidere dell’ente. Va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso interposto avverso il silenzio del locale Consiglio dell’Ordine, e preordinato a compulsare l’intervento sostitutivo del C.N.F. ai fini della decisione sul merito dell’stanza di iscrizione, a seguito della successiva deliberazione del C.O.A., la quale, ancorché tardiva e non satisfattiva dell’interesse sostanziale del ricorrente, deve dirsi pienamente effettiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 marzo 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Citazione a giudizio – Circostanziata menzione degli addebiti – Omissione – Violazione diritto di difesa e pienezza contraddittorio – Sussistenza
Qualora, in violazione dell’art. 48 del R.d. n. 37/74, il decreto di citazione a giudizio notificato all’incolpato non contenga la circostanziata menzione degli addebiti, poi partitamente indicati soltanto nella decisione finale del C.O.A., va accolto il ricorso avverso quest’ultima proposto dal professionista nel caso in cui l’anzidetta circostanza, pur non impedendo all’incolpato di difendersi rispetto alla situazione genericamente ascrittagli (nella specie, di eccessiva esposizione di compensi professionali), non gli abbia consentito di mettere a fuoco una difesa specifica e puntuale nel merito delle singole voci poi discusse ed affrontate dalla decisione impugnata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 10 giugno 2008)
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Avvocato – Norme deontologiche – Comportamento privato – Violazione deontologica – Presupposti
Il comportamento privato tenuto dal professionista integra violazione dei canoni deontologici qualora lo stesso assuma rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 20 gennaio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Termine di notifica ex art. 50 L.P. – Natura – Ordinatoria – Inosservanza – Nullità – Esclusione
Il termine ordinatorio di quindici giorni ex art. 50 comma 1, r.d.l. n. 1578/1933, riguarda la notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’Ordine dopo il deposito nella segreteria del collegio deliberante e non si riferisce ai tempi che devono intercorrere tra la deliberazione dei provvedimenti medesimi e il loro deposito nella detta segretaria. Ne consegue che il mancato rispetto di tempi ragionevoli nel deposito dei provvedimenti con cui viene applicata una sanzione disciplinare, per quanto stigmatizzabile, è insuscettibile di comportare vizio alcuno nei provvedimenti depositati con ritardo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 20 gennaio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Atti interruttivi – Efficacia – Notifica all’interessato – Irrilevanza
L’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51, r.d.l. 1578/1933, si prescrive in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (es. delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), i quali sono comunque idonei a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 27 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 novembre 2009, n. 130
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Diligenza professionale
Viola il dovere di diligenza ex art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo → l’avvocato che in citazione commetta un errore di taglia-incolla inserendo una premessa in diritto attinente ad altro caso che nulla abbia a che fare con il petitum e causa petendi, non rilevando in alcun modo la circostanza che la violazione sia avvenuta alla presenza della cliente che abbia letto e sottoscritto l’atto così redatto, né che alcun pregiudizio sia a quest’ultima derivato, atteso che la condotta colposa, deontologicamente rilevante, si perfeziona all’atto della realizzazione del “refuso” nel contesto di un atto giudiziario, il quale è atto proprio dell’avvocato estensore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 dicembre 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancata sottoscrizione della copia della decisone – Nullità – Esclusione
La mancata sottoscrizione della copia della decisione del Consiglio territoriale non rileva ai fini della relativa validità, avendo bensì rilievo la effettiva difformità della copia rispetto all’originale (che deve essere sottoscritto ex art. 44 R.d. n. 37/1934), che è onere dell’interessato eccepire, né alcuna sanzione comporta la mancanza di attestazione di conformità dell’atto depositato a quello consegnato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 dicembre 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Iniziative inutilmente vessatorie – Illecito deontologico
Pone in essere una condotta disciplinarmente rilevante l’avvocato che promuova azioni esecutive nonostante abbia ricevuto serie e ragionevoli proposte di transazione, o un’offerta di pagamento, o addirittura un pagamento mediante assegno circolare, atteso che la deontologia professionale ben può vietare comportamenti che, sotto altri profili penalistici o civilistici, non appaiono in contrasto con la legge. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 luglio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Corrispondenza tra contestazione e pronunzia disciplinare – Diritto di difesa dell’incolpato – Violazione – Limiti
Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.d.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del codice deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che, per consolidato orientamento, la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 luglio 2007).