In caso di mancata citazione dei testimoni alla prima seduta, il C.d.O. non decade dalla indagine testimoniale, e ciò per tre distinte ragioni: perché non è prescritta alcuna forma specifica di intimazione (ed il Consiglio ha nella specie adottato quella della lettera a mano con firma di ricezione); perché la mancata citazione, ma financo l’indicazione dei testi nel decreto di citazione, non è sanzionata con la nullità; perché è prevista espressamente dall’art. 49 comma 3, R.D. n. 37/34, la possibilità che il giudizio sia rinviato ad altra seduta per mancata tempestiva citazione dei testi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Principio immodificabilità – Applicabilità – Esclusione.
Il procedimento innanzi al Consiglio dell’Ordine ha natura amministrativa e non vi si applica il principio dell’immodificabilità della composizione del collegio, purché sia rispettato il quorum minimo deliberativo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prova – Valutazione – Dichiarazioni delle parti – Contraddittorietà – Esclusione responsabilità.
Qualora da una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio emerga che le dichiarazioni dell’esponente non assumono quella consistenza ed efficacia tali da poter fondare l’affermazione di responsabilità disciplinare, o quantomeno si rinvenga contraddittorietà atteso il riscontro, nelle dichiarazioni offerte dalle parti, di sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 giugno 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente – Decorrenza – Cessazione della condotta – Fattispecie – Indebito trattenimento di somme.
La prescrizione dell’azione disciplinare, nella ipotesi di condotta dell’incolpato perdurante nel tempo e quindi permanente, comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta. In caso di appropriazione di somme non riconosciute dalla cliente e rifiuto di restituzione delle stesse pur in presenza di contestazione, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dalla data di cessazione della condotta, che si protrae nel tempo in conseguenza di una intenzionale attività commissiva dell’agente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 giugno 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Necessità di verificarne il possesso da documentazione non ancora conseguita – Iscrizione con riserva – Delibera priva carattere definitività – Impugnabilità – Esclusione.
E’ inammissibile il ricorso proposto dal P.G. avverso la delibera con cui il C.d.O. abbia iscritto nel relativo Registro la praticante con riserva di verificare il possesso del requisito della condotta specchiatissima ed illibata dalle certificazioni chieste ma non conseguite all’epoca della decisione, trattandosi di delibera priva del carattere di definitività in quanto adottata come meramente anticipatoria di taluni effetti della iscrizione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 16 novembre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 32 c.d.f.Art. 32 cod. prev. – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impu…Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una della parti e successivamente assista la medesima parte nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, da lui stesso promosso, diretto ad impugnare la suddetta transazione per asserito vizio della volontà della cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 novembre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Incarico G.O.T. – Esercizio professione nella medesima circoscrizione – Illecito – Sussistenza.
Costituisce condotta disciplinarmente rilevante l’esercizio della professione di avvocato da parte del professionista che rivesta l’incarico di G.O.T. presso la sezione distaccata dello stesso Tribunale in cui svolga le funzioni di Giudice Onorario ed abbia, nella medesima circoscrizione, uno studio legale in associazione con altri avvocati. (Il CNF, nella specie, in considerazione della tipologia della violazione, nonché della circostanza che la ricorrente aveva spontaneamente ed immediatamente rassegnato le proprie dimissioni dalla Magistratura, ha ritenuto di sanzionare la condotta in forma più lieve, riducendo, per l’appunto, la sanzione disciplinare irrogata della censura in avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 aprile 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Deposizione del denunciante – Mancato riscontro ulteriori elementi oggettivi – Insufficienza – Mancanza di prova certa – Assoluzione.
La sola dichiarazione del denunziante, ancorché sentito a dibattimento come teste, qualora non corroborata da elementi oggettivi non può da sola essere posta a convincimento del giudicante, in quanto non sufficiente ad offrire prova certa dello svolgimento dei fatti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 11 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 176
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Iniziative inutilmente vessatorie – Illecito deontologico.
Costituisce illecito deontologico il comportamento del legale che, invece di esigere il pagamento di un debito rappresentato da assegno circolare, promuova azioni esecutive pur dinanzi alla disponibilità dell’istituto di credito ad effettuare il pagamento richiesto, così denotando chiaramente di volere perseguire non tanto il soddisfacimento del credito ma l’esercizio di azioni vessatorie. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Audizione dell’incolpato – Termine 10 gg. ex art. 45 R.D.L. n. 1578/33 – Interpretazione.
L’art. 45 del R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione. La prima condizione è relativa all’aspetto formale e vuole evitare che un soggetto possa essere giudicato a sua insaputa, mentre la seconda attiene all’aspetto sostanziale e tutela il diritto di difesa attiva dell’incolpato. Ai fini del realizzarsi della seconda condizione, pertanto, i 10 gg. devono intercorrere tra il momento della notifica dell’atto di citazione e il momento in cui all’incolpato sia data la facoltà di rappresentare le ragioni a sua difesa, tenendosi presente, altresì, che l’incolpato, in qualsiasi momento del giudizio, ha il diritto di chiedere di essere ascoltato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2008).