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  • L’Ordine remittente (Reggio Emilia) chiede se sia legittima l’attività di una società, iscritta alla locale Camera di Commercio, che svolga e pubblicizzi attività di consulenza legale stragiudiziale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Il quesito è inammissibile, dal momento che la consulenza legale non rappresenta – allo stato attuale della legislazione – un’attività riservata agli iscritti negli albi forensi, e dunque la questione esula dalla materia del diritto forense in senso stretto. Si segnala, ad ogni buon fine, che il Consiglio dell’Ordine è, in ogni caso, chiamato a vigilare affinché gli eventuali avvocati inseriti nella struttura di cui si riferisce non agiscano in violazione delle norme di legge e deontologiche; d’altra parte, sarà opportuno verificare che la società impegnata nell’attività di consulenza non induca il pubblico in errore, utilizzando i titoli di “avvocato” o “studio legale”, dal momento che ciò costituirebbe una forma di esercizio abusivo della professione forense, e dunque un fatto di rilevanza penale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 febbraio 2010, n. 10

  • Il quesito (del COA di Bergamo) verte sulla possibilità, per un avvocato, di far parte di uno studio professionale associato di dottori commercialisti.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Questa Commissione si è già espressa sul punto con il parere del 25 maggio 2000, n. 130, nel quale si afferma che non sussiste alcun ostacolo alla costituzione di uno studio associato comune a professionisti legali e commercialisti.
    Non si ritiene sussistano motivi per mutare il richiamato orientamento, attesa l’assenza di evidenti fattori di incompatibilità tra le due attività, anche sul piano della regolamentazione deontologica.
    Quanto precede non fa venir meno la necessità di esercitare in modo puntuale la potestà di vigilanza attribuita all’Ordine, in particolare affinché l’iscritto utilizzi in modo corretto e veritiero il proprio titolo professionale e la denominazione “studio legale” prevista dall’art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1815, senza cioè indurre in errore la clientela circa la reale composizione ed attività dello studio associato.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 febbraio 2010, n. 7

  • L’ordine di Bergamo chiede parere circa la possibilità, per un iscritto all’albo degli avvocati, di inserire il proprio recapito, nell’ambito di un elenco telefonico per categorie, non solo nella parte dedicata al comune ove lo studio legale si trova, ma anche nelle sezioni che si riferiscono a località limitrofe.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Come la Commissione ha già avuto modo di considerare, da ultimo con il parere 29 gennaio 2009, n. 3, in risposta ad un quesito del medesimo Ordine bergamasco, allo stato attuale della legislazione non è possibile valutare la liceità di un messaggio informativo, che un avvocato intenda diffondere, solo sulla base di un giudizio riferito al mezzo di comunicazione prescelto ovvero al carattere – predeterminato o meno – dei destinatarî del messaggio stesso. Viceversa occorre che l’Ordine circondariale, cui compete la vigilanza disciplinare sugli iscritti negli albi, consideri il contesto e l’intento della comunicazione, verificando da un lato che il fine sia realmente informativo e non meramente captatorio, dall’altro che modalità e contenuti siano conformi ai superiori interessi della dignità della professione e della tutela del cittadino-utente.
    Si ritiene che questi principî debbano trovare un’applicazione anche nell’ipotesi sottoposta con il quesito in esame: la pubblicazione del nominativo dell’avvocato, unita agli effettivi recapiti dello studio, anche sotto la rubrica di uno o più centri della provincia in elenco, non rappresenta una pratica in sé deprecabile, in quanto non pare direttamente idonea a tradire l’affidamento del pubblico o a compromettere la genuinità dell’informazione resa.
    Tuttavia l’Ordine mantiene il compito di sorvegliare affinché le modalità che l’avvocato sceglie per la comunicazione (ad esempio grafiche, linguistiche o di contesto) non siano nel loro complesso indecorose ovvero rappresentino una forma di concorrenza sleale nei riguardi dei colleghi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 24 febbraio 2010, n. 5

  • Avvocato – Tenuta degli albi – Revoca dell’autorizzazione all’esercizio del patrocinio – Impugnazione – Ricorso sottoscritto dal solo praticante avvocato – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità.

    Dalla difesa personale innanzi al C.N.F. è escluso il praticante, per essere il Consiglio Nazionale Forense un Giudice collegiale, mentre l’abilitazione provvisoria del praticante, una volta limitata alle Preture ed ai Giudici Conciliatori, è, con le ulteriori specificazioni rese necessarie dalla introduzione del Giudice Unico di primo grado, in ogni caso limitata alla composizione monocratica del giudice, in virtù dell’art. 7 co. 1 della legge n. 479/99. Va pertanto ritenuto inammissibile il ricorso sottoscritto da soggetto privo di jus postulandi innanzi al Consiglio Nazionale Forense. (Nella specie, il ricorso avverso i provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio del patrocinio era stato sottoscritto personalmente dal ricorrente praticante procuratore, con riserva della nomina di un difensore poi eseguita e revocata con atto pervenuto a mezzo posta). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 maggio 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. LANZARA), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 278

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Composizione collegio giudicante – Art. 38 R.D.L. n. 1578/33 – Difetto di imparzialità – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

    E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 104 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 ss. R.D.L. n. 1578/33 (dal che conseguirebbe l’illiceità del procedimento sanzionatorio), nella parte in cui è prevista assoluta identità di organo e di sua composizione per deliberare la promozione del procedimento disciplinare e per deliberare in ordine al merito del giudizio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, atteso che il Consiglio dell’Ordine locale in sede disciplinare svolge attività di natura amministrativa e non giurisdizionale, per cui non possono ad essa applicarsi né l’art. 111 Cost., relativo alla giurisdizione (ed in particolare al cd. giusto processo), né l’art. 104 Cost., in tema di magistratura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 28 novembre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 271

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento -Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti.

    L’impugnativa della delibera di apertura del procedimento disciplinare dinanzi al C.N.F. è necessariamente limitata e ristretta alla richiesta di verifica della sussistenza o meno dei necessari presupposti di mera legittimità della delibera stessa, avente natura non decisoria, con esclusione di ogni esame di merito. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso avverso il suddetto provvedimento che unitamente a censure di merito, eccepisca l’incompetenza per territorio e la prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 51 del R.D.L. n. 1578/33, trattandosi di valutazione necessariamente implicante un’analisi nel merito della vicenda. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 28 novembre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 271

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Potere di iniziativa disciplinare – Attribuzione e competenza – Consigli dell’Ordine – Autonomia.

    Nell’attuale assetto ordinamentale, i Consigli territoriali, che non sono entità gerarchicamente e funzionalmente sottordinate al C.N.F. e che si caratterizzano per la più ampia discrezionalità in ordine al se ed al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi dei quali sono enti esponenziali, sono i soggetti depositari del potere di iniziativa disciplinare (art. 14, co. 1, lett. a), R.D.L. 1578/1933) ed assegnatari della relativa competenza (art. 38, R.D.L. cit.), mentre al C.N.F. non spetta nemmeno la competenza (e men che mai l’iniziativa disciplinare) nei confronti dei membri dei Consigli territoriali che ne risultassero interessati, né alcun potere surrogatorio nei confronti di un Consiglio territoriale che ometta di esercitare l’azione disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 febbraio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 270

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti.

    Mediante l’impugnazione della decisione con la quale il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, essendo il potere del C.N.F. limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera, qualificato dal semplice riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento. Mentre pertanto non possono essere dedotti a pena di inammissibilità del ricorso motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, possono invece essere proposte censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera (e tra questi, esemplificativamente, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.), la cui riscontrata insussistenza, se conduce al ripudio della delibera, non ne impedisce la reiterazione (e quindi l’esercizio dell’attribuzione) nel rispetto dei presupposti di legge. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 febbraio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 270

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale.

    Va rigettato il ricorso proposto avverso la decisione del C.d.O. che, con motivazione convincente ed esente da vizi logici, abbia ritenuto di essere vincolato all’accertamento dei fatti contestati all’incolpato contenuto nella sentenza penale passata in giudicato, conformemente all’attuale formulazione dell’art. 653 c.p.p. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 21 ottobre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 269

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione d’ufficio – Incompatibilità sopravvenuta – Applicabilità.

    In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 393/03 sollevate in riferimento alla asserita mancata previsione di una disciplina transitoria, e, per altro verso, per la prospettiva di travolgere situazioni giuridiche soggettive ormai consolidatesi. Il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere invero ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09).
    La legge n. 393/03 non si pone in contrasto con gli artt. 10 e 81 del Trattato CE, i quali vietano agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore provvedimenti idonei ad eliminare l’effetto utile della libera concorrenza, atteso che la libera concorrenza va tutelata a parità di condizioni fra i soggetti interessati, e dunque tra gli avvocati che esercitano la professione pleno jure, mentre non può trovare applicazione laddove sussistano elementi distortivi della concorrenza stessa quale la possibilità, esistente nel nostro ordinamento nazionale fra il 1996 ed il 2006, di esercitare la libera professione di avvocato godendo nel contempo della copertura retributiva assicurata dal pubblico impiego, sia pure part time. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 5 febbraio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 268