La responsabilità disciplinare deve essere fondata sulla raggiunta prova del fatto addebitato, fermo restando che l’onere della prova è posto a carico del C.O.A. procedente – non essendo a carico dell’incolpato di dare alcuna prova contraria – e che la versione dei fatti fornita dal denunciante può assumere valore di prova quando la stessa trovi […]