Autore: admin

  • Incompatibilità professionali: le cariche politiche o amministrative elettive non sono equiparabili ai rapporti di lavoro dipendente

    Deve escludersi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 RDL 1578/33 nella parte in cui stabilisce, in asserita violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), l’incompatibilità professionale con riferimento ai rapporti di impiego e non anche a quelli che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell’avvocato di mansioni politiche e rappresentative, giacché la ragione(volezza) della differenziazione sta nell’esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall’altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell’obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell’attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva, sicché le situazioni oggetto di comparazione non sono, in definitiva, affatto uguali.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 183

    NOTA:
    In arg., cfr. ora l’art. 18, lett. d, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui “La professione di avvocato è incompatibile […] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

  • Legittima la cancellazione dall’albo del dipendente pubblico part time

    In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 393/03 sollevate in riferimento alla asserita mancata previsione di una disciplina transitoria, e, per altro verso, per la prospettiva di travolgere situazioni giuridiche soggettive ormai consolidatesi. Il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere invero ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). (Nel caso di specie, un dipendente del Ministero della Giustizia, Cancelliere in servizio presso un Tribunale in regime di lavoro part-time al 50%, comunicava l’intervenuta opzione per il mantenimento dell’impiego pubblico. Seguiva la sua convocazione davanti al Consiglio dell’Ordine e la deliberazione di cancellazione, che veniva quindi impugnata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 183

    NOTA:
    In arg. cfr., tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 268
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51
    – Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 35-C/2006
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 11 luglio 2005, n. 94

  • La responsabilità disciplinare del falsus procurator

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in difetto dei relativi poteri ovvero di procura scritta, rimetta la querela per conto di un proprio preteso cliente, e ciò quand’anche tale attività professionale sia compiuta nel sostanziale interesse di quest’ultimo, il cui eventuale vantaggio non esclude infatti la responsabilità disciplinare del professionista, potendo tutt’al più attenuare la relativa sanzione (Nel caso di specie, la procura speciale non veniva esibita ai Carabinieri al momento della remissione della querela, né prodotta nel corso del successivo giudizio disciplinare di primo e secondo grado instaurato a carico del professionista su esposto del “cliente”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 184

  • Il vizio di motivazione delle sentenze del CNF

    L’inosservanza, da parte del Consiglio Nazionale Forense, dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili.(Nell’enunciare il principio di diritto di cui alla massima, la S.C. ha comunque rilevato che, nella specie, appariva congrua e logica la motivazione con la quale il Consiglio Nazionale Forense aveva rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Consiglio professionale relativo alla sospensione cautelare di un avvocato sottoposto a misura di custodia cautelare in relazione all’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, in considerazione della particolare gravità dei fatti contestati al professionista, e della risonanza sociale degli stessi, con conseguente allarme sociale e compromissione del decoro e della dignità della classe forense, senza che la legittimità del provvedimento potesse essere valutata “ex post”, in relazione al successivo proscioglimento del legale dall’ADDEBITO.).

    Cassazione Civile, sentenza del 17 gennaio 2002, n. 487, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Varrone M- P.M. Maccarone V (parz. Diff.)

  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vale anche nei giudizi disciplinari

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, sicché non è consentito al Consiglio stesso prendere in esame questioni che non siano state ad esso proposte ed annullare il provvedimento in base a vizi che il ricorrente non abbia denunciato.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 aprile 2003, n. 5715, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Luccioli Mg- P.M. Iannelli D (diff.)

  • Il COA è litisconsorte necessario nel giudizio davanti al CNF (e può impugnare in Cassazione)

    Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, il Consiglio dell’ordine degli avvocati è parte necessaria, in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso, a tutela dei fini istituzionali affidati alle sue cure; ne consegue che il Consiglio dell’ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 aprile 2003, n. 5715, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Luccioli Mg- P.M. Iannelli D (diff.)

  • Il praticante avvocato non può difendersi in proprio davanti al CNF (né in Cassazione)

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; né ciò determina alcun “vulnus” agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l’esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 marzo 2003, n. 3598, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Criscuolo A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Il COA può impugnare in Cassazione la sentenza del CNF che annulli la sospensione cautelare

    E’ ricorribile dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, da parte del locale Consiglio dell’Ordine, la decisione del Consiglio nazionale forense dichiarativa della nullità della sospensione cautelare di diritto dall’esercizio della professione disposta, a tempo indeterminato, dal medesimo Consiglio dell’Ordine, trattandosi di provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed incidente, in via diretta ed immediata, sullo “ius postulandi” dell’avvocato.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Il COA può impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale va riconosciuta la veste di giudice speciale, il Consiglio dell’Ordine, organo amministrativo nella materia disciplinare, è parte necessaria, in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso ed impugnato in via giurisdizionale dal destinatario; ne consegue che il Consiglio dell’Ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Procedimento dinanzi al COA: i vizi di convocazione della seduta sono sanati dalla partecipazione dei componenti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati dinanzi al Consiglio locale dell’ordine, la presenza alla seduta di tutti i componenti del collegio rende irrilevanti eventuali vizi di convocazione della seduta medesima, compresi quelli inerenti all’ordine del giorno, in quanto la convocazione è atto a struttura procedimentale diretto a consentire la partecipazione di tutti i membri dell’organo collegiale ad una determinata riunione, di tal che, quando tale risultato sia raggiunto con la partecipazione effettiva di tutti, ogni questione relativa alla convocazione rimane superata, restando del pari preclusa la configurabilità di un’ipotesi di nullità con riferimento all’ordine del giorno in mancanza di deduzioni o eccezioni al riguardo da parte dei partecipanti.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)