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  • L’impossibilità dell’incolpato a comparire personalmente avanti al COA

    Nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nonostante il carattere amministrativo della fase davanti al consiglio dell’ordine, la lacuna dell’art. 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 che, nel prevedere la citazione dell’incolpato a comparire davanti a tale organo, non contiene la disciplina degli eventuali impedimenti, è colmabile analogicamente mediante la disciplina del codice di procedura penale relativa alla comparizione dell’imputato al dibattimento penale, del quale è previsto il rinvio in caso di assenza dell’imputato dovuta ad “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 486, primo comma, cod. proc. pen.). Le valutazioni circa la sussistenza di un siffatto impedimento, compiute dal consiglio nazionale forense in sede di impugnazione della decisione del consiglio dell’ordine, rappresentano un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione ove correttamente motivate. (Nella specie, con la decisione confermata dalla S.C., era stato ritenuto inidoneo a provare l’assoluta impossibilità a comparire un certificato medico contenente una diagnosi generica di sindrome influenzale, tale da rendere soggettiva la correlata attestazione circa la necessità di tre giorni di riposo).

    Cassazione Civile, sentenza del 21 dicembre 1999, n. 919, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 149

  • La mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del COA

    Il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di Cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Tale principio trova applicazione anche nel caso di mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati nel corso di un procedimento disciplinare, poiché l’art. 49 del R.D. n. 37 del 1934, sebbene non imponga, a differenza dell’art. 244 cod. proc. civ., l’indicazione specifica dei fatti da provare formulati in articoli separati, prescrive pur sempre che debbono essere sommariamente esposte le circostanze sulle quali l’incolpato ed il P.M. intendono che i testimoni siano esaminati.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 febbraio 1998, n. 1988, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Evangelista SM- P.M. Leo A (Conf.)

  • Espressioni sconvenienti e offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui

    La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310

  • Le norme processuali applicabili al rito disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari contro avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale, in mancanza delle quali si deve far ricorso alle norme del codice di procedura civile, mentre del codice di procedura penale sono applicabili solo quelle cui la legge professionale fa espresso rinvio, ovvero quelle relative ad istituti (amnistia, indulto) che trovano la loro regolamentazione soltanto nel codice anzidetto. Consegue che la verifica della legittimità dell’azione amministrativa dell’ordine professionale relativamente al diritto di difesa va condotta con precipuo riguardo alla speciale procedura delineata dal R.D.L. n. 1578 del 1933 e dal R.D. n. 37 del 1934 In particolare, in tema di termine dilatorio da accordare all’incolpato per le sue esigenza di difesa, il combinato disposto degli artt. 47, terzo comma del R.D. n. 37 del 1934 e 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 impone che fra la data della citazione e quella della comparizione dell’interessato dinanzi al Consiglio dell’ordine per rendere le sue discolpe intercorra un termine non inferiore a dieci giorni (nel caso di specie si è esclusa la violazione del diritto di difesa per essere stata effettuata la notificazione della citazione in data 21 luglio 1994 e disposta la comparizione per il 17 ottobre).

    Cassazione Civile, sentenza del 24 febbraio 1998, n. 1988, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Evangelista SM- P.M. Leo A (Conf.)

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    L’eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non comporta nullità della decisione del COA, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell’art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2

  • L’audizione dell’incolpato prima dell’eventuale apertura del procedimento è facoltativa

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, nella fase delle indagini conoscitive che l’ordine professionale può svolgere prima di provvedere all’apertura del procedimento, l’audizione dell’interessato non costituisce atto istruttorio dovuto.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 febbraio 1998, n. 1988, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Evangelista SM- P.M. Leo A (Conf.)

  • L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare avanti al COA

    Le attività preliminari svolte dal COA a seguito della segnalazione di fatti da valutarsi al fine di stabilirne l’eventuale rilevanza disciplinare non costituiscono atti del procedimento disciplinare in quanto anteriori all’inizio dello stesso, e rispetto ad essi non sussiste quindi l’obbligo di darne comunicazione all’incolpando ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che si riferisce infatti alla successiva delibera di apertura del procedimento e formulazione del capo di incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 5 ottobre 2007, n. 20843.

  • Le decisioni del COA e le sentenze del CNF sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario

    L’art. 44 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, a norma del quale le deliberazioni del Consiglio nazionale forense e quelle dei Consigli dell’Ordine locali sono sottoscritte dal presidente e dal segretario, non è stato abrogato dall’art. 6 della legge 6 agosto 1977 n. 532, il quale, nel sostituire l’ultimo comma dell’art. 132 cod. proc. civ., ha stabilito, tra l’altro, che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 marzo 1995, n. 3056, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Marotta R- P.M. Amirante F (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il libero convincimento del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato

    La valutazione sulla rilevanza delle prove testimoniali dedotte dall’incolpato costituisce apprezzamento autonomo e discrezionale dell’organismo forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154