Autore: admin

  • Contenuto e forma della contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell’incolpato che lamentava non essere stato messo a sua disposizione l’esposto presentato da un suo cliente dal quale sosteneva avesse preso avvio il procedimento disciplinare e del quale, tuttavia, non aveva dimostrato l’esistenza). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il CNF può integrare in sede d’appello la motivazione della decisione del COA

    Il Consiglio Nazionale Forense, in quanto giudice di appello sulle decisioni disciplinari adottate dai consigli territoriali, ha il potere di riesame complessivo degli atti di causa e, nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti, di integrare la motivazione della decisione impugnata qualora risulti insufficiente e incompleta, ed anche di aggiungere nuovi motivi per giustificare la pronuncia sia di accoglimento che di rigetto del ricorso. Conseguentemente, la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167

    NOTA:
    In senso conforme, tra el altre, CNF 30.01.2012 n. 2 e n. 4; 13.12.2010 n. 215.

  • Procedimento disciplinare: il mutamento della composizione del coa non provoca nullità della decisione

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell’ordine degli avvocati (COA) all’atto dell’adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l’incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Avvocati dipendenti pubblici: le caratteristiche dell’ufficio legale dell’ente

    L’ufficio legale dell’ente pubblico cui fa riferimento l’eccezione al regime delle incompatibilità disciplinato dall’art. 3 L.P.F. deve costituire un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti devono esercitare le funzioni di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico. Il contemporaneo svolgimento di un attività legale e di una attività amministrativa non consente pertanto di ritenere integrato l’essenziale requisito dell’esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l’autonomina della funzione, ne garantisce l’indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 166

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz.Forense 15.12.2011 n. 213 nonché Cons.Naz.Forense 01.06.2011 n. 84.

  • Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazione

    Posto che le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno rigettato il ricorso proposto da un avvocato colpito dalla sanzione dell’avvertimento, sul presupposto della legittimità del procedimento disciplinare espletato, fondato su un’incolpazione riconducibile all’uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei riguardi di un collega, prevista dall’art. 20 c.d.f., sulla scorta della quale non era rimasto impedito in capo al giudice disciplinare di ravvisare la più generale ipotesi contemplata dall’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, poiché la condotta contestata integrava indiscutibilmente gli estremi di un contegno contrario a correttezza e lealtà verso il collega). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/12/2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 luglio 2009, n. 15852- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Macioce Luigi- P.M. Martone Antonio

  • Il termine per la notifica delle decisioni del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni previsto dalla Legge (artt. 3, 37, 50 r.d.l. 1578/33) per il deposito e la notifica della decisione del C.d.O. non ha natura perentoria, sicché la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 166

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons.Naz.Forense 20.02.2012 n. 15; Cons.Naz.Forense 08.10.1996 n. 122; Cons.Naz.Forense 24.05.1996 n. 79.

  • Il Giudice disciplinare può chiedere d’ufficio informazioni e documenti alla P.A.

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; pertanto, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, va applicato l’art. 213 cod. proc. civ., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d’ufficio dal giudice alla P.A., in essa compresa l’amministrazione della giustizia. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 11/11/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 maggio 2010, n. 10692- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. SALME’ Giuseppe- P.M. GOLIA Aurelio

  • Le norme di rito applicabili ai procedimenti disciplinari

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; ne consegue che, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna indicazione di segno diverso, la partecipazione del P.M. al procedimento disciplinare è retta dai principi che regolano l’intervento di tale organo nel giudizio civile, in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal fatto che il P.M. sia stato messo in condizione di partecipare al processo, anche se in concreto abbia scelto di rimanere assente. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 ottobre 2010, n. 20773- Pres. VITTORIA Paolo- Est. RORDORF Renato- P.M. IANNELLI Domenico

  • L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa

    In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → e art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele