Autore: admin

  • La richiesta di pagamento del compenso mediante assegni intestati a terzi

    E’ contrario a dignità e decoro della professione forense che si induca, o anche solo si accetti, che i propri compensi vengano corrisposti -mediante intestazione dei relativi assegni- ad una persona terza, foss’anche la stessa propria convivente, con ciò mostrando di voler eludere gli obblighi di fatturazione e accreditando l’immagine di un avvocato intenzionato a praticare evasione fiscale (Nel caso di specie, il professionista aveva chiesto ed ottenuto che l’assegno di 100mila euro, pari a circa il 50% del complessivo compenso, fosse intestato alla propria convivente more uxorio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

  • Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione

    Il principio secondo cui la soccombenza che fa sorgere l’interesse ad impugnare deve essere valutata non solo alla stregua del dispositivo della Cassazione Civile, sentenza del ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, è analogicamente estensibile ai provvedimenti amministrativi assunti in materia disciplinare dagli ordini professionali locali e ricorribili in sede giurisdizionale dinanzi al Consiglio nazionale forense. Tale principio, però, incontra anche in questi casi il limite costituito dal fatto che le menzionate enunciazioni siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici della decisione (nella specie, le sezioni unite della S.C. hanno confermato la sentenza del Cons. Naz. Forense che aveva dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il ricorso proposto da un avvocato, il quale, pur essendo stato prosciolto, censurava alcuni passi della motivazione della decisione di un Consiglio dell’Ordine locale).

    Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 2001, n. 206, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Iannelli D (conf.)

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.

  • Il contegno di dignità e decoro nell’attendere il pagamento da parte del cliente

    Non appare decoroso e dignitoso il comportamento del professionista che, dopo aver accompagnato il cliente a ritirare l’assegno di sua pertinenza direttamente dalla controparte, lo scorti presso una banca per garantirsi l’immediato versamento del compenso pattuito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

  • Il rifiuto ingiustificato di prestare la propria attività difensiva in favore della persona ammessa al patrocinio gratuito

    Incorre in responsabilità disciplinare l’avvocato il quale, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l’incarico di difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo motivi pretestuosi, si rifiuti di difenderla, in quanto, tale comportamento, in considerazione del fatto che l’incarico affidato al professionista è obbligatorio ed ufficioso, non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall’art. 11 c.d.f.Art. 11 cod. prev. – Dovere di difesa.L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quan…Leggi il testo completo →. né l’indicazione di “motivi di coscienza personale” da parte dell’avvocato designato, senza alcuna ulteriore esplicazione, è idonea ad integrare quei “motivi gravi e giustificati” che rendono legittimo il rifiuto del professionista.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5075, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • I limiti deontologici del c.d. palmario

    In caso di esito favorevole della lite, è lecita la pattuizione scritta di un compenso ulteriore, purché sia contenuto nei limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito (Nel caso di specie, a fronte di un indennizzo di un milione di euro procurato al proprio assistito, l’avvocato aveva percepito da quest’ultimo un compenso di euro duecentomila oltre ai 50mila euro già corrispostigli dall’assicurazione controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585.

  • La richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi

    L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità (Nel caso di specie, a fronte di un indennizzo di un milione di euro procurato al proprio assistito, l’avvocato aveva preteso da quest’ultimo un compenso di duecentomila euro, oltre ai 50mila euro già liquidatogli dall’assicurazione controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

  • I limiti all’impugnazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    La “violazione di legge”, per la quale sono impugnabili davanti alle sezioni unite della corte di cassazione le decisioni rese in materia disciplinare dal consiglio nazionale forense, comprende i vizi di motivazione, ma nei limiti in cui i medesimi siano riconducibili alla previsione dell’art. 360 n. 5 Cod. proc. civ. e, cioè, si traducano in omissioni, lacune o contraddizioni, incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 6015, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. SAJA F (CONF)

  • Impugnazione delle sentenze del CNF: al ricorso per Cassazione si applicano in via sussidiaria le norme del cpc

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, contemplate dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, resta assoggettato, in difetto di specifiche diverse disposizioni, alle regole generali poste dal codice di rito, ivi compreso l’onere dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d’inammissibilità dall’art. 366 primo comma cod. proc. CIV.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1983, n. 1105, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. VELA A- P.M. MICCIO R (CONF)

  • La pattuizione di un compenso professionale progressivo costituisce patto di quota lite

    La pattuizione secondo cui il compenso professionale debba calcolarsi in misura progressivamente ascendente in relazione all’importo ottenuto dal cliente costituisce patto di quota lite, sanzionato dall’art. 45 c.d.f.Art. 45 cod. prev. – Accordi sulla definizione del compenso.È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionat…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, l’accordo prevedeva la corresponsione, in favore del professionista, in aggiunta agli onorari ricevuti direttamente dall’assicurazione controparte, la somma di € 100.000,00 qualora l’ammontare del risarcimento fosse stato di € 800.000,00; di € 150.000,00 se fosse stato di € 900-950.000,00; di € 200.000,00 se fosse stato di € 1.000.000,00 fino ad arrivare ad € 300.000,00 nell’ipotesi di liquidazione di € 1.500.000,00. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la delibera del COA di sospensione dall’albo per otto mesi).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

  • Impugnazione delle sentenze del CNF ed esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato dall’art. 366 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per cassazione, a pena d’inammissibilità, trova applicazione anche con riguardo al ricorso proposto avverso pronuncia del consiglio nazionale forense, tenuto conto del suo assoggettamento alle ordinarie regole del codice di rito, in difetto di diversa previsione, nonché del disposto dell’art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (recante norme di attuazione dell’ordinamento professionale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), che contiene una prescrizione sostanzialmente identica a quella del citato art. 366.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 marzo 1987, n. 2645, sez. U- Pres. MARZIANO C- Rel. FIDUCCIA G- P.M. PAOLUCCI P (CONF)