Autore: admin

  • Procedimento disciplinare ed assistenza tecnica

    Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense non è necessaria la presenza del difensore dell’incolpato alla seduta fissata per la discussione, atteso che l’art. 63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 si limita a prevedere che il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, e che non sono applicabili alla fattispecie le norme del codice di procedura penale in base alle quali l’imputato deve essere, a pena di nullità, assistito in giudizio da un difensore.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Il rinvio dell’udienza per assenza dell’incolpato ha natura discrezionale

    Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense, qualora l’incolpato, che abbia ricevuto tempestivo avviso della seduta fissata per la discussione del ricorso, chieda un rinvio adducendo il proprio impedimento a comparire, la valutazione di tale richiesta è rimessa all’apprezzamento dello stesso Consiglio, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • La mancata notifica della delibera del COA

    La mancata notificazione della deliberazione del COA nei termini previsti dalla Legge (nella specie, entro i 15 giorni prescritti dall’art. 31, comma 5, del RDL 27 novembre 1933, 1578), non ha rilievo in ordine alla validità della delibera stessa, non trattandosi di termine perentorio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158

    NOTA:
    Sulla natura ordinatoria dei termini per la notifica della decisione del COA ex art. 50 RDL n. 1578/1933, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. LANZARA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 124; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 158.

  • Ricorso in Cassazione: il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato dall’art. 366 comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per Cassazione a pena di inammissibilità, trova applicazione anche con riguardo al ricorso proposto avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto che tale ricorso è assoggettato alle comuni regole del codice di procedura civile che non siano espressamente derogate e che la prescrizione normativa è volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti di possesso, pur non richiedendosi che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto, sempreché gli elementi essenziali del fatto emergano con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 marzo 1997, n. 2434, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Bibolini GC- P.M. Leo A (Conf.)

  • Avvocati dipendenti di enti pubblici: la stabilità del rapporto è requisito dell’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

    Il carattere della stabilità del rapporto di lavoro subordinato del professionista con l’ente pubblico non sussiste ogniqualvolta la destinazione all’ufficio legale dell’Ente sia liberamente revocabile dall’Autorità amministrativa che l’ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., che la cessazione di tale destinazione sia consentita sulla base di circostanze e/o criteri prestabiliti nonché peculiari per il tipo di mansioni svolte.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 settembre 2008, n. 81.

  • Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 in relazione all’art. 34 R.D. n. 37 del 1934, entro un mese dalla loro comunicazione; tale termine opera per tutti i soggetti legittimati dal ricorso, e pertanto è riferibile anche all’impugnazione proposta dal consiglio dell’ordine locale, il cui ricorso va dichiarato inammissibile in caso di mancata osservanza del suddetto termine.

    Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 11, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • Avvocati dipendenti di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

    L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133, nonché Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367.

  • I contraddittori necessari nel giudizio disciplinare in Cassazione

    Nel giudizio di impugnazione, dinanzi alla Corte di Cassazione, delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, unici necessari contraddittori – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa e il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, mentre non può considerarsi tale il Consiglio Nazionale Forense per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata; ne consegue che, ove il ricorso sia stato notificato solo al consiglio Nazionale Forense, ne va dichiarata l’inammissibilità e, non essendovi notifica neppure ad uno dei legittimi contraddittori, non può procedersi ad integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 12, sez. U- Pres. Sgroi R- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • Iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati: la nozione allargata di pubblica amministrazione

    Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati, deve farsi riferimento alla nozione allargata di pubblica amministrazione elaborata dalla più recente giurisprudenza delle SSUU della Corte di Cassazione, che vede configurabile una (qualifica) natura d’”istituzione pubblica“ anche per enti privati, in relazione allo svolgimento di attività aventi rilievo pubblicistico con riferimento alla totale o prevalente partecipazione pubblica del capitale sociale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158

  • La denuncia in Cassazione dell’irregolare costituzione del Collegio disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell’ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti nelle forme previste; l’illegale costituzione del collegio disciplinare costituisce un vizio che può essere fatto valere per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, vertendosi in ipotesi di “error in procedendo”, possono procedere ad un esame diretto degli atti processuali.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1999, n. 864, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Giannantonio Er- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

    NOTA:
    Contra, la successiva Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 08431, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vitrone U- P.M. Maccarone V (Diff.), secondo cui:
    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, nè, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.