Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: l’iniziativa officiosa del Consiglio dell’ordine

    Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha il potere – dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense; l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinarmente rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (nella specie, denuncia del figlio del cliente dell’incolpato).

    Cassazione Civile, sentenza del 15 luglio 1999, n. 406, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Paolini G- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

    L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo →, deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista dichiarava di occuparsi di una “materia delicatissima e complessa che esige grande esperienza e competenza, particolare intuito, lucidità e serenità di giudizio, capacità di strategie, abilità tattiche”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: il termine minimo per comparire e quello per prendere visione degli atti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 45 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 prevede la concessione all’incolpato – chiamato a rispondere all’udienza di discussione davanti al Consiglio dell’Ordine professionale – di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all’indicata udienza “per essere sentito sulle sue discolpe”, mentre, non essendo prevista una durata minima, è lasciata alla discrezionalità dell’Organo disciplinare la determinazione del termine entro il quale l’incolpato medesimo e il suo difensore possono prendere visione dei documenti acquisiti, tale termine dipendendo dalla natura degli atti da esaminare e dal complessivo svolgimento dell’ “iter” procedimentale.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 aprile 2004, n. 6406, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Mensitieri A- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Il professionista risponde, sotto il profilo deontologico, anche di fatti commessi al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale atteso che il dovere dell’iscritto all’albo forense di comportarsi in modo corretto, probo e leale si estende non solo ad ogni avvenimento della sua vita professionale, ma anche alla sua vita privata, per quegli aspetti che investano in qualche modo la dignità della professione (Nel caso di specie, il professionista, dopo aver consegnato ad un collega le chiavi di un proprio immobile con l’impegno di locarglielo per un certo canone, gli intimava di sgomberare l’immobile stesso -nel frattempo già ammobiliato dal futuro conduttore- salvo sottoscrivere, nel termine di tre giorni, un contratto di locazione per una somma di molto superiore a quella verbalmente già concordata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Florio), sentenza del 19 novembre 2012, n. 156

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8.

  • Procedimento disciplinare avanti al COA e principio costituzionale del giusto processo

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e degli artt. 47, 50 e 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, nella parte in cui non prevedono la distinzione tra organo che delibera sull’incolpazione disciplinare e organo che stabilisce l’apertura del medesimo procedimento, e ciò stante la non pertinenza del parametro, attesa la riferibilità della norma costituzionale evocata alla sola attività giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 aprile 2004, n. 6406, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Mensitieri A- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il provvedimento in autotutela del COA fa venir meno l’interesse all’impugnazione

    Il provvedimento in autotutela ottenuto nelle more del procedimento d’appello determina la sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente all’impugnazione, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere (Nel caso di specie, il professionista aveva impugnato al CNF il rifiuto del COA locale di effettuare l’iscrizione del professionista stesso nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti ex D. Lgs 96/2001, poi effettuata nelle more del procedimento d’appello).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Florio), sentenza del 13 novembre 2012, n. 155

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 72, riferita all’annullamento in autotutela di un provvedimento disciplinare impugnato.

  • I criteri interpretativi delle norme deontologiche

    Le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli ordini (o dai collegi) professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non hanno nè la natura nè le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all’art. 12 delle preleggi, ma sono espressione di poteri di autorganizzazione degli ordini (o dei collegi), sì da ripetere la loro autorità, oltre che da consuetudini professionali, anche da norme che i suddetti ordini (o collegi) emanano per fissare gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria funzione disciplinare. Ne discende che le suddette disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicchè con il ricorso per cassazione è denunciabile, “ex art. 360, numero 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni, con la specifica indicazione di quelli tra essi in concreto disattesi, nonchè, “ex” art. 360, numero 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione, peraltro non riscontrabile allorquando si intenda far prevalere sulla logica e coerente interpretazione seguita nel giudizio di merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dalla parte ricorrente.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 luglio 2003, n. 10842, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vidiri G- P.M. Martone A (Diff.)

  • La cosiddetta tassa parere

    La c.d. tassa parere ben può inquadrarsi, in ragione delle finalità ad essa sottese, nella ampia e variegata figura dei contributi, il versamento dei quali è imposto all’avvocato, accanto all’adempimento delle obbligazioni previdenziali e fiscali, dall’art. 15 c.d.f.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →, con conseguenze sul piano anche disciplinare in caso di relativa omissione.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 luglio 2003, n. 10842, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vidiri G- P.M. Martone A (Diff.)

  • I requisiti minimi della contestazione dell’addebito

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che necessario, ma al contempo sufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento o limitazione le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 luglio 2003, n. 10842, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vidiri G- P.M. Martone A (Diff.)