Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: il conflitto di competenza territoriale è rilevabile da parte dei soli COA

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, per contrasto con l’art. 3 Cost., nei confronti dell’art. 49 del R.D.L. 27 novembre 1333 n. 1578 che, nei giudizi disciplinari, limita ai soli consigli dell’ordine con esclusione, cioè, degli incolpati la facoltà di sollevare in via preventiva, dinanzi al consiglio nazionale forense, il conflitto di competenza territoriale.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1976, n. 3897, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. GRANATA R

  • La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’archiviazione del procedimento non è impugnabile innanzi al CNF

    Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al CNF in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal COA la volontà di non iniziare l’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • L’omessa notifica del ricorso per Cassazione ad uno dei contraddittori necessari

    Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, è inammissibile ove non sia notificato, entro l’unico termine perentorio all’uopo fissato (artt. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), al consiglio dello ordine professionale che ha emesso il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale, senza che possa farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, prevista dall’art. 331 cod. proc. civ., nel caso di tempestiva notificazione al pubblico ministero ed al suddetto consiglio nazionale, atteso che quel consiglio locale ha la qualità di contraddittore essenziale e diretto nel relativo giudizio.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 1983, n. 7452, sez. U- Pres. MOSCONE C- Rel. ZAPPULLI A- P.M. FABI B (CONF)

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 00012; Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1987, n. 00116; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1986, n. 05825; Cassazione Civile, sentenza del 09 aprile 1986, n. 02464; Cassazione Civile, ordinanza del 05 dicembre 1985, n. 00678; Cassazione Civile, sentenza del 10 giugno 1981, n. 03769; Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 06014; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1979, n. 05033; Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 04190; Cassazione Civile, sentenza del 20 aprile 1978, n. 01888; Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1977, n. 03014; Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1975, n. 03156. Contra (in quanto ammettono la possibilità di una successiva integrazione del contraddittorio nel caso di ricorso non notificato ai litisconsorti entro l’unico termine di Legge), Cassazione Civile, ordinanza del 01 febbraio 1991, n. 00110; Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261.

  • Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente

    Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197

  • I limiti all’impugnazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all’art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5075, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF

    A norma dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, il ricorso al consiglio nazionale forense è proponibile unicamente contro le statuizioni dei consigli dell’ordine locali che definiscono il procedimento disciplinare. Il suddetto ricorso non può essere, pertanto, proposto contro la deliberazione con la quale il consiglio dell’ordine stabilisce di iniziare il suddetto procedimento.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1976, n. 3897, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. GRANATA R

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 29 novembre 2012, n. 164; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 143; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • La richiesta di un compenso sproporzionato rispetto a quello riconosciuto alla controparte

    L’avvocato che richieda alla propria assistita una compenso assai maggiore (nella specie, di sei volte) rispetto a quello che il medesimo riconosca congruo per la medesima attività professionale svolta dal legale di controparte implica un comportamento scorretto (art. 6 c.d.), infedele e contrario agli interessi del proprio assistito (art. 7 c.d.) ed altrettanto negligente (art. 8 c.d.).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197

  • Nel giudizio di impugnazione in CNF il COA è litisconsorte necessario

    Il consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori è parte necessaria nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati in materia disciplinare o di iscrizione e cancellazione dagli albi. Pertanto, è affetta da nullità la decisione resa dal consiglio nazionale, qualora il predetto consiglio dell’ordine non sia stato messo in grado d’intervenire all’udienza fissata per la discussione del ricorso per l’omesso invio del relativo avviso.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1978, n. 3377, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. FANELLI O- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il dovere di adempimento previdenziale e fiscale

    L’illiceità deontologica derivante dalla violazione dell’obbligo di assolvere gli adempimenti fiscali e previdenziali (che comprende non solo quello di fatturare integralmente i compensi ricevuti ma anche quello di versare le relative imposte dovute) non è scriminata da asserite difficoltà economiche del contribuente professionista (Nel caso di specie, trattavasi di un compenso di euro 250mila. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

  • Le decisioni dei COA non sono direttamente impugnabili in Cassazione

    In materia di sanzioni disciplinari contro avvocati e procuratori, mentre ha carattere giurisdizionale il procedimento di impugnazione davanti al consiglio nazionale forense, ha natura amministrativa quello dinanzi ai consigli territoriali dell’ordine, in quanto questi ultimi, rappresentando i gruppi professionali offesi dal comportamento di un loro membro, non sono estranei ai soggetti della controversia. Ne consegue che le delibere dei predetti consigli locali non sono impugnabili con ricorso per cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 gennaio 1977, n. 169, sez. 1- Pres. MIRABELLI G- Rel. SANTOSUOSSO F