La responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o della colpa: una condotta cosciente e volontaria è infatti sufficiente a configurare la violazione, a prescindere dalla eventuale finalità della azione volitiva della condotta.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17; CNF, n. 104 e 163/2009.