Autore: admin

  • Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione

    La responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o della colpa: una condotta cosciente e volontaria è infatti sufficiente a configurare la violazione, a prescindere dalla eventuale finalità della azione volitiva della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17; CNF, n. 104 e 163/2009.

  • La composizione elettiva del CNF da parte del COA (che è anche parte del giudizio disciplinare) non contrasta con la Costituzione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 104, 108 e 111 Cost. – per asserito contrasto con i principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia dell’organo giudicante – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come sostituito dall’art. 21 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prospettata nel senso che la norma anzidetta, nel prevedere che i membri del Consiglio Nazionale Forense (CNF) sono nominati dai Consigli dell’Ordine degli avvocati (COA) di ciascun distretto di corte d’appello, consente che parte del procedimento di impugnazione della decisione del CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sia, per l’appunto, il soggetto (COA) che, su base distrettuale, ha concorso alla costituzione dell’organo che ha emesso la decisione impugnata. Infatti, l’origine elettiva del CNF non determina alcun rapporto di dipendenza con le parti in causa, giacché la composizione collegiale dell’organo giudicante esclude qualsiasi attentato all’imparzialità nei confronti dell’elettore, garantendone l’indipendenza e l’autonomia. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 31/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 agosto 2011, n. 17064- Pres. VITTORIA Paolo- Est. SAN GIORGIO Maria Rosaria- P.M. IANNELLI Domenico

  • L’avvocato che sia anche magistrato onorario deve astenersi dal decidere le cause dei propri colleghi di studio

    Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza il professionista che nell’esercizio delle funzioni di magistrato onorario non si astenga ex art. 53 can. II c.d.f.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo → in una procedura introdotta da un avvocato sulla cui carta intestata risulti anche il proprio nominativo quale componente dello studio (Nel caso di specie, l’avvocato magistrato onorario, dopo aver deciso -accogliendolo- il ricorso del collega di studio, si era inoltre personalmente recato presso l’autorità di polizia competente al fine di accertare l’esecuzione del provvedimento stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 169

    NOTA:
    In senso conforme, CNF 6.9.2002 n. 121.

  • Anche la sospensione cautelare presuppone (a pena di nullità) la convocazione dell’interessato

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 30/05/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01 marzo 2012, n. 3182- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MASSERA Maurizio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Espressioni sconvenienti od offensive: necessario l’animus iniurandi

    Va esclusa la violazione dell’art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell’animus iniuriandi quando non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell’incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’esponente, rimanendo così nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica che non travalica nel non consentito biasimo e nella censurabile deplorazione dell’operato del difensore di controparte (Nel caso di specie, peraltro, le espressioni de qua venivano pronunciate in un processo civile in cui il Giudice le aveva ritenute tutte collegate con la materia del contendere tanto da negarne la richiesta cancellazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 168

    NOTA:
    In senso conforme, CNF, 13.12.2010 n. 215.

  • La sospensione cautelare disposta (solo) con il passaggio in giudicato della sentenza penale

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, il potere di disporre la sospensione cautelare dell’incolpato che sia stato sottoposto a procedimento penale non si consuma con il rinvio a giudizio né è sottoposto al limite temporale costituito dalla pendenza dell’indagine e del successivo processo penale, ben potendo l’Organo disciplinare attendere il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice penale, a maggior garanzia del professionista, e riscontrare solo in tale momento successivo la sussistenza dei presupposti del provvedimento cautelare, in relazione allo “strepitus fori” cagionato dalla permanenza nell’esercizio della professione dell’avvocato nei confronti del quale sia stata accertata irrevocabilmente la commissione di un fatto grave nell’esercizio della professione stessa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 09/04/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 25 novembre 2009, n. 24760- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Macioce Luigi- P.M. Iannelli Domenico

  • I termini (breve e lungo) per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta non già al termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ma a quello di trenta previsto dall’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, salva l’applicabilità del termine annuale nella sola ipotesi in cui non vi sia stata notificazione di ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 settembre 2011, n. 19565- Pres. VITTORIA Paolo- Est. GOLDONI Umberto- P.M. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

  • La condanna alla sanzione dell’avvertimento può essere eseguita con la lettura del dispositivo

    È legittima la decisione del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di dare esecuzione alla sanzione dell’avvertimento con la semplice lettura del dispositivo della decisione disciplinare, essendo la comunicazione formale, prevista dall’art. 40 r.d.l. 1578/33, mero atto accessorio lasciato alla discrezionalità del presidente medesimo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 168

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 2

  • La pattuizione di un compenso ulteriore nel caso di vittoria della lite

    In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell’illecito disciplinare, per violazione dell’art. 45 c.d.f.Art. 45 cod. prev. – Accordi sulla definizione del compenso.È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionat…Leggi il testo completo →, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l’esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un’ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell’art. 45 c.d.f. cit., applicabile “ratione temporis”), che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l’esito favorevole della lite. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. CENICCOLA Raffaele