Autore: admin

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    L’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori (nella specie, radiazione) non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 aprile 1999, n. 229, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ravagnani E- P.M. Carnevali A (conf.)

  • Il duplice oggetto del divieto di cui all’art. 28 codice deontologico

    Mentre la prima parte dell’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → esclude la possibilità che possano essere prodotte o riferite in giudizio le lettere cui sia stata apposta la clausola “riservata” da parte del mittente, la seconda parte dell’art. cit. riguarda invece quelle lettere che pur non espressamente definite riservate contengano comunque proposte transattive e che sono anch’esse (e dunque come elemento aggiuntivo alla prima limitazione, derivante dall’apposizione della clausola di riservatezza) ritenute non producibili.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • Illecito difendere la controparte nella medesima vicenda

    Il comportamento dell’avvocato, il quale, dopo avere difeso una parte, assume nella medesima vicenda il patrocinio della parte avversa, è lesivo della reputazione del professionista e della dignità della classe forense, in quanto la cura degli interessi della controparte rende possibile l’uso delle informazioni acquisite a causa del precedente incarico, creando una situazione non conforme alla dignità di avvocato ed al dovere di lealtà connesso alla delicatezza delle funzioni espletate, suscettibile di riflettersi sull’intera classe forense. Tale comportamento configura, pertanto, un illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 38 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578, indipendentemente dalla circostanza che la condotta in oggetto si sia o no rivelata dannosa per le parti e che la difesa della parte avversa sia stata assunta solo nella fase esecutiva ed a distanza di alcuni anni da quando era cessata l’attività difensiva in favore della parte originariamente assistita.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1995, n. 11176, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Meriggiola E- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra collega opera anche nei confronti del nuovo procuratore

    Il professionista che subentri ad altro collega precedentemente officiato dal cliente, deve osservare i medesimi criteri di riservatezza in ordine alla corrispondenza scambiata tra colleghi che gli venga consegnata dal precedente difensore o dal cliente stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • Il termine per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio Nazionale Forense

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine previsto dall’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio Nazionale Forense ha natura ordinatoria e non perentoria, senza che sia perciò configurabile l’illegittimità costituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi escludere l’esistenza di altre fattispecie normative in cui il legislatore abbia configurato come perentorio il termine per la notifica agli interessati di provvedimenti a carattere giurisdizionale (fatto che avrebbe dato adito al sospetto di disparità di trattamento rispetto a casi analoghi), e dovendosi altresì escludere che dall’eventuale inosservanza del suddetto termine (inosservanza avente come unico effetto quello di procrastinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione) possono derivare concreti ed effettivi pregiudizi al diritto di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1999, n. 869, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Cristarella Orestano F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Le offese eccedenti il diritto-dovere di difesa

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 20 c.d.f. e art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → il professionista che nei confronti del Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: il termine minimo per comparire e quello per prendere visione degli atti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 45 del R.D.L. n. 1578 prevede la concessione all’incolpato – chiamato a rispondere all’udienza di discussione davanti al Consiglio dell’ordine professionale – di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all’indicata udienza “per essere sentito sulle sue discolpe; mentre può essere inferiore a dieci giorni il termine che, a norma dell’art. 48 del regolamento di cui al R.D. n. 37 del 1934, il Consiglio dell’ordine deve indicare (nella citazione da notificare all’incolpato), entro il quale l’incolpato medesimo, il suo difensore ed il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 maggio 1995, n. 5394, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Meriggiola E- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Vietati gli attacchi dell’avversario sul piano personale non funzionali alla difesa

    Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    L’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato dal consiglio Nazionale Forense non è sindacabile dalla Corte di Cassazione, atteso che è riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Il divieto di cui all’art. 20 cdf riguarda anche le controparti personalmente

    Il divieto di utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive di cui all’art. 20 c.d.f., vige non solo nei confronti dei legali e dei magistrati ma anche delle parti e, più in generale, dei terzi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che le espressioni fossero state rivolte al collega non quale difensore ma quale parte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159