Autore: admin

  • La prescrizione nel caso di fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avocato e procuratore), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che, ai sensi dell’art. 44, primo comma, del citato R.D.L., è obbligatorio) abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell’Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. L’indicata disciplina non è mutata per effetto dell’art. 653 del (nuovo) codice di procedura penale ne è incisa dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1993, n. 9893, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Baldassarre V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora gli artt. 54 e 56, co. 2, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU).

  • Estinzione dell’illecito per prescrizione e proscioglimento con formula piena

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, ove l’illecito risulti estinto per prescrizione, il consiglio giudicante può prosciogliere con formula piena il professionista, invece di far luogo alla dichiarazione della causa estintiva, solo se (come richiesto ai fini dell’applicabilità dell’art. 152, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930 e dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. vigente) la prova evidente dell’innocenza dell’incolpato si deduca agevolmente dagli elementi di fatto già acquisiti, senza necessità di compiere ulteriori accertamenti, restando escluso, in caso di applicazione della causa estintiva, l’obbligo di esporre le ragioni della mancata assoluzione nel merito, in quanto la declaratoria di estinzione implica l’insussistenza delle condizioni richieste per l’assoluzione piena.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 marzo 1993, n. 2762, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (Conf)

  • Alle decisioni dei COA non si applica l’art. 132 cpc

    In materia di provvedimenti collegiali di un organo amministrativo, quale è il Consiglio dell’Ordine, non trova applicazione l’art. 132 cod. proc. civ. in tema di contenuto della sentenza.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Baffa), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 189

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del COA

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del COA compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185

  • I termini, breve e lungo, per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione anche da parte del Consiglio dell’Ordine cui appartenga il professionista incolpato, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione stessa, sempre che tale comunicazione sia stata effettuata con modalità atte a rendere certa la data della sua esecuzione, dovendosi, in caso contrario, ritenere applicabile, per la proposizione del ricorso per cassazione, il termine “lungo” annuale.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Marziale G- P.M. Palmieri R (diff.)

  • La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’archiviazione del procedimento non è impugnabile innanzi al CNF

    Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al CNF in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal COA la volontà di non iniziare l’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185

  • Addebito disciplinare e indicazione della norma deontologica violata

    La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione, e quindi del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • Procedimento disciplinare: la violazione della sospensione dei termini per sisma

    Con riguardo a procedimento disciplinare a carico di avvocato o procuratore, la circostanza che il procedimento medesimo si sia celebrato e concluso dinanzi al competente consiglio dell’ordine senza tener conto della sospensione dei termini contemplata dal D.L. 26 novembre 1980 n. 776 (convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980 n. 874), in tema di interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, non spiega effetti invalidanti, qualora la parte interessata abbia esplicitamente o tacitamente manifestato la volontà di non avvalersi di detta sospensione.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 marzo 1985, n. 1884, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. AFELTRA G- P.M. FABI B (CONF)

  • Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico

    La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, l’incolpato -una volta a conoscenza del comportamento del proprio collaboratore, difforme dalle disposizioni ovvero in contrasto con le stesse- non aveva posto in essere alcuna attività diretta nell’immediatezza, a rimediare all’accaduto arrestando la catena causale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156

  • L’omessa notifica del ricorso per Cassazione ad uno dei contraddittori necessari

    In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all’albo di avvocati e procuratori, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell’Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell’art. 331 cod. proc. civ. con la conseguenza che in tal caso, ove l’impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.

    Cassazione Civile, 01 febbraio 1991, n. 110, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261. Contra, Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 00012; Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1987, n. 00116;  Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1986, n. 05825;  Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 1983, n. 07452; Cassazione Civile, sentenza del 10 giugno 1981, n. 03769; Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 06014; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1979, n. 05033; Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 04190; Cassazione Civile, sentenza del 20 aprile 1978, n. 01888; Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1977, n. 03014; Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1975, n. 03156.