Autore: admin

  • Il COA non ha l’obbligo di depositare la propria decisione entro un certo termine

    In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di quindici giorni di cui all’art. 50, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, riguarda la notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’ordine dopo il deposito nella segreteria del collegio deliberante, mentre non si riferisce ai tempi che devono intercorrere tra la deliberazione dei provvedimenti medesimi ed il loro deposito nella detta segreteria. Ne consegue che il mancato rispetto di tempi ragionevoli nel deposito dei provvedimenti con cui viene applicata una sanzione disciplinare – mancando qualsiasi altra norma che ne contempli l’efficacia invalidante – è insuscettibile di comportare vizio alcuno nei provvedimenti depositati con ritardo, potendo questo dare luogo, al più, a responsabilità disciplinare o civile dei soggetti che vi abbiano colpevolmente dato causa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. SPAGNA MUSSO Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La ratio dell’art. 28 cdf

    La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate -con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • La mancata ammissione di una prova orale da parte del COA in sede di procedimento disciplinare

    Il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Tale principio trova applicazione anche nel caso di mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati nel corso di un procedimento disciplinare, poiché l’art. 49 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, sebbene non imponga, a differenza dell’art. 244 cod. proc. civ., l’indicazione specifica dei fatti da provare formulati in articoli separati, prescrive pur sempre che debbono essere sommariamente esposte le circostanze sulle quali l’incolpato ed il P.M. intendono che i testimoni siano esaminati. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. SPAGNA MUSSO Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Procedimento disciplinare: la tutela del diritto di difesa dell’incolpato

    L’art. 45 dell’R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione. La prima condizione è relativa all’aspetto formale e vuole evitare che un soggetto possa essere giudicato a sua insaputa, mentre la seconda attiene all’aspetto sostanziale e tutela del diritto di difesa attiva dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza 18/12/2009 n. 170.

  • Nella fase delle indagini conoscitive svolte dal c.o.a. l’interessato non ha diritto ad essere sentito

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, nella fase non necessaria delle indagini conoscitive che il consiglio dell’ordine territoriale può svolgere prima dell’emissione del provvedimento che fissa il relativo giudizio, l’interessato non ha diritto di essere sentito, sicché la sua mancata convocazione preliminare non è atto necessario, né da tale omissione deriva alcun vizio del procedimento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. SPAGNA MUSSO Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Prescrizione disciplinare: fatti punibili solo in sede disciplinare e fatti costituenti anche reato

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta; resta pertanto irrilevante, secondo la disciplina dell’art. 44, il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il consiglio dell’ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo necessariamente di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 12/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10071- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. IANNELLI Domenico

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    L’avvocato va considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l’attività professionale. Deve pertanto ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta dell’avvocato che, avendo rilevanza esterna, incida negativamente sul prestigio, l’attività e il decoro dell’intera classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
    – Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

  • L’inosservanza dell’obbligo di astensione

    Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 12/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10071- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. IANNELLI Domenico

  • La richiesta di pagamento del compenso in contanti

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda il pagamento in contanti del proprio onorario ammontante a diverse migliaia di euro, costituendo tale modalità un’evidente istigazione ad un illecito fiscale ed al conseguimento di un ingiusto vantaggio economico, dando luogo ad un fenomeno di evasione, suscitando nel cliente (ed inevitabilmente, anche più ampiamente, nei terzi in genere) un’immagine negativa dell’Avvocatura, ponendo in essere comportamenti violativi non solo di norme di legge, ma anche di elementari doveri di solidarietà sociale quale è quello della contribuzione fiscale, ledendo quindi l’immagine ed il decoro dell’intera classe forense (Nella specie, il professionista aveva richiesto il pagamento del compenso, pari ad euro 40mila, in banconote di 500 Euro).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160

  • La denuncia in Cassazione dell’irregolare costituzione del Collegio disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 12/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10071- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele- P.M. IANNELLI Domenico