Autore: admin

  • Valutazione della sussistenza dell’illecito disciplinare e limiti di censurabilità in sede di legittimità

    L’apprezzamento del consiglio nazionale forense circa l’idoneità di un determinato comportamento di un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale tutelati dall’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore) è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del consiglio, che aveva ritenuto meritevole della censura il professionista il quale, servendosi degli stessi locali, aveva operato nel contempo come avvocato e nell’interesse della società finanziaria di cui era socio di maggioranza, contrattando personalmente la concessione di mutui e curando le azioni esecutive contro i debitori inadempienti).

    Cassazione Civile, sentenza del 13 luglio 1990, n. 7273, sez. U- Pres. SANDULLI R- Rel. MERIGGIOLA E- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’archiviazione del procedimento non è impugnabile innanzi al CNF

    Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al CNF in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal COA la volontà di non iniziare l’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Valutazione della sussistenza dell’illecito disciplinare e limiti di censurabilità in sede di legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è incensurabile in sede di legittimità la motivata valutazione del Consiglio Nazionale Forense circa l’intrinseca rilevanza disciplinare di un determinato comportamento del professionista, indipendentemente dai suoi possibili moventi e dalla circostanza che esso abbia o no suscitato una reazione scandalizzata, atteso che della sussistenza di un’offesa alla dignità professionale debbono giudicare gli organi a ciò deputati e non i testimoni di una supposta generale approvazione o riprovazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 aprile 1993, n. 4405, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Aloisi M (Parz Diff)

  • Impugnazione al CNF: COA e PG sono contraddittori necessari

    Il ricorso contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare deve essere notificato, nell’unico termine all’uopo stabilito (artt. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), sia al consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento impugnato che al procuratore generale presso la corte di cassazione, nella loro qualità di contraddittori necessari, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 luglio 1988, n. 4636, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. NARDINO S- P.M. DI RENZO M (CONF)

  • L’efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di condanna

    La sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla materiale sussistenza dei fatti, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, ancorchè di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

  • La mancata astensione in assenza di rituale ricusazione

    Nei procedimenti disciplinari, così come negli ordinari processi civili, l’inosservanza dell’obbligo di astensione non determina l’invalidità della decisione quando le parti non si siano avvalse della facoltà di proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

  • La sospensione cautelare dall’albo prescinde dal fondamento delle imputazioni

    La misura della sospensione cautelare può essere adottata quando, in pregiudizio della immagine e della funzione anche sociale della professione, il fatto addebitato in sede penale sia grave in astratto e abbia creato allarme nella collettività, indipendentemente dalla sua fondatezza, sicché non vale ad escluderla il contenuto delle difese addotte dal professionista in sede penale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 192

  • Sottoscrizione della decisione disciplinare: il cambiamento della composizione del COA al momento della pubblicazione della decisione è irrilevante

    Le decisioni dei consigli degli ordini degli avvocati e procuratori debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta, la cui data risulta nel corpo della decisione: è perciò irrilevante il cambiamento della composizione del consiglio stesso al momento della pubblicazione della decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

  • La sospensione cautelare dell’avvocato agli arresti domiciliari o sottoposto a custodia in carcere

    L’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza comporta la sospensione cautelare di cui all’art. 43 R.d.l. 1578/1933, a nulla rilevando il mancato aggiornamento formale dei rinvii contenuti in tale norma alle modifiche successivamente intervenute nei codici penali e di procedura penale, dovendo piuttosto aversi riguardo all’aspetto sostanziale di detta disciplina cautelare (Nel caso di specie, l’avvocato veniva cautelarmente sospeso dall’albo per essere stato sottoposto alla custodia in carcere ex art. 274 cpp. L’avvocato impugnava quindi la delibera del COA, adducendo che la sospensione sarebbe stata applicata per una ipotesi normativa non prevista, in quanto non espressamente richiamata dall’art. 43 cit. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 192

  • Valutazione della sussistenza dell’illecito disciplinare e limiti di censurabilità in sede di legittimità

    La valutazione del Consiglio Nazionale Forense in ordine alla sussistenza – nell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) -dell’illecito disciplinare addebitato al professionista (nella specie, transazione della lite direttamente con la controparte del proprio assistito ed in assenza del difensore della medesima) è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1992, n. 3358, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rotunno G- P.M. Paolucci P (Conf)