Autore: admin

  • La notifica all’incolpato della decisione disciplinare in copia incompleta non fa decorrere il termine per l’impugnazione

    Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli territoriali dell’ordine degli avvocati ha, a differenza di quello davanti al Consiglio nazionale forense, natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché alle relative decisioni non sono applicabili le norme del codice di procedura civile relative all’impugnabilità delle sentenze; pertanto, poiché – a norma dell’art. 50, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – la decisione disciplinare diventa inoppugnabile qualora non sia impugnata entro venti giorni dalla notifica della copia integrale della medesima, la notifica di una copia incompleta di tale decisione è inidonea a far decorrere il predetto termine e non lede il diritto di difesa dell’interessato, potendo egli ottenere una copia completa del provvedimento presso la segreteria dell’Ordine professionale, mantenendo integro, fino a quel momento, l’intero termine per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 maggio 2011, n. 11564- Pres. VITTORIA Paolo- Est. FELICETTI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico

  • Accaparramento di clientela: la sede dello studio legale presso associazioni o società

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che fissi un proprio recapito o la sede della sua attività professionale presso uffici di società, agenzie infortunistiche, agenzie di assicurazioni e servizi, società commerciali, associazioni di mutilati ed invalidi civili e comunque Enti o Associazioni che rappresentino categorie di lavoratori e/o professionisti, dei quali ne utilizzi i locali ricevendo anche clienti, usufruisca delle utenze telefoniche e ne indichi il recapito sulla propria carta intestata. L’incrocio, sia pure saltuario, dell’attività professionale con le attività sindacali, che si concretizzi nella presenza fisica e nell’utilizzo, per fini professionali, dell’intera struttura in cui opera ed agisce l’associazione, è sintomatico di un procacciamento di clientela scorretto perché incanalato attraverso mezzi non consentiti e che, quindi, vanno ritenuti deplorevoli, in violazione dei principi di lealtà, dignità e decoro della professione forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 21/2010.

  • La mancata comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato e al P.M.

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali dell’Ordine degli avvocati e il relativo procedimento, rivestono natura amministrativa e non giurisdizionale, con la conseguenza che, qualora il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ai sensi dell’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mancata comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato e al P.M., prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48, non comporta alcuna sanzione di nullità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/12/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28339- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. CAPPABIANCA Aurelio

  • La comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare mediante atto notificato anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non determina alcun vizio del procedimento l’effettuazione della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare mediante atto notificato, anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dall’art. 47 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, poiché lo strumento della notificazione per ufficiale giudiziario assicura ancor meglio della semplice spedizione postale l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, mentre il minor grado di riservatezza da esso assicurato, se pur possa eventualmente rilevare in altra sede, non inficia certo la validità del procedimento in esame. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria

    Viola l’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo → l’avvocato presso il cui studio legale sia ubicata una associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 137/2008.

  • La ricusazione dell’intero consiglio dell’ordine è inammissibile

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del locale Consiglio dell’Ordine, (nella specie, fondata sul rilievo che i componenti chiamati a decidere del merito della contestazione disciplinare fossero gli stessi che avevano istruito il procedimento), perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere, come evidenziato anche dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo nella pronuncia emessa il 20 maggio 1998 (Gautrin c. Francia). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Vietato il volantinaggio con cui si offrono prestazioni professionali gratuite

    L’offerta di prestazioni professionali (nella specie, attraverso un volantino), senza adeguati requisiti informativi e comunque a costi molto bassi o, addirittura, a titolo gratuito appare suggestiva e attrattiva della clientela in maniera incompatibile con la dignità e il decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 101.

  • Il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’incolpato

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato, se ha diritto ad ottenere il rinvio della seduta in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tanto che, ove ciò non accada, la decisione presa risulta affetta da vizio di legittimità per violazione di norma sul procedimento, ha però l’onere di rappresentare e documentare l’ostacolo ad essere presente, in modo da consentirne l’apprezzamento da parte del giudice, con l’unico limite dell’esistenza di una situazione tale da precludere assolutamente anche la possibilità stessa di richiedere tempestivamente il rinvio documentandone la ragione. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • I limiti alla “pubblicità” professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    L’introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come Bersani non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, sui contenuti, sui prezzi e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. Tale libertà di informazione deve peraltro esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni: ne consegue che il disvalore deontologico risiede negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplicativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo →, non devono concretizzarsi nella intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori) né, più genericamente, esplicarsi in modi non conformi alla correttezza e al decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 39/2012.

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un’altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele