Autore: admin

  • Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole

    Le sanzioni disciplinari costituiscono sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, restando invece soggette, in via generale, al principio di legalità e di irretroattività, che comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina successiva più favorevole. In difetto di espressa previsione, pertanto, deve escludersi che agli illeciti disciplinari possa applicarsi il principio di retroattività della legge più favorevole ex art. 2 c.p., co. 2 e 3 (Nel caso di specie trattavasi del patto di quota lite di cui all’art. 45 c.d.f.Art. 45 cod. prev. – Accordi sulla definizione del compenso.È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionat…Leggi il testo completo →, violato dal professionista prima della modifica dell’art. 2233 c.c. ad opera del c.d. decreto Bersani).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 171;
    – Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 26 novembre 2008, n. 28159;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Stefenelli), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 221.

  • Il COA può impugnare le sentenze del CNF (con ricorso straordinario)

    La legittimazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori a promuovere il controllo di legittimità, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, delle decisioni del Consiglio nazionale forense in tema di disciplina degli appartenenti alla categoria, mentre non è prevista dalle disposizioni della legge 27 novembre 1933, n. 1578, va desunta dal disposto dell’art. 111 Cost. – in correlazione all’indubbio interesse dell’organo titolare del potere disciplinare all’impugnazione volta a tutelare, attraverso il mantenimento del provvedimento, i fini istituzionali dell’ordine – e va esercitata nel termine decorrente dalla comunicazione di ufficio della decisione o, in difetto, dalla notificazione eseguita dalla parte interessata.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 novembre 1993, n. 10942, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rocchi A- P.M. Aloisi M (Diff)

  • La notifica all’incolpato (e non al suo difensore) fa decorrere il termine per impugnare al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50 primo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, secondo cui la notificazione della decisione del Consiglio dell’ordine, anche al fine del decorso del termine per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense, va effettuata all’incolpato, non pure al suo difensore, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Di Ciò V- P.M. Paolucci P (Conf)

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 187
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 marzo 2010, n. 7
    – Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981
    – Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819.

  • Domanda di iscrizione e silenzio assenso

    In tema di iscrizione all’Albo degli Avvocati, nella disciplina novellamente modificata dagli artt. 45, 49 segg. del D. lgs. n. 59/10, va ravvisata l’avvenuta formazione del silenzio assenso qualora, entro due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione, non sia intervenuto alcun provvedimento di accoglimento o di rigetto. Dopo tale momento, peraltro, resta preclusa l’adozione, in ordine alla medesima domanda, di una seconda decisione che assuma – come nella specie – la veste di atto espresso di diniego, avendo esaurito il consiglio territoriale, all’epoca della pronuncia negativa impugnata, il suo potere provvedimentale al riguardo. Il che non toglie, peraltro, che l’ente conservi pur sempre il potere di autotutela anche con riguardo al provvedimento formatosi col meccanismo del silenzio assenso, in conformità a quanto previsto dall’art. 20, co. 3, l. n. 241/1990. (Nella specie, il CNF ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento di diniego impugnato e dichiarata l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Pasqualin), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 195

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PERFETTI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 181

  • L’avvocato non può impugnare in proprio in Cassazione la sentenza CNF che lo sospende dall’albo

    L’avvocato, cui il consiglio nazionale forense – con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) – abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense, non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione avverso la decisione anzidetta, conseguendone in caso contrario l’inammissibilità di tale impugnazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Carbone V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 29 marzo 1994, n. 3074.

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del COA

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del COA compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 7; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 155; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 settembre 2011, n. 148; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 138; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 168; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 167; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 166; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 165; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164.

  • La corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni forensi, per aversi mutamento del fatto con riferimento al principio di correlazione tra addebito contestato e sentenza occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali (naturalisticamente intesi, come comprensivi delle caratteristiche spaziali e temporali), del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e Cassazione Civile, sentenza del perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 aprile 2000, n. 289, sez. U- Pres. Cantillo M- Rel. Elefante A- P.M. Lo Cascio G (conf.)

  • Il compimento di atti contrari all’interesse del proprio assistito

    Deve ritenersi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che, officiato della difesa ed assistenza di un assistito assoggettato, contro il suo volere, a trattamenti psichiatrici obbligatori, invece di procedere ai necessari atti giudiziari valutando adeguatamente e con il supporto medico-scientifico indispensabile la reale situazione del paziente, per assisterlo con la necessaria perizia e competenza nel miglior modo possibile, si adoperi esclusivamente in via stragiudiziale, richiedendo anche l’intervento di associazioni, aventi scopi non scientifici, per aiutarlo a sottrarsi alle cure psichiatriche, ritenute ideologicamente distruttive, e di fatto lasciandolo privo di difesa tecnica.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Pisano), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 194

  • La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’archiviazione del procedimento non è impugnabile innanzi al CNF

    Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al CNF in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal COA la volontà di non iniziare l’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere

    In sede di ricorso per cassazione avverso decisione disciplinare resa dal consiglio nazionale forense, la sopravvenuta morte del professionista istante comporta la cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del procedimento, in considerazione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull’impugnazione, nonché della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. MENICHINO G- P.M. SGROI V (CONF)