Autore: admin

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disicplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 29 novembre 2012, n. 164

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 143; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • L’esponente non può impugnare al CNF la delibera di archiviazione del procedimento disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – introduttivo di una fase giurisdizionale – le decisioni in materia dei Consigli dell’ordine locale (nella specie una delibera di archiviazione), “l’interessato” – con ciò chiaramente facendo riferimento al solo professionista sottoposto a procedimento disciplinare – ed il P.M. presso la Corte d’appello; ne consegue che anche l’eventuale avvocato denunciante, il quale assuma di essere stato leso da un comportamento poco corretto tenuto nei suoi confronti dall’avvocato denunciato, non è legittimato al predetto ricorso, perchè privo della qualità di parte nel procedimento disciplinare, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi. (Nell’affermare detto principio, confermando il provvedimento impugnato, ma correggendone la motivazione, le S.U. hanno rilevato che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso davanti ad esso promosso dall’avvocato denunciante, per difetto di legittimazione all’impugnazione, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in via pregiudiziale, anche in sede di legittimità). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 19/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10070- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La violazione al diritto di difesa nel corso del procedimento davanti al COA locale

    La denuncia di un’asserita violazione al diritto di difesa dell’incolpato, anche nella ipotesi che i fatti avvenuti nella fase preliminare all’apertura del procedimento disciplinare possano avere inciso sulla regolarità del suo svolgimento, può essere soltanto dedotta nelle forme e con gli strumenti che regolano tale procedimento avanti al Consiglio dell’Ordine, salvi i diritti dell’incolpato all’appello (Nel caso di specie, l’asserito mancato rispetto di un preteso termine a difesa da parte del COA locale era stato denunciato al CNF prima ancora che si conludesse il procedimento disciplinare in sede amministrativa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 163

  • Delibera di apertura del procedimento disciplinare e ne bis in idem

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocato, la preclusione dell’esame del merito, prevista in sede d’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense non è limitata all’accertamento della responsabilità dell’incolpato, ma si estende a qualsiasi accertamento relativo all’oggetto del giudizio disciplinare, al di là di ciò che è strettamente necessario al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’apertura del procedimento medesimo. Vi rientra, di conseguenza, il sindacato sul divieto di “bis in idem” trattandosi di valutazione inerente al merito. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 12/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 12 luglio 2010, n. 16283- Pres. PAPA Enrico- Est. D’ALESSANDRO Paolo- P.M. GAMBARDELLA Vincenzo

  • Gli atti impugnabili al CNF sono previsti in modo tassativo

    Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza (Nel caso di specie, il ricorso aveva ad oggetto l’asserita violazione del diritto di difesa dell’incolpato in un procedimento ancora in corso avanti al COA locale).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 163

  • Il termine per la revocazione della sentenza del CNF

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ., il termine per la proposizione del giudizio è di trenta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio nazionale forense all’interessato effettuata a norma dell’art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Infatti, mentre per l’individuazione del termine (trenta giorni) e per la relativa decorrenza (dalla notificazione della sentenza) occorre fare riferimento, in assenza di norme derogatorie contenute nel citato art. 56, alle disposizioni comuni dettate dal codice di rito civile (rispettivamente, artt. 325, primo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ.), quanto al “dies a quo” da cui far decorrere il termine di decadenza, deve trovare applicazione la regola, non limitata soltanto al giudizio di Cassazione, posta dal primo comma dello stesso art. 56, che fissa come “dies a quo” quello della notificazione della decisione direttamente all’interessato da parte del Consiglio nazionale forense, in deroga all’art. 285 cod. proc. civ., che prevede la notificazione della sentenza ad istanza di parte. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 17/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 15 ottobre 2010, n. 21272- Pres. PAPA Enrico- Est. AMOROSO Giovanni- P.M. IANNELLI Domenico

  • I presupposti per il ricorso al CNF a mezzo difensore

    Qualora non sia proposto in proprio ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, il ricorso al CNF richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’incolpato si era limitato a sottoscrivere la procura alle liti, conferita tuttavia ad avvocato non cassazionista).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 162

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO, Rel. BROCCARDO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 114

  • La rilevanza deontologica della vita privata non contrasta con la CEDU

    L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) inibisce indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti. Ne consegue che la anzidetta norma convenzionale non è di ostacolo al perseguimento degli illeciti disciplinari nei confronti degli iscritti all’ordine degli avvocati in forza dell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → (che impone una condotta improntata a probità, dignità e decoro), ove la condotta illecita sia divenuta di pubblico dominio ed abbia ingenerato notorietà e commenti idonei ad incidere oltre i limiti della sfera strettamente privata e familiare, con riflessi negativi sulla stessa attività professionale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 novembre 2011, n. 23020- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MASSERA Maurizio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La sanzione disciplinare irrogata in violazione della pregiudizialità penale

    Nel caso di fatti costituenti anche reato (art. 44 L.P) e per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il procedimento disciplinare (ed il relativo termine quinquennale di prescrizione) è necessariamente sospeso ex art. 295 cpc fino alla definizione del processo penale con sentenza penale irrevocabile. Nel caso di provvedimento adottato in difetto di sospensione, il procedimento stesso deve ritenersi viziato da eccesso di potere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 162

    NOTA:
    In arg. cfr. pure la giurisprudenza conforme di Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), decisione del 21 aprile 2011, n. 71; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 9 aprile 2009, n. 6; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 137; Cassazione Civile, SSUU, 5 ottobre 2007, n. 20843; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 182; Cassazione Civile, SSUU, 15 luglio 2005, n. 14985.

  • L’audizione di un futuro teste presso il proprio studio legale

    Costituisce violazione deontologica di rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 52 c.d.f.Art. 52 cod. prev. – Rapporti con i testimoni.L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà…Leggi il testo completo →, l’audizione di un futuro teste, da parte di un legale presso il suo studio, alla presenza di collaboratori del professionista, trattandosi di una condotta non rivolta allo svolgimento della legittima attività di valutazione della rilevanza defensionale delle informazioni in possesso del teste, da svolgersi con adeguate garanzie di riservatezza, ma di un’audizione svolta esclusivamente al fine di precostituirsi prove testimoniali sull’oggetto del colloquio, condotto deliberatamente alla presenza di terzi, in modo da potersene avvalere per contestare la non veridicità della successiva deposizione resa davanti al giudice. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 25/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 27 ottobre 2011, n. 22380- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele