Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione non è impugnabile al CNF

    Il provvedimento di archiviazione, adottato dal Consiglio territoriale a conclusione dell’istruttoria preliminare, non costituisce atto impugnabile avanti al CNF: stante il principio generale di tassatività, in subiecta materia l’impugnazione è infatti consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il suddetto decreto di archiviazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • L’avvocato sospeso (ovvero cancellato o radiato) non può impugnare in proprio al CNF o in Cassazione

    L’avvocato sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense abbia rigettato l’impugnazione da lui proposta contro il provvedimento disciplinare, in quanto l’art. 66, terzo comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, prevedendo che il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare venga sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, non deroga alle ordinarie regole del giudizio di legittimità dettate dagli artt. 34 e 35 del r.d.l. 27 novembre 1937, n. 1578, in applicazione delle quali la difesa personale presso la Corte di Cassazione è consentita solo all’avvocato che sia in possesso del requisito di un’efficace iscrizione nell’albo di un tribunale. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 31/12/2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 16 novembre 2009, n. 24180- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Oddo Massimo- P.M. Pivetti Marco

  • L’atto di citazione dell’incolpato davanti al COA non è impugnabile al CNF

    Nel procedimento disciplinare a carico di un avvocato, l’atto di citazione dell’incolpato, anche nell’ipotesi di citazione contenente la riformulazione dell’incolpazione, non è direttamente ricorribile davanti al Consiglio Nazionale Forense (neppure al fine di far valere l’intervenuta prescrizione dell’incolpazione), in quanto atto meramente endoprocedimentale, interlocutorio e privo di contenuto decisionale (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/10/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 ottobre 2010, n. 20771- Pres. VITTORIA Paolo- Est. D’ALONZO Michele- P.M. DESTRO Carlo

  • Vietato produrre in giudizio la proposta transattiva ricevuta dal collega di controparte

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente “riservate”.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 maggio 2002 n. 70.

  • Ricorso per cassazione e deposito di copia della sentenza del CNF impugnata

    Il ricorso del P.G. presso la Corte d’appello avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, in materia d’iscrizione agli albi tenuti dai Consigli dell’ordine degli Avvocati, proposto ai sensi dell’art. 56, primo e terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere presentato, a pena d’inammissibilità, unitamente alla copia della decisione impugnata e all’originale della notificazione dell’atto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Consiglio Nazionale Forense e al professionista della cui iscrizione si discute, nei quindici giorni successivi alla notificazione ai sensi del secondo comma dell’art. 66 del r.d.l. 22 gennaio 1934, n. 37. Tale onere di deposito a carico del ricorrente ha una natura autonoma rispetto alla successiva previsione di acquisizione officiosa del fascicolo d’ufficio, prevista nel successivo art. 67, essendo palesemente finalizzato alla necessità di accertare la piena osservanza del termine perentorio per la proposizione del ricorso, di cui all’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 19/12/2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18 aprile 2011, n. 8808- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti

    Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

  • Il termine per il deposito del ricorso in Cassazione è perentorio

    In relazione all’impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall’art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile, in forza dell’art. 67 del medesimo r.d., in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso medesimo. (Dichiara improcedibile, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 marzo 2011, n. 5410- Pres. DE LUCA Michele- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

  • Dovere di difesa e divieto di produrre la corrispondenza tra colleghi

    La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d., precetto che non soffre
    eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

  • La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, il quale non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale e non decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura. Ne consegue che, avendo l’atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l’avvio con l’indicazione dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense; né a diversa conclusione può giungersi alla luce dell’art. 111 Cost., poiché l’immediato intervento di un giudice terzo si traduce in un inevitabile aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell’ordine territoriale, con lesione anche del principio di cui all’art. 97 Cost. (Principio di diritto enunciato nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 20/04/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. FORTE Fabrizio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il divieto di produrre la corrispondenza tra colleghi contenente proposte transattive

    Il divieto di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → riguarda anche la corrispondenza che, benché non qualificata come “riservata”, contenga proposte transattive; come è reso evidente dall’utilizzo della dizione “e comunque” del tutto equivalente, nel contesto lessicale esaminato, alla dizione “e in ogni caso”.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161