Autore: admin

  • Impugnazione al CNF: il COA è contraddittore necessario

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il giudizio di impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale forense, deve svolgersi in contraddittorio non solo del procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, ma anche del consiglio locale dell’ordine, che ha emesso il provvedimento impugnato, quale parte interessata alla tutela della categoria professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 febbraio 1977, n. 558, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G

  • Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità disciplinare dell’azione

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie; il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. n. 66 del 21.4.2011.

  • Ricorso al CNF: la mancata notifica nei termini al PG

    Ai sensi degli artt 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense è inammissibile ove non notificato, nel termine di trenta giorni prescritto per la proposizione del ricorso medesimo, anche al procuratore generale presso la suprema corte.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 maggio 1977, n. 1882, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)

  • Gli obblighi deontologici nei confronti del Giudice

    Il codice deontologico forense impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. n. 110 del 18.7.2011.

  • L’accesso agli atti amministrativi del procedimento disciplinare dinanzi al COA

    In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, non sussiste violazione del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disciplinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se disciplinari, previsto dagli artt. 21 ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione (nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale interesse era stato correttamente riconosciuto al denunziante, un avvocato nei cui confronti l’incolpata aveva adoperato espressioni oltraggiose ed espresso giudizi negativi).

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • I limiti deontologici alla critica del provvedimento giudiziario

    Ancorchè il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. 22.10.2010 n. 101.

  • La lettura di testimonianze rese innanzi a collegio diversamente composto

    In considerazione delle sue particolari caratteristiche, nel corso del procedimento disciplinare amministrativo davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori è consentita la lettura di deposizioni testimoniali assunte in precedenza da un Collegio diversamente composto, purché la lettura sia consentita, anche tacitamente, dal professionista incolpato o dal suo difensore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l’illegittimità di tali letture in quanto l’incolpata e il suo difensore, presenti, avevano dato il loro tacito consenso non manifestando alcuna volontà contraria).

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • L’archiviazione del procedimento disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

    Il provvedimento di archiviazione non comporta alcun giudicato, sicché non preclude la successiva riapertura del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167.

  • Giudizi disciplinari: la convocazione del Collegio è a forma libera

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell’ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti; poiché la legge professionale non impone forme particolari di convocazione – riguardando l’art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 soltanto la citazione di persone estranee al collegio, quali l’incolpato e i testimoni – deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e quindi anche a mezzo fax o telefono.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del COA

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del COA compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 7
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 187
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 186
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 155
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 settembre 2011, n. 148
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 138
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 167
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 165
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164