Violazione dell’obbligo formativo: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 33

Risultati della ricerca: 153

parere

Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se può procedere, a richiesta di un proprio iscritto, che si sia cancellato dall’Albo, alla restituzione allo stesso ovvero alla distruzione/cancellazione degli originali degli atti e dei documenti contenuti sia nel suo fascicolo personale conservato nell’archivio del Consiglio dell’Ordine, sia nei fascicoli disciplinari aperti nei confronti dello stesso ovvero su esposto dallo stesso presentato nei confronti di altri scritti, sia nei fascicoli delle istanze di opinamento dallo stesso presentate e dei ricorsi in prevenzione presentati da clienti dell’ex iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 12 del 20 Febbraio 2015

parere

Quesito n. 172: Il COA di Milano pone il seguente quesito: se l’avvocato B sia tenuto ad evadere la richiesta del collega A di trasmettere documentazione relativa a processo ormai concluso, in relazione al caso in cui tale documentazione, allegata al fascicolo dell’avvocato B e rimasta depositata presso la cancelleria del giudice per tutta la durata del procedimento, sia sta infine restituita alla cliente di B, che però si rifiuta di far seguito alla richiesta del proprio ex avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 53 del 28 Settembre 2012

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 27 Ottobre 2008 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 25 Maggio 2006