Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di un atto giudiziario falso costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

La formazione e l’uso di un falso atto giudiziario sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 04 Giugno 2021 (sospensione)