La “restituzione” dei documenti al cliente implica un comportamento attivo

Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 68

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 16 Aprile 2014 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 13 Gennaio 2012 (sospensione)