Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →, ora art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 68.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 11 Giugno 2015 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 27 Settembre 2011 (censura)