Radiazione per l’avvocato che agevoli l’attività criminale di una associazione a delinquere di stampo mafioso

Costituisce gravissimo illecito disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell’albo professionale, il comportamento dell’avvocato che contribuisca ad una associazione a delinquere prestando la propria attività per la commissione materiale di delitti di stampo mafioso (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato a 10 anni di reclusione per il favoreggiamento di cosca camorristica. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 352 del 7 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 88 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 352 del 07 Ottobre 2024 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 03 Novembre 2023 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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