L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente

L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente integralmente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 04 Giugno 2021 (sospensione)