L’obbligo di restituire alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato

L’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →, già art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →) non viene meno allorché la parte stessa, per le sue particolari qualità soggettive, fosse eventualmente in grado di conoscerne aliunde il contenuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 208

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 28 Dicembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 12 Maggio 2011 (censura)