Sussiste violazione dell’art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →, secondo il quale l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta, laddove risulti accertato che il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto a seguito della formale diffida impartita dall’Ordine e, con colpevole ritardo, dopo ben oltre tre mesi dalla rinunzia ai mandati, a nulla rilevando il fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente non abbia di fatto danneggiato i clienti, non incorsi in decadenze o preclusioni di sorta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 16 luglio 2008).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 18 Luglio 2011 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 16 Luglio 2008